Saturday 16 March 2013 17:48:57
Provvedimenti Regionali Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
TAR Lazio
Secondo un ormai costante e lineare orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cons. St., sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601), il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi che si atteggiano alla stregua di espressione di discrezionalità tecnica, può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano indizi tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche; tale sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo, fermo restando che esula dal compito del giudice amministrativo il riesame delle autonome valutazioni dell'interesse pubblico compiute dall'amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite. Con riferimento al sindacato sulle valutazioni amministrative in tema di anomalia, compito primario del giudice è quello di verificare se il potere amministrativo sia stato esercitato con un utilizzo delle regole tecniche conforme a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti. Nella verifica dell'anomalia, pertanto, l'esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo allorquando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, per l'effetto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, e ciò “a causa del residuare di dubbi circa l'idoneità dell'offerta minata da spie strutturali di inaffidabilità, a garantire l'efficace perseguimento dell'interesse pubblico” (Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2002, n. 2334). La finalità della verifica dell’anomalia dell’offerta è in particolare quella di evitare che offerte troppo basse espongano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore allo standard richiesto, ovvero con modalità esecutive illegittime, tali da far sorgere contestazioni e ricorsi. L’amministrazione deve aggiudicare l’appalto a soggetti che abbiano presentato offerte le quali, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all’insieme dei costi, rischi e oneri che l’esecuzione comporta a carico dell’appaltatore, con l’aggiunta del normale utile d’impresa indispensabile affinché la stessa possa rimanere sul mercato. Occorre quindi contemperare l’interesse del concorrente a conseguire l’aggiudicazione, formulando un’offerta competitiva, con quello della stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo senza rinunciare a standard adeguati ed al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali (così, da ultimo, Cons. St., sez. III, 11 aprile 2012, n. 2073). Il giudizio di congruità ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno, dell’offerta nel suo insieme; non ha quindi per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma mira ad accertare se la stessa, nel suo complesso, sia attendibile, e, dunque, se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 3 marzo 2010, n. 522; cfr. anche Cons. St., sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206). In sede di controllo dell’anomalia dell’offerta, le giustificazioni possono riferirsi anche ad elementi estrinseci rispetto ad essa, riguardare cioè altri processi produttivi, autonomi da quelli generati dal contratto in questione, i quali, però, sotto il profilo giuridico e/o economico, siano comunque in collegamento con l'appalto oggetto della gara (Cons. St., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 586; TAR Lazio, sez. III, 11.1.2011, n. 96; Cons. St., sez. VI, 7 agosto 2008, n. 3900; id., 4 agosto 2008, n. 3896). L'art. 87 del d.lgs. n. 163/06, non stabilisce, infatti, una tipizzazione normativa “chiusa” degli elementi idonei a giustificare l’anomalia dell’offerta, bensì pone un limite logico-sistematico desumibile dalla formula, già contenuta nel comma 1 della disposizione ora citata, secondo cui “Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima” (così, ancora, Cons. St., sentenza n. 3900/2008, cit., con riferimento alla versione di tale disposizione antecedente alle modifiche apportate dal n. 1) della lettera c) del comma 1 dell’art. 4-quater, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione). D’altro canto, la stessa norma attribuisce, al comma seguente, specifico rilievo all’ “economia del metodo di produzione del servizio”, con implicito richiamo all'attività di impresa svolta nello stesso settore dall’impresa offerente (TAR Lazio, sentenza n. 96/2011, cit.).
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