Sunday 27 October 2013 08:49:58
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Lo speciale permesso di soggiorno previsto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 39 del 28.2.1990 e dall’art. 1, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 15.5.1990 n. 136, deve ritenersi rilasciabile solo per la durata del procedimento amministrativo per il riconoscimento dello status di rifugiato. La norma, difatti, prevede che il Questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento che lo straniero avvia mediante istanza motivata e, in quanto possibile, documentata, all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell’ingresso nel territorio italiano. Entrambe le norme, letteralmente, ne prevedono la durata “sino alla definizione della procedura di riconoscimento”, con ciò intendendo evidentemente il procedimento amministrativo. Non si ritiene possibile un’interpretazione estensiva che ricomprenda nel concetto di “procedura” anche l’eventuale fase contenziosa, non potendosi la fase contenziosa ricomprendere nell’espressione puntuale usata dal legislatore, “procedura di riconoscimento”. In tal senso è la giurisprudenza di questa Sezione, la quale ha statuito che “L’eventuale impugnazione giurisdizionale appartiene ad una procedura diversa. Pertanto l’art. 1, comma 2, D.P.R. 136/1990 va inteso nel senso che il permesso temporaneo vale sino alla decisione della Commissione e non oltre, salva la possibilità di ottenere un nuovo permesso ad altro titolo”. Aggiunge, infine, il Collegio che l’art. 17 del D.P.R. n. 303 del 2004 consente al richiedente asilo, la cui domanda sia stata respinta dall’apposita Commissione e che abbia presentato ricorso al tribunale civile, di chiedere al Prefetto di essere autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla decisione del ricorso. Si tratta di un procedimento diversamente configurato da quello che ha seguito l’attuale appellato, per le forme, per i presupposti, per l’autorità competente, e infine per gli effetti dell’eventuale accoglimento (C.d.S., III Sez., n. 3091 del 23 maggio 2011).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale **** del 2007, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;
contro
*******;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE I, n. 00220/2006, resa tra le parti, concernente rinnovo permesso di soggiorno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per il Ministero appellante l’avvocato dello Stato Ferrante Wally;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con provvedimento del Questore di Milano notificato il 28.6.2005, era stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal Sig. ********, nonostante fosse pendente il giudizio promosso dall’interessato avverso il diniego di status di rifugiato.
2. - Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso, rilevando che il permesso speciale previsto dall’art. 1, 2° comma, D.P.R. 136 del 15.5.1990 “sino alla definizione della procedura” deve essere concesso allo straniero richiedente lo status di rifugiato non solo per tutta la durata del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione per il diritto di asilo e per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche successivamente, nel corso dell’eventuale successivo giudizio civile incardinato dall’interessato avverso il provvedimento di diniego.
3. - Propone appello il Ministero dell’Interno affidato ad un unico motivo, col quale sostiene che la norma applicata possa interpretarsi unicamente nel senso che l’ammissibilità del permesso di soggiorno sia limitata alla sola procedura amministrativa della concessione dello status di rifugiato e non anche alla successiva fase contenziosa.
Tale interpretazione sarebbe avvalorata dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 303/2004, che consente allo straniero che abbia presentato ricorso giurisdizionale per il riconoscimento del diritto di asilo di ottenere dal Prefetto un’autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale, in un Centro di permanenza temporanea e di assistenza, per gravi e particolari motivi, per la durata di sessanta giorni.
4. - All’udienza del 21 giugno 2013, l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello è fondato.
Lo speciale permesso di soggiorno previsto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 39 del 28.2.1990 e dall’art. 1, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 15.5.1990 n. 136, deve ritenersi rilasciabile solo per la durata del procedimento amministrativo per il riconoscimento dello status di rifugiato.
La norma, difatti, prevede che il Questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento che lo straniero avvia mediante istanza motivata e, in quanto possibile, documentata, all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell’ingresso nel territorio italiano.
Entrambe le norme, letteralmente, ne prevedono la durata “sino alla definizione della procedura di riconoscimento”, con ciò intendendo evidentemente il procedimento amministrativo.
Non si ritiene possibile un’interpretazione estensiva che ricomprenda nel concetto di “procedura” anche l’eventuale fase contenziosa, non potendosi la fase contenziosa ricomprendere nell’espressione puntuale usata dal legislatore, “procedura di riconoscimento”.
In tal senso è la giurisprudenza di questa Sezione, la quale ha statuito che “L’eventuale impugnazione giurisdizionale appartiene ad una procedura diversa. Pertanto l’art. 1, comma 2, D.P.R. 136/1990 va inteso nel senso che il permesso temporaneo vale sino alla decisione della Commissione e non oltre, salva la possibilità di ottenere un nuovo permesso ad altro titolo”.
Fondata è l’argomentazione dell’appellante secondo cui l’art. 17 del D.P.R. n. 303 del 2004 corrobora la tesi dell’erroneità della sentenza appellata.
La norma consente al richiedente asilo, la cui domanda sia stata respinta dall’apposita Commissione e che abbia presentato ricorso al tribunale civile, di chiedere al Prefetto di essere autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla decisione del ricorso. Si tratta di un procedimento diversamente configurato da quello che ha seguito l’attuale appellato, per le forme, per i presupposti, per l’autorità competente, e infine per gli effetti dell’eventuale accoglimento (C.d.S., III Sez., n. 3091 del 23 maggio 2011).
In conclusione, l’appello va accolto.
2. - Le spese si compensano tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso originario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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