Sunday 06 October 2013 08:41:07

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Il ricorso rivolto al giudice per “ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza” ha natura giuridica diversa dall’azione di ottemperanza propriamente detta

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Come già rilevato dal Consiglio di Stato (vedi sentenza n. 6468 del 17/12/2012) va dato atto come il codice del processo amministrativo prevede: - che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione giurisdizionali anche di un pluralità di provvedimenti anche di giudici diversi da quello amministrativo ( art.112 comma 2 lettere a)-e); - che il ricorso di cui al predetto articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza ( comma 5 ). Avuto riguardo alle diverse espressioni utilizzate dal legislatore nell’ambito dell’art.112 c.p.a. (si parla, invero, di azione di ottemperanza), il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso rivolto al giudice per “ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza” presenti natura giuridica diversa dall’azione di ottemperanza propriamente detta . In altri termini ci troviamo sì nell’ambito di un giudizio di ottemperanza che può variare, com’è noto, dall’attuazione o esecuzione della sentenza al più vasto ambito di conformazione della successiva azione amministrativa , ma, in particolare, con il ricorso de quo si è in presenza di un’azione volta all’accertamento dell’esatto contenuto della sentenza di questa Sezione (n.5189/12).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale **** del 2013, proposto da:

Consorzio per Lo Sviluppo Industriale de L'Aquila, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Dora, 1;

 

contro

Giovanni Guetti, Gino Guetti, Antonella Guetti, Paolo Guetti, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Villante, Cesidio Gualtieri, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Felice Barnabei, 5; 

nei confronti di

 

U.T.G. - Prefettura Di L'Aquila, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Abruzzo;

 

per ottenere chiarimenti, ai sensi del 5° comma dell’art.112 c.p.a., in ordine alle modalità di ottemperanza della sentenza del consiglio di stato - sez. iv n. 05189/2012, resa tra le parti, concernente restituzione fondi a seguito di annullamento procedimento di esproprio

 

 

Visti il ricorso ex art.112 comma 5 c.p.a. e relaivi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanni Guetti e di Gino Guetti e di Antonella Guetti e di Paolo Guetti e di U.T.G. - Prefettura di L'Aquila e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati F. Gagliardi La Gala (su delega di Vincenzo Cerulli Irelli) e F. Lofoco (su delega di Alberto Villante e di Cesidio Gualtieri);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

I sigg.ri Guetti, meglio specificati in epigrafe, proponevano innanzi al Tar per l’Abruzzo sede de L’Aquila ricorso volto ad ottenere, in relazione ad una procedura ablatoria che aveva interessato immobili di loro proprietà, la condanna del Consorzio Nucleo Sviluppo Industriale de L’Aquila e della Prefettura di L’Aquila alla restituzione dei suoli già oggetto di occupazione ( da ritenersi illegittima ) o, in subordine, la condanna delle stesse alla corresponsione del valore venale delle aree.

L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n.724/2010 accoglieva il gravame nei sensi e limiti di cui in narrativa e condannava il Consorzio ASI alle “ restituzioni e al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti ai sensi dell’art.35 del dlgs n.80/98 con i criteri stabiliti in motivazione”.

Il citato Consorzio di Sviluppo impugnava tale decisum innanzi al Consiglio di Stato deducendo tra l’altro, con il primo motivo di gravame un grave errore di fatto a carattere revocatorio in ordine alla ricostruzione dello stato dei luoghi e questa Sezione, con sentenza n.6624/2011, interlocutoriamente pronunziando, disponeva una verificazione ex art.44 R.D. n.1054 del 1924 al fine di “acquisire compiuti elementi di fatto e di veder chiarita con maggiore specificità la situazione dello stato dei luoghi per il vero alquanto complicata in ragione dei frazionamenti ed accorpamenti succedutisi.

Quindi con sentenza n.5189/2012 questo giudicante, facendo altresì riferimento alle risultanze dell’espletato incombente istruttorio, rigettava l’appello, confermava le statuizioni del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza in capo agli originari ricorrenti del diritto alla restituzione degli immobili già illegittimamente occupati dalle Amministrazioni interessate, limitando l’estensione dei suoli oggetto di procedura ablatoria alla consistenza di 4.966 mq.

Ciò premesso, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale de L’Aquila con espresso richiamo all’art.112 , 5° comma del codice del processo amministrativo. ha presentato il ricorso all’esame allo scopo di “ ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 5189/2012”.

In particolare, parte ricorrente, sul rilievo che la proprietà Guetti ha dichiarato di voler mantenere gli immobili realizzati a spese del Consorzio ritiene che si pongono una serie di questioni abbisognevoli di essere chiarite di essere chiarite, così riassumibili :

a) come debba procedere il Consorzio per la restituzione della parte dell’immobile di proprietà Guetti che per le sue caratteristiche strutturali ( stretto e lungo ) incide per tutta la sua lunghezza in parte sulla proprietà Guetti e in parte sulla proprietà del Consorzio, posto che a dire della parte ricorrente un’eventuale divisione dell’immobile lo renderebbe di fatto inutilizzabile per entrambi le parti;

b) come vanno determinate le poste da compensare tra le parti, costituite dai canoni di locazione che vanno imputati in parte al Consorzio e in parte alla proprietà Guetti, in proporzione ai mq di proprietà accertata;

c) ai fini della loro esatta quantificazione, se le poste vanno calcolate al netto o al lordo dell’IVA e delle altre imposte che il Consorzio ha pagato.

Si sono costituiti in giudizio i sigg.ri Giovanni Guetti, Antonella Guetti e Paolo Guetti che hanno contestato quanto rappresentato dalla parte ricorrente sostenendo la piena attuazione delle statuizioni di merito rese da questo Consiglio di Stato con la sentenza n.5189/2012 e ciò anche in ordine alla liquidazione dei frutti civili riscossi e gli importi a compensazione.

Si sono altresì costituiti in giudizio il Ministero dell’interno e la Prefettura di L’Aquila.

All’udienza di trattazione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Questo Consiglio di Stato ritiene di dover fornire i chiarimenti richiesti come nei sensi che si va ad esporre.

In primo luogo, il Collegio ritiene di formulare delle osservazioni di carattere generale in ordine all’inquadramento giuridico della tipologia entro cui va inserito il gravame qui proposto.

Come già rilevato in analoga vicenda ( vedi sentenza di questa Sezione n. 6468 del 17/12/2012) va dato atto come il codice del processo amministrativo prevede:

- che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione giurisdizionali anche di un pluralità di provvedimenti anche di giudici diversi da quello amministrativo ( art.112 comma 2 lettere a)-e);

- che il ricorso di cui al predetto articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza ( comma 5 ).

Ora avuto riguardo alle diverse espressioni utilizzate dal legislatore nell’ambito dell’art.112 c.p.c. (si parla , invero, di azione di ottemperanza ), il Collegio ritiene che il ricorso rivolto al giudice per “ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza” presenti natura giuridica diversa dall’azione di ottemperanza propriamente detta .

In altri termini ci troviamo sì nell’ambito di un giudizio di ottemperanza che può variare, com’è noto,dall’attuazione o esecuzione della sentenza al più vasto ambito di conformazione della successiva azione amministrativa , ma, in particolare, con il ricorso de quo si è in presenza di un’azione volta all’accertamento dell’esatto contenuto della sentenza di questa Sezione ( la n.5189/12).

Tanto osservato sul piano generale in ordine alla natura dell’azione esperita , il Collegio rileva che con la sentenza del 3/10/2012 n.5189 la sezione ha precisato che :

“ nel caso de quo si è decisamente in presenza di una fattispecie di un’occupazione illegittima ,avvenuta sine titulo, prodottasi a seguito dell’annullamento del decreto di occupazione d’urgenza e dell’intervenuta inefficacia del decreto di esproprio, con la conseguenza che il Consorzio ha nella sua disponibilità , sine itulo parte dei terreni di proprietà dei Guetti che , come correttamente statuito dal primo giudice, devono essere restituiti”.

Per il resto con la predetta sentenza sono state confermate le altre statuizioni rese dal Tar Abruzzo sede de l’Aquila con la sentenza n.724/2010 e quindi anche quella per cui “ il Consorzio dovrà corrispondere ai ricorrenti ( i Guetti ) una somma commisurata agli importi riscossi ( dal Consorzio ) a titolo di frutti civili ( canoni di affitto o locazione ) sui fondi utilizzati , come chiarito in parte motiva, con interessi fino al soddisfo”.

Le precisazioni surriportate sono tali da far disattendere la tesi pure adombrata in ricorso circa una pretesa ineseguibilità della sentenza di merito di secondo grado qui in rilievo e danno l’esatta consistenza del dictum recato dalla sentenza in relazione al quale si chiedono chiarimenti, che per il vero va eseguito con le seguenti specificazioni:

1) in riferimento alla questione di cui al punto a) del fatto, va restituita ai Guetti la quota del fabbricato “stretto e lungo”;

2) avuto riguardo alla questione sub b) per i frutti civili sui fondi utilizzati ( canoni di affitto o locazione ) vanno conteggiati gli introiti del Consorzio relativi alle porzioni di immobili di proprietà dei Guetti.

3) relativamente alla questione sub c) occorre fare riferimento al regime fiscale temporalmente vigente, se ed in quanto applicabile.

Nondimeno il Collegio ritiene che per una concreta attuazione delle statuizioni rese con la sentenza n.5189/2012, anche in accoglimento di richiesta avanzata da entrambi le parti, sia utile provvedere a nominare un Commissario ad acta individuato nella persona del Dirigente pro tempore dell’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale de L’Aquila o un funzionario dell’ Ufficio da questi delegato che provvederà nel termine fissato in dispositivo ad adottare le determinazioni di puntuale esecuzione della sentenza n.5189/2012 con i criteri sopra indicati.

All’onere finanziario per l’opera del Commissario ad acta si provvederà a conclusione dell’attività espletata sulla base di documentazione giustificativa.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dal Consorzio per lo Sviluppo industriale de L’Aquila indicato in epigrafe, fornisce i chiarimenti richiesti dalla parte ricorrente , nei sensi descritti in motivazione.

Nomina per la puntuale esecuzione delle statuizioni recate dalla sentenza di questa Sezione n.5189/2012 un Commissario ad acta nella persona del Dirigente pro tempore dell’Agenzia del Territorio , Ufficio provinciale de L’Aquila o funzionario dell’Ufficio da questi delegato affinchè provveda nel termine dio 90 ( novanta ) giorni dalla data di notificazione e/o comunicazione della presente decisione all’adozione delle relative determinazioni nei sensi e per gli effeti di cui in motivazione

Spese e competenze del presente giudizio compensate tra le parti. .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Marzio Branca, Presidente FF

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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