Tuesday 16 October 2012 21:45:38

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Le società controllate da società fiduciarie devono dichiarare, già nella domanda di partecipazione alla gara, di essere compartecipate da società fiduciarie al fine di consentire i controlli antimafia e verificare l'identità dei fiducianti

Nota dell'Avv. Ciro Testini - Consiglio di Stato

Ci e' stata segnala la decisione del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 5279 del 15.10.2012), in materia di appalti, che si rivela molto interessante in quanto afferma due principi innovativi. 1) Per la prima volta, il Giudice Amministrativo è stato investito di una controversia inerente gli obblighi informativi previsti dalla normativa antimafia a carico delle società che partecipino a pubblici appalti, controllate da società fiduciarie autorizzate. Le società fiduciarie autorizzate sono società autorizzate dalla legge ad amministrare beni per conto di terzi, i c.d. fiducianti, che rimangono sostanzialmente nell'anonimato. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il combinato disposto degli artt. 38 lett. d) D. Lgs. n. 163/2006 e 17 Legge n. 55/90 impone alle società controllate da società fiduciarie di dichiarare, già nella domanda di partecipazione alla gara, di essere compartecipate da società fiduciarie, in modo da consentire alla stazione appaltante di espletare i controlli previsti dalla normativa antimafia e verificare l'identità dei fiducianti. La stazione appaltante deve, viceversa, procedere alle necessarie verifiche in ordine all'identità dei fiducianti prima della stipula del contratto d'appalto. Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione è rimasta inerte nonostante fosse emersa la compartecipazione nell'aggiudicataria di una società fiduciaria, non dichiarata nella domanda di partecipazione. 2) Ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p.a. anche il soggetto privato, beneficiario dell'atto annullato, qualora abbia consapevolmente concorso con il comportamento negligente della P.A., mediante omissione o reticenza, è solidalmente responsabile dei danni causati a terzi. La P.A. ha possibilità di agire, pertanto, in regresso nei confronti dell'aggiudicatario che si sia reso reticente. Il Consiglio di Stato, nel caso di specie, pone a carico del soggetto privato beneficiario del provvedimento annullato i quattro quinti del risarcimento danni ed a carico dell'Amministrazione un quinto, con vincolo di solidarietà. 3) Un profilo curioso della vicenda è quello relativo alla circostanza che il Giudice di primo grado (Sez. I del Tar Puglia Bari) aveva proceduto ad una lettura disattenta del ricorso e, in ragione di tanto, lo aveva respinto; il Consiglio di Stato nel riformare la sentenza di primo grado da atto, attraverso il virgolettato di pag. 6 della decisione, che invece le censure erano precise e pertinenti e che pertanto il ricorso era meritevole di accoglimento.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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