Sunday 24 November 2013 06:50:20
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III
La costante giurisprudenza del Consiglio ritiene che "la rinuncia da parte dell’appellato totalmente vittorioso in prime cure al ricorso di primo grado e agli effetti favorevoli della sentenza a lui favorevole integra una causa estintiva del giudizio che comporta – pur in mancanza, nel codice del processo amministrativo, di una norma specifica analoga a quella dell’abrogato art. 34, comma primo, della l. 1034/1971 – l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, configurandosi come una ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 11.11.2011, n. 5971)."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ***** del 2007, proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Michele Formiglio, rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Mascioli, con domicilio eletto presso l’Avv. Gian Marco Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 07509/2007, resa tra le parti, concernente l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di viceprefetto
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito l’Avvocato dello Stato Meloncelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. Michele Formiglio ha impugnato, avanti al T.A.R. Lazio, il provvedimento con il quale il competente Consiglio di Amministrazione del Ministero dell’Interno, sulla base della proposta della Commissione per la progressione in carriera, ha approvato la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di viceprefetto con decorrenza del 1.1.2002, chiedendo contestualmente all’adìto giudice l’annullamento della stessa proposta della Commissione per la progressione di carriera del 25.6.2003, in una con tutti gli atti connessi, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’affermata illegittimità di tali atti.
2. Nel giudizio di prime cure si è costituito il Ministero dell’Interno, concludendo per la reiezione del ricorso.
3. Con sentenza n. 7509 del 3.8.2007 il T.A.R. Lazio accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell’Interno, chiedendone, previa sospensione, la riforma, con conseguente reiezione del ricorso proposto in prime cure.
5. Con ordinanza n. 316 del 22.1.2008 questo Consiglio ha sospeso in via cautelare l’esecuzione della sentenza impugnata.
6. Si è costituito successivamente l’appellato, dott. Michele Formiglio, chiedendo la revoca del provvedimento cautelare, asseritamente reso in violazione del suo diritto di difesa, ed ha chiesto le reiezione dell’avversario appello.
7. In prossimità della pubblica udienza, fissata al 7.11.2013, è stato depositato dalla difesa erariale l’atto di rinuncia dell’odierno appellato ad avvalersi degli effetti della sentenza impugnata; e il contestuale atto di rinuncia, da parte del Ministero appellante, al gravame proposto.
8. All’udienza del 7.11.2013 il Collegio, udita la difesa erariale, ha trattenuto la causa in decisione.
9. Il Collegio prende atto della rinuncia, da parte del dott. Michele Formiglio, ad avvalersi degli effetti scaturenti dalla sentenza oggetto di prime cure, a lui favorevole, e della conseguente rinuncia all’appello da parte del Ministero dell’Interno.
10. La costante giurisprudenza di questo Consiglio ritiene che, in un caso come quello intervenuto nel presente grado di giudizio, la rinuncia da parte dell’appellato totalmente vittorioso in prime cure al ricorso di primo grado e agli effetti favorevoli della sentenza a lui favorevole integra una causa estintiva del giudizio che comporta – pur in mancanza, nel codice del processo amministrativo, di una norma specifica analoga a quella dell’abrogato art. 34, comma primo, della l. 1034/1971 – l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, configurandosi come una ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 11.11.2011, n. 5971).
11. Ne segue che, essendo venuto meno nelle more del giudizio di secondo grado l’interesse dell’originario ricorrente, odierno appellato, il ricorso di prime cure debba essere dichiarato improcedibile e la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., debba essere annullata senza rinvio.
12. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, atteso l’accordo raggiunto tra le parti e le conseguenti reciproche rinunce, devono essere interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dà atto della rinuncia all’appello.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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