Monday 14 April 2014 13:16:31

Normativa  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Acqua: ordine dell'Autorità di restituire ai consumatori 55 milioni di euro e una black list degli inadempienti

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 11.4.2014

L'Autorità per l'energia ha stabilito la restituzione ai consumatori di 55 milioni di euro da parte di 71 gestori del servizio idrico. La restituzione è relativa al periodo di circa cinque mesi intercorso fra l'abolizione della remunerazione del capitale a seguito del referendum, il cui esito è stato proclamato il 21 luglio 2011, e l'introduzione dal 1 gennaio 2012 della nuova tariffa calcolata secondo i criteri approvati dall'Autorità. Le società di gestione interessate dovranno accreditare l'importo ai circa 11 milioni di utenti domestici coinvolti già nella prossima bolletta dell'acqua. Alla delibera sono allegati gli elenchi degli Enti d'Ambito che hanno rispettato i tempi e le modalità di calcolo dei rimborsi secondo i criteri indicati dall'Autorità, ma anche una sorta di ‘black list' degli Enti d'Ambito che non hanno mai risposto al regolatore. Il provvedimento non ha invece ricadute per le società che applicano il cosiddetto metodo ‘ex Cipe' in quanto non prevedeva la remunerazione del capitale investito. Nel comunicato l'Autorità precisa altresì che la somma restituita è stata calcolata prendendo come riferimento la remunerazione del capitale investito indicata dai Piani degli Enti d'Ambito per il periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, al netto degli oneri finanziari e fiscali effettivamente sostenuti e degli accantonamenti per la svalutazione crediti nella misura ritenuta efficiente. Ciò nel pieno rispetto del principio del full cost recovery indicato dalle normative europee e confermato dalla Corte Costituzionale. Per individuare la quota parte della tariffa da restituire l'Autorità ha utilizzato criteri coerenti col c.d. Metodo Tariffario Transitorio che copre il biennio 2012-2013 e nel quale sono già considerati gli effetti del referendum abrogativo. Questi criteri sono confermati nel parere 267/13 del Consiglio di Stato, nel quale si afferma che anche nell'ambito della restituzione debba comunque essere assicurato il rispetto del principio del full cost recovery, e nella recente sentenza del Tar Lombardia 779/14. Nello specifico, l'importo oggetto di rimborso è riferito ai circa 5 mesi trascorsi dall'esito del referendum fino all'entrata in vigore, il 1 gennaio 2012, del metodo tariffario transitorio, con il quale, tra i criteri di calcolo individuati per la determinazione delle tariffe, l'Autorità esclude la remunerazione del capitale investito. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento

 

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