Monday 03 June 2013 16:18:30

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Prima dell’aggiudicazione definitiva la stazione appaltante non ha l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di revoca al concorrente, anche se aggiudicatario provvisorio

Consiglio di Stato

La giurisprudenza esclude che prima dell’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante abbia l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di revoca al concorrente, anche se aggiudicatario provvisorio (cfr. Cons. Stato, V, 18 luglio 2012, n. 4189; 21 novembre 2007, n. 5925; 24 marzo 2006, n. 1525). In particolare, la giurisprudenza ritiene che l'aggiudicazione provvisoria, quale atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario della gara, non faccia nascere in capo all'interessato un mera aspettativa alla conclusione del procedimento, e di conseguenza, al contrario dell'aggiudicazione definitiva, sia inidonea ad ingenerare il legittimo affidamento che impone l'instaurazione del contraddittorio procedimentale prima della revoca in autotutela (cfr. Cons. Stato, III, 11 luglio 2012, n. 4116; V, 23 giugno 2010, n. 3966). Per altro verso, è stato affermato che non sussiste l'obbligo dell'amministrazione di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, giacché il procedimento procedimento al cui interno si colloca, appunto, l'aggiudicazione provvisoria e che è destinato a concludersi positivamente con l'aggiudicazione definitiva ovvero negativamente, con la revoca dell' aggiudicazione provvisoria, è già stato avviato con l'atto di indizione della gara (cfr., Cons. Stato, III, n. 4116/2012, cit.; IV, 19 marzo 2003, n. 1457; 29 ottobre 2002 n. 5903). A maggior ragione deve ritenersi insussistente l’onere di attivare una preventiva fase di partecipazione, qualora, come nel caso in esame, non sia stata disposta neanche l’aggiudicazione provvisoria, dal momento che il partecipante (quand’anche, come avviene nel caso di specie, sia l’unico per il lotto di cui si tratta) non ha acquisito, in relazione allo stato della procedura, una posizione di vantaggio concreta, e comunque tale da far sorgere, nel contesto del procedimento amministrativo in corso, un interesse qualificato e differenziato e quindi meritevole di tutela attraverso detta comunicazione.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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