Sunday 02 June 2013 09:18:05
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
Consiglio di Stato
Il soggetto coadiutore che ha svolto per almeno sei mesi il servizio con tale qualifica senza incorrere in rilievi può giovarsi della possibilità di vedersi assegnato in via definitiva la rivendita rimasta vacante e solo allora e a tale precipuo scopo deve provare di avere la disponibilità del locale dove la rivendita ha sede o di altro idoneo locale. Questo il principio sancito dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame. La vicenda riguarda il gravame proposto l'AAMS con il quale contesta la sussistenza in capo all’appellata dei requisiti prescritti dalla legge (combinato disposto degli artt.25 e 28 della legge n.1293/1957 e art.65 DPR n.1074 del 1958) per farsi luogo sia alla gerenza provvisoria della licenza di rivendita dei generi di monopolio in caso di vacanza della stessa (nella specie per l’avvenuta scomparsa della originaria titolare) sia alla concessione definitiva e si difende perciò la validità del provvedimento di decadenza che avrebbe posto in evidenza per l'appellata l’assenza dei titoli legittimanti le già ottenute assegnazioni (quella provvisoria e quella definitiva). Parte appellante mette in sostanza in discussione la sussistenza in capo all’appellata del requisito sia soggettivo e/o personale sia oggettivo previsti dalla normativa sopra indicata per ottenere i benefici de quibus, costituiti rispettivamente dal possesso della qualifica di coadiutore ed esperienza lavorativa semestrale con tale status e dall’avere contestualmente la disponibilità dei locali dove la rivendita (resasi vacante) trovasi ubicata. Con riferimento al primo dei predetti requisiti l’art.28 della legge n.1923 del 1975 consente la presenza di un primo ed anche di un secondo coadiutore nella gestione della rivendita, prevedendo per entrambe tali figure la possibilità, in ipotesi di vacanza della rivendita di ottenere l’assegnazione della stessa alle condizioni e modalità di cui all’art. 65 del DPR 14 ottobre 1958 n. 1074. Per completezza, quest’ultima norma stabilisce che è in facoltà dell’Ispettorato compartimentale di assegnare a trattativa privata o in diretta gestione la rivendita vacante al coadiutore che abbia svolto le sue mansioni per sei mesi senza aver dato luogo a rilievi e che provi “ per essere ammesso al beneficio di avere la disponibilità del locale dove la rivendita trovasi ubicata o di altro idoneo nelle immediate vicinanze” . A tale proposito risulta per tabulas che l’appellata ha ricoperto la figura di seconda coadiutrice e quindi il possesso di tale qualifica le va riconosciuto, non potendo valere il preliminare rilievo della difesa dell’appellante volto ad inficiare la qualificazione soggettiva di coadiutrice e fondato, specificatamente, sulla denunciata pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto l’eventuale falsità della sottoscrizione apposta in calce all’atto di conferimento dell’incarico de quo in favore dell'appellata. In vero, in assenza di un decisum avente valenza di giudicato, all’attualità non può essere negata la sussistenza in capo all’interessata dal requisito soggettivo di che trattasi, non potendo fare stato, ai fini della affermata invalidità, la pendenza di un procedimento penale che trovasi in una fase istruttoria del processo ( rimessione della causa innanzi al GIP ) . Ciò preliminarmente precisato, parte appellante fonda la tesi della mancanza di legittimazione ad avere le concessione in parola, sulla base di una prima propedeutica osservazione secondo la quale l’appellata non poteva vantare la gerenza provvisoria dal momento che non aveva contestualmente a quella data la disponibilità del locale oltrechè la qualifica di coadiutore. Ora, premesso che l'appellata era da tempo in possesso della qualifica di coadiutore e che tale veste essa rivestiva “all’atto della vacanza “ l’ assunto difensivo sopra illustrato appare erroneo, in quanto non supportato da una piana lettura delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art.28 della legge n.1923/75 e dell’art. 65 del DPR n. 1074 del 1958 che, per come formulati, non presuppongono affatto per la cosiddetta gerenza provvisoria il contestuale possesso dei requisiti più volte accennati. In realtà, dalla piana lettura delle disposizioni in parola si evince un percorso logico articolato nel senso che il soggetto coadiutore che ha assunto tale qualifica e ha svolto per almeno sei mesi il servizio con tale qualifica senza incorrere in rilievi, per questo solo fatto può giovarsi della possibilità di vedersi assegnato in via definitiva la rivendita rimasta vacante e solo allora e a tale precipuo scopo deve provare di avere la disponibilità del locale dove la rivendita ha sede o di altro idoneo locale. In definitiva, dal senso logico- letterale della normativa in rilievo, si può agevolmente evincere che è stato configurato un “percorso agevolato” ai fini dell’assegnazione della rivendita rimasta vacante in favore del coadiutore (significativa al riguardo è la dizione “ per essere ammesso al beneficio” utilizzata dal citato art.65 ) in modo da consolidare quella sorta di continuum nella gestione dell’attività di rivendita tra il dante causa originario assegnatario e il suo collaboratore già inserito nell’organizzazione di vendita ). Tenuto conto di siffatto favor si comprende anche la portata dell’onere attenuato costituito dalla dimostrazione da parte del coadiutore della disponibilità del locale già sede di rivendita o di altro locale idoneo posto nelle vicinanze, lì dove il legislatore anche qui ha inteso dare rilevanza a circostanze di fatto comunque univocamente dirette ad assicurare la continuazione dell’attività di rivendita.
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