Friday 18 January 2013 13:07:07

Provvedimenti Regionali  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

L'omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono impedisce il decorso del termine di 36 mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio della oblazione versata

TAR Campania

Nella sentenza in esame il giudice ha richiamato e riportato testualmente i principi sanciti dal Tar Salerno Sez. II n. 2400/2007, a tenore dei quali: “La giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, Latina, 21-1-2005, n. 126; TAR Sicilia, Palermo, I, 6-5-2004, n. 769) ha avuto modo di affermare, in tema di prescrizione del conguaglio dell’oblazione, che la riduzione del relativo termine da 10 anni a 36 mesi, stabilita dall’art. 35 comma 18 l. n. 47/1985 come modificato dal d.l. 12-1-1988 n. 2 art. 4 convertito nella legge n. 68/1988, si applica ai rapporti pendenti ai sensi dell’articolo 252 disp. att. cpc, nel senso che il dies a quo decorre dalla data di entrata in vigore della novella per intero, salvo il caso in cui il termine residuo della prescrizione ordinaria sia inferiore ai tre anni. E’ stato, peraltro, evidenziato (cfr. TAR Sicilia, Palermo, III, 29-9-2006, n. 1996; TAR Puglia, Lecce, III, 5-6-2004, n. 3394; TAR Campania, Napoli, IV, 11-12-2003, n. 15215) che la omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono impedisce il decorso sia del termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso sia di quello di 36 mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio della oblazione versata. Il richiamato termine di trentasei mesi, dunque, decorre solo dall’avvenuto adempimento della integrazione documentale. Ritiene, invero, il Collegio, al fine di evitare che l’amministrazione possa evitare l’estinzione del diritto invocando pretestuose omissioni documentali, che la rilevanza di queste ultime e delle conseguenti integrazioni istruttorie va verificata in relazione alla necessità della documentazione richiesta ai fini della corretta e definitiva determinazione della entità della oblazione.” In senso conforme depone anche Tar Sicilia Palermo 8 giugno 2007 n. 1644, a mente delle cui acquisizioni “il termine di trentasei mesi, stabilito dall’art. 35 L. 28 febbraio 1985 n. 47 (per il conguaglio dell’oblazione, ovvero per il rimborso eventualmente spettante) non decorre prima che la relativa obbligazione possa ritenersi definitivamente accertata in tutti i suoi elementi, e ciò richiede, necessariamente, che la domanda di condono sia completa di tutta la documentazione necessaria anche ai fini della formazione del silenzio-assenso” (cfr. Cons. St. Sez. IV 3 ottobre 2012 n. 5201; C.g.a. 19 aprile 2002 n. 199; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 27 novembre 2003, n. 954; T.A.R. Campania, Napoli, 12 dicembre 2003, n. 15278; Tar Campania Salerno Sez. II n. 8224 del 2010).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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