Tuesday 14 October 2014 18:42:55

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Condono edilizio: il silenzio sulla richiesta di rilascio del parere di cui all’art. 32 della legge n. 47/85 necessario per la definizione della pratica di condono edilizio equivale a silenzio-diniego

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 9.10.2014

Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR che ha ritenuto sussistente l'obbligo dell'Ente Parco di concludere il procedimento di rilascio del richiesto parere, assumendo una motivata determinazione di segno positivo o negativo, nel rilievo che il silenzio serbato dalla stessa Amministrazione sull’atto di diffida ad essa notificato costituisce silenzio inadempimento. In particolare nella vicenda in esame il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente per l’accertamento dell’obbligo dell’Ente Parco Nazionale del Circeo di provvedere sulla diffida volta al rilascio del parere di cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, necessario per la definizione della pratica di condono edilizio pendente presso il Comune di Sabaudia, relativa a due fabbricati abusivamente realizzati. I giudici di prima istanza hanno ravvisato l’obbligo dell’Ente Parco Nazionale del Circeo di concludere il procedimento di rilascio del richiesto parere, assumendo una motivata determinazione di segno positivo o negativo, nel rilievo che il silenzio serbato dalla stessa Amministrazione sull’atto di diffida ad essa notificato sia illegittimo per violazione del predetto art. 32, comma 1, e in contrasto al principio generale codificato dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 del 1990. Con l’appello in esame l’Ente ricorrente ha criticato la sentenza con un’unica e articolata censura, concludendo per la sua riforma e pronuncia di improcedibilità del ricorso di primo grado, avendo l’amministrazione appellante da tempo richiesto alla società interessata elementi sostanziali di valutazione, che sarebbero stati trasmessi soltanto il mese dopo la sentenza stessa ed in modo peraltro non esaustivo. La società appellata, costituitasi in giudizio per resistere, con la memoria depositata il 16 aprile 2014 ha chiesto in linea preliminare lo stralcio dei documenti nn. 3, 4 e 5 prodotti in questa sede dall’amministrazione appellante (contumace in primo grado), deducendo altresì che, nonostante il notevole tempo decorso, nessun provvedimento di accettazione o diniego espresso sia stato adottato dall’Ente Parco, che continuerebbe a tenere con pervicacia un atteggiamento oltremodo dilatorio. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l'appello alla luce del richiamato art. 32, comma primo, secondo periodo, alla stregua del quale “Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centoventi giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo”. Nella fattispecie sostanziale e processuale in esame non si versa, dunque, in tema di silenzio inadempimento, bensì in materia di silenzio diniego, che comporta di per sé l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso in primo grado. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale * del 2014, proposto da:

Ente Parco Nazionale del Circeo, nella persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

contro

Alinnia srl, nella persona dell’amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Donnarumma, con domicilio eletto presso Francesco Malatesta in Roma, viale Giulio Cesare, 21; 

nei confronti di

La Foresta srl; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00931/2013, resa tra le parti, concernente silenzio formatosi su istanza di parere per il rilascio di condono edilizio

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alinnia srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Pizzi, e Donnarumma;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.- Risulta dalla sentenza appellata che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, ha accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente per l’accertamento dell’obbligo dell’Ente Parco Nazionale del Circeo di provvedere sulla diffida volta al rilascio del parere di cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, necessario per la definizione della pratica di condono edilizio pendente presso il Comune di Sabaudia, relativa a due fabbricati abusivamente realizzati.

I giudici di prima istanza hanno ravvisato l’obbligo dell’Ente Parco Nazionale del Circeo di concludere il procedimento di rilascio del richiesto parere, assumendo una motivata determinazione di segno positivo o negativo, nel rilievo che il silenzio serbato dalla stessa Amministrazione sull’atto di diffida ad essa notificato sia illegittimo per violazione del predetto art. 32, comma 1, e in contrasto al principio generale codificato dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 del 1990.

2.- Con l’appello in esame l’Ente ricorrente ha criticato la sentenza con un’unica e articolata censura, concludendo per la sua riforma e pronuncia di improcedibilità del ricorso di primo grado, avendo l’amministrazione appellante da tempo richiesto alla società interessata elementi sostanziali di valutazione, che sarebbero stati trasmessi soltanto il mese dopo la sentenza stessa ed in modo peraltro non esaustivo.

La società appellata, costituitasi in giudizio per resistere, con la memoria depositata il 16 aprile 2014 ha chiesto in linea preliminare lo stralcio dei documenti nn. 3, 4 e 5 prodotti in questa sede dall’amministrazione appellante (contumace in primo grado), deducendo altresì che, nonostante il notevole tempo decorso, nessun provvedimento di accettazione o diniego espresso sia stato adottato dall’Ente Parco, che continuerebbe a tenere con pervicacia un atteggiamento oltremodo dilatorio.

3.- L’appello è fondato e la sentenza merita riforma alla luce del richiamato art. 32, comma primo, secondo periodo, alla stregua del quale “Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centoventi giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo”.

Nella fattispecie sostanziale e processuale in esame non si versa, dunque, in tema di silenzio inadempimento, bensì in materia di silenzio diniego, che comporta di per sé l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso in primo grado.

Per la particolarità della fattispecie, le spese di lite relative al doppio grado di giudizio essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto (ricorso numero: 2080 del 2014), accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso in primo grado

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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