Saturday 23 February 2013 08:35:40

Provvedimenti Regionali  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Giochi e scommesse: La Stanley perde la partita al TAR contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Restano ferme le precedenti concessioni e non va indetta una nuova gara

TAR Lazio

Il giudice capitolino ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Stanley International Betting Limitet e Stanleybet Malta Limited avverso i provvedimenti inerenti la procedura di gara per l'affidamento in concessione di 2.000 diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici attraverso l'attivazione della rete fisica di negozi di gioco e la relativa conduzione, indetta ai sensi dell’art. 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44. L’impianto ricorsuale, come delineato dalle censure proposte, si snoda attraverso la prospettazione di profili di contrasto delle norme dettate dall’art. 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 – sulla cui base è stata indetta la contestata selezione – con il diritto dell’Unione Europea e con i principi affermati dalla Corte di Giustizia nelle sentenze 6 marzo 2007, n. 338, Cause riunite C-338/04 e C-360/07, Placanica, e 16 febbraio 2012, Cause riunite C- 72/10 e C-77/10, Costa –Cifone, che hanno interessato la Stanley, con le quali sono stati rilevati profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea delle procedure di affidamento di concessioni per l’esercizio dei giochi tenutesi nel 1999 e nel 2006, queste ultime sulla base della disciplina dettata dal decreto legge n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani), con conseguente affermato obbligo, per l’Amministrazione procedente, di disapplicazione di tale norma e di indizione, previa revoca di tutte le concessioni precedentemente rilasciate, di una nuova gara basata sui principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. Attraverso la contestazione di talune delle previsioni che disciplinano – più che la procedura di gara – il rapporto concessorio instauratosi a seguito dell’eventuale aggiudicazione dei diritti per l’esercizio dei giochi, avuto particolare riguardo alla prevista durata delle concessioni, agli obblighi ed oneri ricadenti sui nuovi concessionari ed alle previste cause di revoca e di decadenza dal rapporto, veicola parte ricorrente la ricostruzione in termini discriminatori della portata della censurata disciplina, in quanto volta a consolidare la posizione di privilegio goduta dai precedenti concessionari nazionali, perpetuando pregresse violazioni del diritto dell’Unione già accertate, a danno dei nuovi aspiranti al titolo concessorio appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione, i quali – già illegittimamente esclusi dalle precedenti concessioni – non potrebbero, in ragione delle modalità operative che ne caratterizzano l’attività, quali quelle delle società ricorrenti, utilmente partecipare alla selezione. Sollecita, altresì, parte ricorrente, in via subordinata, la rimessione alla Corte di Giustizia di quesiti pregiudiziali inerenti la conformità al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea delle previsioni che consentono la proroga delle precedenti concessioni sino alla sottoscrizione delle nuove concessioni in esito alla gara, di quelle che stabiliscono in soli tre anni e mezzo la durata delle nuove concessioni, di quelle che individuano le cause di decadenza dalla concessione nell’esercizio di attività di raccolta giochi pubblici senza possedere i prescritti titoli abilitanti e nelle ipotesi di rinvio a giudizio per reati suscettibili di far venir meno il rapporto fiduciario con l’Amministrazione concedente, di quelle che impongono l’alternatività tra il divenire concessionari e l’esercizio del diritto di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi attraverso lo svolgimento di attività su base transfrontaliera in materia di giochi e scommesse. Il Collegio ha ritenuto, tra l'altro, privo di fondamento giuridico e frutto di un errore di prospettiva l’assunto di parte ricorrente che riconduce l’interesse all’impugnazione, in assenza di domanda di partecipazione alla gara, alla posizione di soggetto illegittimamente escluso dalle precedenti procedure di affidamento delle concessioni, per come accertato dalla Corte di Giustizia, non sorgendo dalle relative pronunce una posizione differenziata in capo alla ricorrente, caratterizzata dalla pretesa a partecipare ad una procedura di gara conforme alle regole del Trattato previa eliminazione dei rilevati profili di contrarietà di cui alle precedenti discipline, che consenta il positivo riscontro della legittimazione processuale a dolersi della nuova disciplina di gara in quanto asseritamente anch’essa contrastante con i principi del Trattato e con le invocate pronunce comunitarie. Inoltre ha aggiunto il TAR che la contestata previsione della decadenza dalla concessione per i casi di organizzazione, esercizio e raccolta di giochi pubblici con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalle disposizioni legislative regolamentari e convenzionali vigenti e per le ipotesi di violazione accertata dagli organi competenti della normativa in materia di repressione delle scommesse e del gioco anomalo, illecito e clandestino – di cui allo Schema di Convenzione – non è suscettibile di arrecare un danno immediato alla posizione di parte ricorrente, tale da consentirne l’immediata impugnazione pur in assenza di domanda di partecipazione alla gara, avendo la ricorrente la possibilità, una volta conseguita l’aggiudicazione, di rimuovere la situazione riconducibile alle previste cause di decadenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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