Tuesday 10 December 2013 18:15:19

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Spese giudiziali: i "giusti motivi" che consentono al giudice la compensazione delle spese di giudizio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI

In base a un consolidato orientamento nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio. Tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o comunque errata, alla stregua dell'eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall'altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio (sul punto –ex plurimis -: Cons. Stato, IV, 9 ottobre 2012, n. 5253). La giurisprudenza di questo Consiglio ha, altresì, chiarito che i ‘giusti motivi’, in base ai quali il giudice dispone la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio in deroga al criterio generale della soccombenza fissati dall'art. 92, c.p.c., richiamato dall'art. 26, c.p.a., anche se non puntualmente specificati, debbano quanto meno essere desumibili dal contesto della decisione (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, IV, 28 novembre 2012, n. 6023).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale ****del 2007, proposto dal signor Giovanni Brega in proprio e nella qualità di legale rappresentante della A. Adriamar Agenzia Immobiliare di Brega Giorgio & c. s.n.c., rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso Maurizio Discepolo in Roma, via Conca D'Oro, 184/190 

contro

Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino, Ministero dello sviluppo economico 

per la riforma della sentenza del t.a.r. delle marche, n. 1554/2006

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il Cons. Claudio Contessa e udito l’avvocato Diego Perucca per delega dell’avvocato Discepolo

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Brega riferisce di essere iscritto nell’albo dei mediatori della Provincia di Pesaro-Urbino e di aver adito il Tribunale amministrativo per le Marche (ricorso n. 759/2000) al fine di ottenere l’annullamento: a) della delibera in data 13 dicembre 1999 con cui la Giunta camerale aveva disposto la sua sospensione per un periodo di trenta giorni dall’albo; b) del provvedimento comunicato in data 3 maggio 2000 con cui il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato (in seguito: Ministero dello sviluppo economico) ha respinto il ricorso gerarchico da lui proposto avverso il provvedimento sanzionatorio.

2. Il procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione della richiamata sanzione sospensiva era stato avviato per la violazione dell’obbligo di cui al quarto comma dell’articolo 5 della l. 3 febbraio 1989, n. 39 (‘Modifiche ed integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore’), per non avere l’odierno appellante provveduto a depositare i moduli a stampa per il conferimento in esclusiva della vendita presso la locale Camera di commercio.

La sanzione era stata irrogata ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452 (‘Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione’).

3. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo adito ha accolto il ricorso e ha annullato la richiamata sanzione. I primi Giudici hanno disposto l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti con la seguente formula: “sussistono i motivi per disporre la compensazione delle spese”.

4. La sentenza in questione è stata impugnata dal signor Brega limitatamente al capo relativo alle spese.

Al riguardo, l’appellante ha articolato un unico motivo (‘Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del R.D. 642 del 1907 – Erroneità, illogicità e contraddittorietà manifesta – Difetto di motivazione’) con il quale ha lamentato la manata indicazione, da parte del Tribunale amministrativo, di qualunque fatto o elemento idoneo a giustificare la disposta compensazione delle spese di lite, pure a fronte di una decisione di accoglimento con la quale era stato integralmente confutato l’apparato accusatorio sul quale si era fondata la disposta sanzione.

In particolare, i primi Giudici avrebbero integralmente confutato l’accusa di violazione dell’articolo 5 della l. 39 del 1989 per ciò che attiene l’obbligo del deposito dei moduli e dei formulari nei quali sono indicate le condizioni del contratto.

Del resto, era imputabile solo alla locale Camera di commercio l’impossibilità di verificare l’adempimento o meno dell’obbligo di deposito (che l’appellante conferma di avere effettuato, pur trovandosi nell’impossibilità di dimostrarlo a causa delle inefficienze organizzative della stessa C.C.I.A.A.).

Conclusivamente, stante la carenza di una soccombenza anche solo parziale a carico dell’appellante, quest’ultimo chiede la riforma della sentenza in epigrafe per avere erroneamente disposto la compensazione delle spese in assenza di alcun presipposto a tal fine legittimante.

5. L’appello è infondato.

5.1. In base a un consolidato orientamento – dal quale non si rinvengono nel caso di specie ragioni per discostarsi -, nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio. Tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o comunque errata, alla stregua dell'eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall'altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio (sul punto –ex plurimis -: Cons. Stato, IV, 9 ottobre 2012, n. 5253).

La giurisprudenza di questo Consiglio ha, altresì, chiarito che i ‘giusti motivi’, in base ai quali il giudice dispone la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio in deroga al criterio generale della soccombenza fissati dall'art. 92, c.p.c., richiamato dall'art. 26, c.p.a., anche se non puntualmente specificati, debbano quanto meno essere desumibili dal contesto della decisione (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, IV, 28 novembre 2012, n. 6023).

Ebbene, riconducendo i princìpi appena delineati alle peculiarità della vicenda in esame, il Collegio ritiene che non emergano nel caso in esame elementi i quali depongano nel senso del carattere ingiustificato della disposta compensazione delle spese di lite.

Ed infatti, dall’esame della sentenza impugnata emerge che i primi Giudici abbiano ritenuto ‘manifestamente infondato’ l’assunto del ricorrente (nella presente sede puntualmente riproposto) secondo cui egli avrebbe bensì provveduto al deposito dei moduli a stampa, ma che non fosse in grado di fornire prova in tal senso a causa di un’inefficienza organizzativa della C.C.I.A.A. (la quale – per un verso – non rilasciava ricevuta dell’avvenuto deposito, se non su espressa richiesta e – per altro verso – non era in grado di ricostruire ex post l’an dell’avvenuto deposito).

Sotto tale aspetto, i primi Giudici (con statuizione ormai assistita dalla forza propria del giudicato) hanno ritenuto determinante la circostanza – pacifica in atti – per cui il rilascio della ricevuta poteva bensì essere richiesto all’atto del deposito (cosa, questa, che l’appellante non aveva fatto), ragione per cui “è evidente che non può essere imputata all’amministrazione l’impossibilità del ricorrente di assolvere l’onere di dare siffatta prova”.

Al contrario, i primi Giudici hanno disposto l’annullamento dell’atto sanzionatorio (e della conseguente decisione su ricorso gerarchico) rilevando un profilo di difetto di motivazione.

In particolare, il T.A.R. ha rilevato che l’amministrazione non abbia indicato le ragioni per cui, a fronte dell’inadempimento consistente nel mancato deposito dei moduli (inadempimento per il quale è prevista una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 21 del D.M. 452 del 1990, cit.), si fosse deciso di irrogare all’appellante la più grave sanzione della sospensione dall’albo (sanzione – questa – prevista per le più rilevanti ipotesi di incompatibilità di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a) del regolamento, nonché “nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione” di cui al comma 3 del medesimo articolo 19).

Secondo il T.A.R., infatti, “l’amministrazione aveva (…) l’onere di chiarire in base a quali considerazioni ha ritenuto che la condotta contestata integrasse gli estremi di cui [alla fattispecie di cui all’articolo 19, cit.], che è quella a cui espressamente si riferisce la decisione della giunta camerale. Deve infatti escludersi che il fatto che l’art. 21 abbia fatta salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari implichi anche che il mancato deposito costituisca di per sé una fattispecie di irregolarità disciplinarmente rilevante”.

Dal tenore complessivo della decisione in esame emerge il carattere complessivamente giustificato della disposta compensazione delle spese di lite.

Al riguardo appare determinante il rilievo – adeguatamente accentuato nell’ambito della medesima sentenza – secondo cui l’annullamento degli atti sanzionatori non era stato disposto (come oggi tenta di sostenere l’appellante) sulla base della mancata realizzazione di un’irregolarità in astratto sanzionabile in materia di deposito dei moduli (al contrario, sotto tale aspetto i primi Giudici hanno dichiarato il ricorso introduttivo ‘manifestamente infondato’). Invece, il ricorso è stato accolto sulla base del ben diverso profilo della mancata motivazione da parte dell’amministrazione in ordine all’autonoma rilevanza disciplinare della manchevolezza comunque imputabile all’odierno appellante.

Pertanto, stante la parziale, reciproca soccombenza, la disposta compensazione delle spese di lite risulta pienamente giustificata.

6. In base a quanto sin qui esposto il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Nulla è dovuto per le spese del grado di appello, stante la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Stefano Baccarini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08

Area Funzioni locali – Segretari comunali e provinciali - Trattamento economico – Retribuzione di posizione Segretari comunali e provinciali

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su quantificazione della retribuzione di posizione spettante al segretario collocato in posizione di disponibilità.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48

Balneari: il Consiglio di Stato annulla la sospensione del Bando del litorale romano

Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31

AREA SANITA’ 2019-2021 - Quesito su ricostituzione del rapporto di lavoro e corretta applicazione dell’art. 18 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su casistiche e presupposti che consentono il superamento dei valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:03:19

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:46:37

RELAZIONI SINDACALI – Quesito su individuazione dei soggetti titolati ad indire l’assemblea sindacale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:45:40

AREA FUNZIONI LOCALI – Quesito su attuale applicabilità del cd. “galleggiamento”

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:33:32

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top