Thursday 23 February 2017 12:13:36

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Contributi pubblici: l'individuazione del giudice competente a decidere sulla revoca/annullamento del finanziamento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI del 7.2.2017

La Sesta Sezione del Consiglio di stato nella sentenza depositata in data 7 febbraio 2017 ha dato continuità all’indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. Viceversa è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (cfr., Cons. Stato, ad. plen. n. 6 del 2014; Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710). Quanto alla qualificazione del provvedimento impugnato come revoca, ritenuta dall’appellante ex se dirimente della giurisdizione del giudice amministrativo, la censura si fonda sulla sovrapposizione concettuale fra termini dotati di area semantica diversa: la revoca – o l'annullamento – del provvedimento fondato su meccanismi procedimentali di carattere amministrativo, da un lato; e la revoca dello stesso per inadempimento contrattuale, dall’altro. In questa seconda ipotesi, infatti, “non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico), ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione (...) con il quale, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione.” (cfr. Cons. Stato, ad. plen. n.6 del 2014). Per maggiori informazioni vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)


Pubblicato il 07/02/2017

N. 00547/2017REG.PROV.COLL.

N. 09315/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9315 del 2016, proposto da: 
Ditta Individuale *, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Perrone C.F. *, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; 

contro

* & * Spa in Liquidazione, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, non costituiti in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00569/2016, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione - accertamento del diritto alle agevolazioni finanziarie per realizzazione opificio commerciale per la vendita all'ingrosso di bevande e lo stoccaggio di merci.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Michele Perrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La ditta individuale * , inserita nel programma delle beneficiarie delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge 19 dicembre 1992 n. 488, con ricorso ritualmente notificato ha chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione di tutte le somme previste nel provvedimento d’approvazione del progetto presentato dalla ditta di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 119436 del 19/7/2002.

Cumulativamente, per quanto d’interesse, ha impugnato la nota del 2/4/2015 di *, cui è stato demandato il compito di istruire i procedimenti di concessione dei finanziamenti.

In narrativa dell’atto introduttivo ha premesso che: 

il progetto di realizzazione nel comune di Laterza dell’opificio commerciale per la vendita all’ingrosso di bevande e stoccaggio di merci presentato dalla Ditta * era stato approvato con D.M. n. 119436 del 19.7.2002, del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese; 

il suddetto decreto ministeriale concedeva, in via provvisoria, all'impresa un contributo, erogabile dalla banca concessionaria, in conto impianti pari a euro 550.467,00 – ripartito in tre quote annuali di euro 183.489,00 ciascuna – relativamente ad un investimento totale ammontante a 1.289.000,00 euro; 

le prime due quote di finanziamento erano state erogate rispettivamente in data 13.12.2002 e in data 9.11.2004, viceversa la terza ed ultima tranche del finanziamento non veniva erogata a causa dell'intervenuta proposta di revoca formulata da * & * sul rilievo che 

“l'intero importo delle spese relative al capitolo "opere murarie" non può essere ritenuto ammissibile alle agevolazioni in quanto afferente opere realizzate con contratto chiavi in mano”.

Con i motivi di ricorso il sig. * contestava la revoca dei finanziamenti adottata dalla banca concessionaria, precisando che il contratto siglato tra il sig. * e la società .*. s.r.l. era un “semplice contratto di appalto privato”.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, sez. I, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Ricostruita la cornice normativa del beneficio finanziario e della giurisprudenza in tema di revoca dei finanziamenti già erogati, i giudici di prime cure qualificavano la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio dalla ricorrente di diritto soggettivo, siccome intesa a contestare la sussistenza degli estremi di fatto dell’inadempimento alle condizioni previste per poter fruire del beneficio finanziario, costituente presupposto della revoca dei finanziamenti già erogati.

3. Appella la sentenza Ditta Individuale * .

4. Alla camera di consiglio del 19.01.207 la causa, su richiesta della parte. È stata trattenuta in decisione.

5. Con unico motivo, l’appellante denuncia l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar nell’escludere la giurisdizione amministrativa sulla vicenda giuridica dedotta in giudizio avente ad oggetto la revoca dei contributi già erogati, ossia avverso un provvedimento costituente, a suo dire, esercizio del potere di autotutela ordinariamente devoluto alla cognizione del giudice amministrativo.

6. L’appello è infondato. 

6.1 Va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.

Viceversa è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (cfr., Cons. Stato, ad. plen. n. 6 del 2014; Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710)

6.2 Quanto alla qualificazione del provvedimento impugnato come revoca, ritenuta dall’appellante ex se dirimente della giurisdizione del giudice amministrativo, la censura si fonda sulla sovrapposizione concettuale fra termini dotati di area semantica diversa: la revoca – o l'annullamento – del provvedimento fondato su meccanismi procedimentali di carattere amministrativo, da un lato; e la revoca dello stesso per inadempimento contrattuale, dall’altro.

In questa seconda ipotesi, infatti, “non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico), ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione (...) con il quale, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione.” (cfr. Cons. Stato, ad. plen. n.6 del 2014).

Il contratto "chiavi in mano", stipulato dall’impresa appellante, anziché d’appalto, viola le condizioni d’erogazione delle sovvenzioni economiche sì da costituire inadempimento delle obbligazioni assunte dal sovvenuto su di lui gravanti per tutto il corso d’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

7. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

8. In assenza di costituzione in giudizio delle parti appellate, nulla sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo   Luciano Barra Caracciolo
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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