Sunday 16 June 2013 07:57:22

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Procedure di gara: se l'impresa ha tempestivamente spedito a mezzo del servizio postale la richiesta di DURC inoltrata allo sportello unico INPS-INAIL, l'omessa produzione del DURC nei termini stabiliti dalla lex speciale deve indurre l’Amministrazione ad acquisire d’ufficio il cartaceo della certificazione disponendo dei dati dell’impresa richiedente e del relativo numero identificativo

Consiglio di Stato

Si segnala la presente decisione in quanto in applicazione del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l’azione amministrativa, afferma il generale principio secondo cui l'amministrazione non può richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione. La vicenda prende le mosse dalla domanda presentata da un'impresa per partecipare al bando approvato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia per l’erogazione di incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, stanziati nell’ambito del programma POR FESR 2007-2013. Avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 5, comma VI, lett g n. 1 del bando, l’impresa allegava alla domanda la richiesta (datata 18 marzo 2010) del Documento Unico di Regolarità Contributiva che aveva provveduto ad inoltrare allo sportello unico INPS - INAIL, riservandosi di trasmettere il rilasciando certificato nel termine, indicato nella lex specialis, del 30 giugno 2010. In data 14 aprile 2010, la ricorrente acquisiva l’originale cartaceo del DURC, che il successivo 6 maggio 2010 affidava al servizio postale, in modo che potesse pervenire nell’indicato termine. Tuttavia, il predetto plico non perveniva utilmente al destinatario. La Direzione Regionale comunicava l’avvio del procedimento, precisando che il Responsabile avrebbe potuto richiedere supplementi istruttori, nel caso di rilevata necessità di regolarizzare e/o integrare la domanda e con successiva nota comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ritenendo che la mancata ricezione del DURC entro il 30 giugno 2010 costituiva omissione tale da comportare l’archiviazione della domanda. Con distinte memorie di controdeduzioni, la ricorrente rappresentava alla Regione procedente il possesso del requisito sostanziale, invitandola ad esercitare il “dovere di soccorso” previsto dall’art. 15 del bando e forniva la prova dell’avvenuta spedizione del plico contenente il DURC, producendo la distinta della corrispondenza affidata all’Ufficio postale, dal quale il plico medesimo risultava regolarmente partito in data 7 maggio 2010. Nonostante le predette controdeduzioni la Regione comunicava all’impresa l’archiviazione della domanda. Per quanto sopra, l'impresa proponeva ricorso al TAR per il Friuli Venezia Giulia chiedendo l’annullamento, sia della clausola del bando a mezzo della quale era stata prevista l’automatica esclusione nel caso di mancata ricezione del DURC nei termini prescritti , sia del predetto decreto di archiviazione adottato in applicazione di tale clausola. Il TAR accoglieva il ricorso ed avverso la predetta sentenza la Regione Friuli Venezia Giulia ha interposto l’odierno appello rigettato dal Consiglio di Stato Il motivo è infondato. In particolare, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000 nel testo previgente, “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni”. Ed il DURC, giust’appunto, rientra tra i certificati di cui all’art. 46, comma I, lett. p) (“assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto”), come riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa.. Inoltre l’art. 16 bis, c. 10, del D.L. 185/2008 rappresenta una specifica declinazione in materia di appalti del sopra riportato principio generale (applicabile a tutti i rapporti tra P.A. e cittadini ) e non già, come assume la Regione, un’eccezione ad un (inesistente) opposto principio per cui, nei settori diversi da quelli di cui al D.Lgs. 163/2006, l’acquisizione d’ufficio non potrebbe essere disposta. Né il principio de quo può ritenersi inoperante, avuto riguardo all’invocato art. 1, comma 553 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di erogazione di contributi e sovvenzioni comunitarie. Detta disposizione, infatti, nel prevedere che “per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento di regolarità contributiva”, si limita unicamente a prescrivere che il DURC sia acquisito al procedimento, senza specificare le concrete modalità della relativa acquisizione,con la conseguenza che deve comunque trovare applicazione, anche in questo settore, il sopramenzionato principio generale dell’acquisizione officiosa da parte della P.A. A ciò aggiungasi, che nel caso di specie l'impresa ha tempestivamente prodotto la richiesta del DURC inoltrata allo sportello unico INPS-INAIL sin dal 18.03.2010 ed ha altrettanto tempestivamente spedito in data 6 maggio 2010 il relativo documento fornendone la prova , per cui l’Amministrazione era vieppiù tenuta ad acquisire d’ufficio il cartaceo della certificazione alla stregua del principio anzidetto, disponendo dei dati dell’impresa richiedente e del relativo numero identificativo. Così procedendo, peraltro, la Regione avrebbe potuto verificare in concreto se l'impresa possedeva, alla data di presentazione della domanda, la necessaria regolarità contributiva e potesse, quindi,essere ammessa a beneficiare degli incentivi per cui è causa.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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