Tuesday 17 July 2012 16:49:55

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Amministrazione dei Monopoli di Stato: l'istituzione o il trasferimento di una rivendita speciale di tabacchi, di cui all' art. 53 della legge n. 1074 del 1958, non postula necessariamente il rispetto di requisiti minimi di distanza previsti per le rivendite ordinarie

Consiglio di Stato

Con il ricorso di primo grado la odierna appellata, titolare di una edicola ubicata all'interno della stazione della Metropolitana di Milano Loreto, aveva impugnato la determinazione con cui l'Amministrazione dei Monopoli di Stato aveva rigettato la sua istanza tesa ad ottenere l'istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio presso il citato esercizio commerciale. Il diniego era stato motivato in relazione alla circostanza che all’esterno della fermata della Metropolitana di Milano Loreto ad una distanza inferiore a 200 metri dall’ingresso, erano esistenti due rivendite ordinarie. Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, affermando che l'istituzione di una rivendita speciale si caratterizza per il fatto il ricorrere dei requisiti necessari richiesti dall' art. 53 del DPR n. 1074/1958 costituiva condizione sufficiente essendo irrilevante la distanza con altre rivendite di generi di monopolio imponendo all’Amministrazione di rivalutare l’istanza. L'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato proponeva appello che e' stato rigettato dal Consiglio di Stato. Si legge nella sentenza che la specifica normativa di settore ratione temporis applicabile è rappresentata dall'art. 22 della l. 22 dicembre, n. 1293, e dall'art. 53 del d.P.R. 10 ottobre 1958, n. 1074; a detta di tali disposizioni rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare particolari esigenze di servizio, anche temporaneo, alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino. Alla stregua di consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato: - l'istituzione o il trasferimento di una rivendita speciale di tabacchi , di cui all' art. 53 della legge n. 1074 del 1958, non postula necessariamente il rispetto di requisiti minimi di distanza previsti per le rivendite ordinarie, potendo questo aspetto aver rilevanza solo in via discrezionale, nel caso, cioè, la distanza assuma un rilievo tale (rivendite poste a pochi metri l'una dall'altra) da rendere inconciliabile la contemporanea presenza di due rivendite (Cons. St., IV, 22 marzo 2005 n. 1180); - il rilascio dell'autorizzazione a gestire una rivendita speciale di tabacchi e generi di monopolio non è lesiva dei diritti dei titolari delle circostanti rivendite ordinarie di generi di monopolio in quanto con la rivendita speciale sono soddisfatte particolari esigenze di pubblico servizio, anche di carattere temporaneo, in una serie di luoghi specifici (Cons. St., IV, 11 aprile 2001 n. 2201); la normativa richiamata non fa alcun riferimento alla distanza come regola che delimiti l'esercizio della discrezionalità amministrativa e non può pertanto essere derogata da circolari amministrative (cfr. ex plurimis Cons. Stato, IV Sez., 21 dicembre 2009, n. 8530; Id., 18 febbraio 2010, n. 964; Id., 12 gennaio 2011, n. 122). Al riguardo la Sezione, uniformandosi ai citati precedenti, non può che ribadire come, nelle rivendite speciali continuative, non abbia importanza alcuna né la densità della popolazione della zona né la distanza con altre rivendite di generi di monopolio, condizioni queste invece rilevanti solo tra le rivendite ordinarie; inoltre, si richiama il principio per cui i passeggeri della metropolitana costituiscano utenza diversa e distinta da quella stanziale propria delle rivendite ordinarie. La omessa valutazione di tali principi ha esattamente indotto il primo giudice ad imporre all’amministrazione appellante una doverosa rivalutazione dell’istanza, alla stregua delle dette consolidate emergenze giuridiche. Invero anche nell’appello proposto dal Ministero, si richiama, quale fattore ostativo, la circostanza che era stata precedentemente istituita una rivendita ordinaria operante nella medesima zona: ma ciò non poteva, ex se, assurgere ad elemento ostativo, in quanto laddove positivamente delibata (come in realtà avvenuto) l’emergere di “particolari esigenze di servizio”, la tesi dell’appellante si risolve in una valutazione apodittica delle “esigenze” del pubblico” (con richiamo alla supposta collocazione dello stesso al di là dei tornelli) che appare del tutto avulsa da valutazioni di concretezza. Si rammenta peraltro che di recente, con la decisione della Sezione del 2 dicembre 2011 n. 6378, è stata condivisibilmente avvertita l’esigenza di tenere conto, anche alla più recente normativa di liberalizzazione: sia, quindi, dell'art. 83bis, co. 17, del d.l. 112 del 2008 (che peraltro si riferisce solo indirettamente al tema in questione), sia in particolare dell'art. 3. co. 7, del d.l. 138 del 2011. Stabilisce questo comma che "le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.....". Si è detto in particolare nella sentenza in ultimo richiamata che, “poiché la norma rivendica espressamente natura interpretativa ed è perciò naturalmente suscettibile di efficacia retroattiva, essa costituisce un argomento ulteriore per negare che il puro vincolo al rispetto della distanza, recato dalla circolare ministeriale richiamata, possa da solo rappresentare fatto impeditivo al rilascio dell'autorizzazione richiesta.”.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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