Sunday 02 November 2014 14:14:36
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014
Nella sentenza in esame la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha osservato che l’art. 7 L. 379/1967 prevede che in caso di morte dell’assegnatario subentrano i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dalla L. 230/1950 – art. 16 – e che in ultima istanza, ove non vi stata assegnazione tra gli eredi, deve decidere l’autorità giudiziaria, mentre - in totale assenza di soggetti aventi causa in possesso dei requisiti richiesti - il fondo deve ritornare nella disponibilità dell’Ente assegnante. Ciò comporta che l’individuazione del nuovo soggetto assegnatario, nel caso di decesso di quello originario, è un passaggio del tutto necessario poiché, in tema di riforma fondiaria, la disciplina di cui all'art. 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379, ha inteso favorire la continuità della conduzione dei fondi nella persona del soggetto idoneo ad un’efficiente coltivazione (ovvero munito dei requisiti contemplati dall'art. 16 della legge n. 230 del 1950), stabilendo i criteri per la designazione di colui che subentra ("iure proprio") all'assegnatario anche in funzione dell'assicurazione della permanenza dell'indivisibilità del fondo (Cass. civ., II, 24 giugno 2010, n. 15308), mentre la questione del pagamento del prezzo di assegnazione resta un elemento rilevante, ma insufficiente. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale* del 2005, proposto dalla Regione Puglia - Ufficio Stralcio ex Ersap, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Omissis
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia, Sez. di Lecce, Se. II n. 6861/2004, resa tra le parti, concernente la dichiarazione di decadenza di una concessione di terreni;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio di Maria Addolorata Perrone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il Cons. Raffaele Prosperi e udito per l’appellante l’avvocato dello Stato Bruno Dettori;
1. Con la sentenza n. 6861 del 4 ottobre 2004, il TAR della Puglia, Sezione di Lecce, ha accolto il ricorso n. 1943 del 1985 ed ha annullato il provvedimento in data 18 dicembre 1984, con cui il Presidente dell’ERSAP aveva disposto la revoca dell’assegnazione di un lotto di terreno in agro di Lecce, al tempo concesso al sig. *, in quanto gli eredi in linea retta non avevano manifestato interesse a proseguire il rapporto di assegnazione, data la mancanza di designazione di cui all’art. 7 L. 379/1967.
La sentenza del TAR ha rilevato che i successori dell’assegnatario avevano proseguito per oltre 15 anni nel pagamento delle rate del prezzo di assegnazione, richiesto dall’art. 10 L. 386/1976, e che tale circostanza contrastava evidentemente con la ipotizzata mancanza di interesse alla prosecuzione del rapporto di designazione e faceva escludere dunque un intento di abbandono e comunque la P.A. avrebbe dovuto motivare in ordine a questo elemento;
2. Con l’appello in esame, la Regione Puglia – Ufficio stralcio ex ERSAP si sostiene che comunque, a tenore delle leggi vigenti che regolano la materia, la designazione del nuovo assegnatario va comunque effettuata, sia in sede volontaria oppure giudiziaria, e che detta designazione deve riguardare soggetti in capo al quale devono sussistere i requisiti previsti dalla L. 230/1950, ossia deve trattarsi di lavoratori manuali della terra non proprietari o enfiteuti di fondi rustici ed inoltre che l’assenza di tale designazione non può essere sostituita dal pagamento delle rate.
3. Osserva il Collegio che l’art. 7 L. 379/1967 prevede che in caso di morte dell’assegnatario subentrano i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti sopraddetti richiesti dalla L. 230/1950 – art. 16 – e che in ultima istanza, ove non vi stata assegnazione tra gli eredi, deve decidere l’autorità giudiziaria, mentre - in totale assenza di soggetti aventi causa in possesso dei requisiti richiesti - il fondo deve ritornare nella disponibilità dell’Ente assegnante.
Ciò comporta che l’individuazione del nuovo soggetto assegnatario, nel caso di decesso di quello originario, è un passaggio del tutto necessario poiché, in tema di riforma fondiaria, la disciplina di cui all'art. 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379, ha inteso favorire la continuità della conduzione dei fondi nella persona del soggetto idoneo ad un’efficiente coltivazione (ovvero munito dei requisiti contemplati dall'art. 16 della legge n. 230 del 1950), stabilendo i criteri per la designazione di colui che subentra ("iure proprio") all'assegnatario anche in funzione dell'assicurazione della permanenza dell'indivisibilità del fondo (Cass. civ., II, 24 giugno 2010, n. 15308), mentre la questione del pagamento del prezzo di assegnazione resta un elemento rilevante, ma insufficiente;
4. L’appello della Regione Puglia va pertanto accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso di primo grado n. 1943 del 1985;
La condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, con la liquidazione fatta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 9545 del 2005, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. 1943 del 1985.
Condanna l’appellata alla rifusione delle spese di giudizio per ambedue i gradi liquidandole in complessivi €. 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori, oltre alla restituzione del contributo unificato, se versato dall’appellante
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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