Sunday 30 March 2014 18:14:40

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Non e' causa di esclusione dalla gara l'omessa espressione in lettere dei prezzi unitari se il concorrente ha correttamente espresso in cifre e in lettere gli importi totali e la percentuale di ribasso

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha confermato la statuizione del Giudice di prime cure a tenore della quale né il bando di gara né l'art. 90 D.P.R. n. 554/99 considerano quale causa di esclusione la mancata espressione in lettere dei prezzi unitari laddove il concorrente abbia, come nel caso di specie, correttamente espresso in cifre e in lettere, gli importi totali e la percentuale di ribasso. Ad avviso del Collegio, infatti, merita condivisione, al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6767) a tenore del quale “il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è rappresentato dal ribasso percentuale, in base al quale non solo si identifica l'offerta (comma 6), ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest'ultima” (Cons. St., Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6767). Merita rimarcare che l'art. 90, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999, coerentemente con quanto prescritto nel comma 6, considera quale dato essenziale per la determinazione dei prezzi unitari il ribasso percentuale. In base a detto ribasso, infatti, non solo si identifica l'offerta (comma 6), ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, con correlativo adeguamento dei primi alla seconda (Cons. St., Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6767). Se, dunque, può convenirsi che la prescrizione regolamentare circa l’indicazione in cifre e lettere dei prezzi unitari è destinata a presidiare un interesse pubblico alla chiarezza dell'offerta, emerge con certezza dal dato testuale citato l’irrilevanza degli eventuali errori commessi nella redazione dell'offerta per quanto concerne i prezzi unitari, in quanto se ne prevede la correzione alla stregua della percentuale di ribasso nelle gare per l'affidamento di appalti di lavori pubblici. L’omessa indicazione in lettere dei prezzi unitari non può essere infatti considerata infrazione più grave dell'eventuale discordanza con il dato in cifre, posto che il dato mancante (o errato) può essere ricavato (o corretto), in entrambi i casi, con la semplice operazione matematica di applicazione della percentuale di ribasso. Si deve quindi fare applicazione, nel caso in esame, dei noti principi giurisprudenziali che, nella materia, impongono di valutare la portata di una clausola del bando che, come nella specie, commina l'esclusione in termini generali e onnicomprensivi, alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare e, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, accordano la preferenza al favor partecipationis. Va inoltre ribadita l’opzione ermeneutica (abbracciata da Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2004, n. 2321) alla stregua della quale “si può tenere per valida un'offerta che presenti un contenuto, bensì rideterminabile in via legale, ma comunque esistente mentre non vi è invece alcuno spazio per l'operatività del medesimo principio qualora il meccanismo sostitutivo approntato dall'ordinamento postuli, per la sua attivazione, la preesistenza di un qualche oggetto giuridico, id est l'indicazione dei prezzi unitari”, che invece nella presente fattispecie sono stati indicati. Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "Accedi al provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale *** del 2011, proposto da:

Impresa F.lli Biacchi Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Lavatelli, Vincenzo Latorraca, con domicilio eletto presso Cristina Della Valle in Roma, via Merulana, 234;

 

contro

Comune di Campione D'Italia, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Anania, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14; 

nei confronti di

Edra Ambiente Soc. Coop., Massucco Costruzioni Srl; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lombardia - Milano: sezione I n. 1923/2010

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campione d'Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi su delega dell'avv. Riccardo Anania e Umberto Segarelli su delega dell'avv. Cristina Della Valle;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Campione d’Italia indiceva, in virtù della deliberazione a contrarre del 26 febbraio 2009, la procedura per l’affidamento dei lavori di “demolizione depuratore e realizzazione vasca prima pioggia” con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Quanto alle modalità di formulazione dell’offerta, il bando di gara prevedeva che “l’offerta è espressa attraverso l’indicazione dei prezzi unitari che si dichiara disposto a praticare per ogni voce compresa nel modulo Lista delle categorie di lavoro e delle forniture. A tal fine le imprese concorrenti dovranno completare, in lingua italiana, la lista della categoria di lavoro e della fornitura, indicando i prezzi unitari offerti per ciascuna delle voci di lista, in lettere ed in cifre, e riportando nella colonna del totale l’ammontare complessivo del prezzo offerto per ciascuna voce della lista”.

Nel verbale di gara, con riferimento all’offerta economica presentata dalla controinteressata, veniva riportato che “nell’offerta presentata dall’a.t.i. Edra/Massucco i prezzi unitari non sono stati espressi anche in lettere come previsto dal bando, mentre gli importi totali e la percentuale di ribasso sono stati correttamente espressi in cifre e in lettere”.

La ricorrente, seconda classificata, formulava il presente gravame, contestando la mancata esclusione della controinteressata aggiudicataria.

Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso con cui si contestava la mancata formulazione dei prezzi unitari anche in lettere, con conseguente violazione della lex specialis e dell’art. 90 D.P.R. n. 554/99, dettato in tema di “aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari”, a tenore del quale la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell'opera deve riportare “nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna”.

Resiste il Comune di Campione d’Italia.

All’udienza del 16 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’appello è infondato.

Il Collegio deve convenire con i Primi Giudici che né il bando di gara né il citato art. 90 D.P.R. n. 554/99 considerano quale causa di esclusione la mancata espressione in lettere dei prezzi unitari laddove il concorrente abbia, come nel caso di specie, correttamente espresso in cifre e in lettere, gli importi totali e la percentuale di ribasso.

Merita condivisione, al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6767) a tenore del quale “il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è rappresentato dal ribasso percentuale, in base al quale non solo si identifica l'offerta (comma 6), ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest'ultima” (Cons. St., Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6767).

Merita rimarcare che l'art. 90, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999, coerentemente con quanto prescritto nel comma 6, considera quale dato essenziale per la determinazione dei prezzi unitari il ribasso percentuale. In base a detto ribasso, infatti, non solo si identifica l'offerta (comma 6), ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, con correlativo adeguamento dei primi alla seconda (Cons. St., Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6767).

Se, dunque, può convenirsi che la prescrizione regolamentare circa l’indicazione in cifre e lettere dei prezzi unitari è destinata a presidiare un interesse pubblico alla chiarezza dell'offerta, emerge con certezza dal dato testuale citato l’irrilevanza degli eventuali errori commessi nella redazione dell'offerta per quanto concerne i prezzi unitari, in quanto se ne prevede la correzione alla stregua della percentuale di ribasso nelle gare per l'affidamento di appalti di lavori pubblici.

L’omessa indicazione in lettere dei prezzi unitari non può essere infatti considerata infrazione più grave dell'eventuale discordanza con il dato in cifre, posto che il dato mancante (o errato) può essere ricavato (o corretto), in entrambi i casi, con la semplice operazione matematica di applicazione della percentuale di ribasso.

Si deve quindi fare applicazione, nel caso in esame, dei noti principi giurisprudenziali che, nella materia, impongono di valutare la portata di una clausola del bando che, come nella specie, commina l'esclusione in termini generali e onnicomprensivi, alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare e, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, accordano la preferenza alfavor partecipationis.

Va inoltre ribadita l’opzione ermeneutica (abbracciata da Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2004, n. 2321) alla stregua della quale “si può tenere per valida un'offerta che presenti un contenuto, bensì rideterminabile in via legale, ma comunque esistente mentre non vi è invece alcuno spazio per l'operatività del medesimo principio qualora il meccanismo sostitutivo approntato dall'ordinamento postuli, per la sua attivazione, la preesistenza di un qualche oggetto giuridico, id est l'indicazione dei prezzi unitari”, che invece nella presente fattispecie sono stati indicati.

Le considerazioni che precedono impongono la reiezione dell’appello.

Le oscillazioni ermeneutiche che caratterizzano la materia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Fulvio Rocco, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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