Monday 06 January 2014 07:58:47

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Abusi edilizi: se la zona e' soggetta a vincolo paesaggistico il termine di 24 mesi per l'accoglimento della domanda di sanatoria non decorre dalla presentazione dell’istanza, ma dall'acquisizione del parere di cui all'art. 32 della Legge n. 47/1985

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

L’art. 35, comma 12 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. modifiche, prevede che la domanda di sanatoria si intende accolta decorso il termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda o, per le opere costruite su area vincolata, decorso il termine di 24 mesi dalla emissione del parere previsto dal primo comma dell’art. 32 della stessa legge. Quanto alla necessità di acquisire il suddetto parere anche per opere realizzate prima della imposizione del vincolo, l’Adunanza Plenaria, con la decisione n. 20 del 22 luglio 1999 in ordine alla portata dell’art. 32 (in termini fra le tante, Sez. V, n. 3234 del 2013; 5553 del 2012), ha precisato che “in mancanza di indicazioni univoche desumibili dal dato normativo ad essa debba darsi soluzione alla stregua dei principi generali in materia di azione amministrativa, tenuto conto della valenza attribuita dall’ordinamento agli interessi coinvolti nell’applicazione della disposizione legislativa di cui si tratta”, concludendo nel senso che poiché la ratio che sottende l’art. 32, è la cura del pubblico interesse che “ha come sua qualità essenziale la legalità…ne consegue che la pubblica amministrazione, sulla quale a norma dell’art. 97 Cost. incombe più pressante l’obbligo di osservare la legge, deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone. La disposizione di portata generale di cui all’art. 32, comma 1, relativa ai vincoli che appongono limiti alla edificazione, non reca alcuna deroga a questi principi, cosicché essa deve interpretarsi nel senso che l’obbligo di pronuncia da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo. E appare altresì evidente che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l’attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente”. Alla stregua dell’interpretazione dell’Adunanza Plenaria citata va riconosciuto l’obbligo dell’amministrazione di tener conto ai fini del rilascio della concessione in sanatoria di tutti i vincoli esistenti al momento dell’esame della domanda. Conseguentemente, nella fattispecie in esame, non può ritenersi formato il silenzio assenso di cui all’art. 35 della l. n. 47 del 1985, atteso che il termine di 24 mesi non poteva decorrere dalla presentazione dell’istanza ma dalla acquisizione del parere di cui al combinato disposto del primo e del terzo comma dell’art. 32 della stessa legge, essendo la zona soggetta a vincolo paesaggistico imposto dalla l. n. 431 del 1985.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale **** del 2000, proposto dal Comune di Parma, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Rossi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie, 1; 

contro

Ughetti Giulio, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Giuffrè e Eugenia Monegatti, con domicilio eletto presso Adriano Giuffrè in Roma, via dei Gracchi, 39; 

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per l’Emilia - Romagna - Sezione staccata di Parma - n. 213 del 21 aprile 1999, resa tra le parti concernente diniego concessione in sanatoria manufatto in zona soggetta a vincolo paesaggistico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Giulio Ughetti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti l’avv. Anna Rossi su delega dell'avv. Adriano Rossi e l’avv. Francesca Giuffrè su delega dell'avv. Adriano Giuffrè;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Giulio Ughetti, avendo realizzato abusivamente un fabbricato uso deposito di materiali su terreno di natura golenale sito nel territorio del Comune di Parma, in località “Mariano” in prossimità del torrente “Parma” - detenuto in concessione giusta atto dell’ufficio del Registro di Parma del 19 dicembre 1975 - con istanza presenta al Comune di Parma il 31 dicembre 1986 chiedeva il rilascio di condono edilizio straordinario in sanatoria ai sensi della l. 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Il Comune di Parma, con provvedimento del 3 dicembre 1993, comunicava di non poter accogliere l’istanza di sanatoria avendo recepito il parere contrario della Commissione Edilizia Integrata Ambientale che per ben due volte (la seconda volta in data 16 febbraio 1994, nell’ambito del giudizio promosso da Ughetti con ricorso al TAR), aveva espresso parere contrario “…in quanto: - risulta in modo inconfutabile che il fabbricato in oggetto ricade in zona vincolata (area Galasso); - il manufatto si presenta in modo estremamente degradato e privo di ogni valenza dal punto di vista estetico, tanto da non permettere alcun inserimento nel contesto ambientale (area golenale)”.

3.- Il T.a.r. per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, con sentenza n. 213 del 21 aprile 1999 accoglieva il ricorso proposto dall’Ughetti, ritenendo fondata la censura di violazione dell’art. 35, comma 12, della l. n. 47 del 1985, da un lato, non essendosi l’amministrazione comunale pronunciata sull’istanza di sanatoria nel biennio decorrente dalla presentazione della domanda di condono, dall’altro, dovendosi escludere che la domanda fosse soggetta a parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico – ambientale, trattandosi di vincolo sopravvenuto alla realizzazione della costruzione; per l’effetto, assorbite le altre censure, annullava il diniego di condono edilizio.

4. Con atto di appello notificato il 25 maggio 2000, il Comune di Parma ha impugnato la suddetta sentenza di cui ha chiesto l’annullamento o la riforma perché erronea per violazione di legge ed eccesso di potere, assumendo che vanno considerati, ai fini del rilascio del condono, i vincoli imposti in epoca successiva alla commissione dell’abuso, con la conseguenza della necessaria acquisizione del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo e lo slittamento del termine biennale per la formazione del silenzio assenso al rilascio del suddetto parere.

Il signor Ughetti, costituitosi in giudizio, ha controdedotto alle censure, riponendo i motivi assorbiti in sentenza, ed in particolare la carenza di adeguata motivazione del parere reso dalla Commissione Edilizia Integrata Ambientale, che si sarebbe soffermata su aspetti meramente estetici dell’intervento edilizio, del tutto inappropriati in relazione alla zona consistente in una vasta area artigianale che costeggia il letto del torrente, già interessata da costruzioni della stessa tipologia, alcune delle quali assentite dal Comune in sanatoria.

Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica e, alla pubblica udienza del 26 novembre 2013, il giudizio è stato assunto in decisione.

5. L’appello è fondato e va accolto.

6. Il TAR ha ritenuto che sull’istanza di sanatoria si sarebbe formato il c.d. “silenzio assenso”, essendo decorso il termine di 24 mesi previsto dall’art. 35 comma 12 della l. n. 431 del 1985 e perché il vincolo di area golenale sarebbe stato imposto in epoca successiva alla realizzazione dell’opera abusiva e, quindi, ininfluente ai fini del condono (“…l’opera abusiva è stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo ai sensi della l. n. 431 del 1985 (legge Galasso). L’art. 32 della l. n. 47 del 1985, infatti è stato interpretato dall’art. 2, comma 44, della legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria 1997), nel senso che il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, anche quello imposto dal decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 431 del 1985, non va acquisito qualora l’opera abusiva sia stata realizzata anteriormente al vincolo stesso, come nel caso in esame”).

6.1. Il percorso logico giuridico del giudice di primo grado non può essere condiviso.

L’art. 35, comma 12 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. modifiche, prevede che la domanda di sanatoria si intende accolta decorso il termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda o, per le opere costruite su area vincolata, decorso il termine di 24 mesi dalla emissione del parere previsto dal primo comma dell’art. 32 della stessa legge.

Quanto alla necessità di acquisire il suddetto parere anche per opere realizzate prima della imposizione del vincolo, l’Adunanza Plenaria, con la decisione n. 20 del 22 luglio 1999 in ordine alla portata dell’art. 32 (in termini fra le tante, Sez. V, n. 3234 del 2013; 5553 del 2012), ha precisato che “in mancanza di indicazioni univoche desumibili dal dato normativo ad essa debba darsi soluzione alla stregua dei principi generali in materia di azione amministrativa, tenuto conto della valenza attribuita dall’ordinamento agli interessi coinvolti nell’applicazione della disposizione legislativa di cui si tratta”, concludendo nel senso che poiché la ratio che sottende l’art. 32, è la cura del pubblico interesse che “ha come sua qualità essenziale la legalità…ne consegue che la pubblica amministrazione, sulla quale a norma dell’art. 97 Cost. incombe più pressante l’obbligo di osservare la legge, deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone. La disposizione di portata generale di cui all’art. 32, comma 1, relativa ai vincoli che appongono limiti alla edificazione, non reca alcuna deroga a questi principi, cosicché essa deve interpretarsi nel senso che l’obbligo di pronuncia da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo. E appare altresì evidente che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l’attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente”.

Alla stregua dell’interpretazione dell’Adunanza Plenaria citata va riconosciuto l’obbligo dell’amministrazione di tener conto ai fini del rilascio della concessione in sanatoria di tutti i vincoli esistenti al momento dell’esame della domanda.

Conseguentemente, nella fattispecie in esame, non può ritenersi formato il silenzio assenso di cui all’art. 35 della l. n. 47 del 1985, atteso che il termine di 24 mesi non poteva decorrere dalla presentazione dell’istanza ma dalla acquisizione del parere di cui al combinato disposto del primo e del terzo comma dell’art. 32 della stessa legge, essendo la zona soggetta a vincolo paesaggistico imposto dalla l. n. 431 del 1985.

6.2. Quanto all’asserita contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione che per caso identico avrebbe rilasciato la concessione in sanatoria, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla rilevanza in sede di giudizio di legittimità di tale vizio, va rammentato che la fattispecie cui si riferisce il ricorrente è stata oggetto di contenzioso su ricorso dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo e definita da questa sezione con sentenza n. 4662 del 2005 che ha confermato l’annullamento,ad opera del Ministero per i beni culturali, del nulla osta paesaggistico a suo tempo rilasciato dal comune. Parimenti inesistenti sono i lamentati difetti di istruttoria e motivazione.

6.3. La circostanza che il parere non sia adeguato alla situazione reale e si soffermi su aspetti estetici estranei alla tutela paesaggistico – ambientale cui è finalizzato il parere, è irrilevante, atteso che la relativa censura attiene a profili di puro merito.

Comunque, la situazione di fatto caratterizzata dalla presenza in loco di capannoni artigianali non preclude all’amministrazione di prevedere un diverso assetto della zona in coerenza con i vincoli sulla stessa imposti, rimuovendo sin d’ora gli interventi abusivi, la cui legittimazione finirebbe con l’ostacolare o sicuramente aggravare la programmazione di quella parte del territorio coerente con il regime vincolistico.

7. Per i motivi su esposti, l’appello del Comune deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

8. Quanto alle spese di giudizio, l’iniziale incertezza giurisprudenziale sulla portata dell’art. 32 della l. n. 47 del 1985, ne consentono la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso di primo grado di Ughetti Giulio.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Vito Poli, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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