Thursday 28 September 2017 07:43:05
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.9.2017
La violazione dell’obbligo dichiarativo di cui all'art. 38, co. 1, lett. f), d. lgs. n. 163 del 2006 è sanzionata con l'esclusione dalle procedure di evidenza pubblica di quei concorrenti incorsi, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che aveva bandito la gara oppure che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
Il concorrente è perciò tenuto ad una dichiarazione veritiera e completa, la quale sola può permettere di esprimere un giudizio sull’affidabilità professionale di una partecipante, giudizio che non può che essere di ampia portata discrezionale e quindi sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della evidente illogicità o irrazionalità o del determinante errore fattuale.
L’omissione di tale dichiarazione non consente infatti all’amministrazione di poter svolgere correttamente e completamente la valutazione di affidabilità professionale dell’impresa e fa assumere alla domanda di partecipazione resa in sede di gara la natura di dichiarazione non già incompleta, ma non veritiera e pertanto non sanabile con il soccorso istruttorio di cui all'art. 46 del d. lgs. n. 163 del 2006; del tutto correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di rinvenire nella domanda di partecipazione dell’appellante (e nella omessa dichiarazione in questione) la violazione di quel dovere di buona fede e correttezza nelle trattative rappresentato dagli obblighi dichiarativi che sono imposti a tutti i partecipanti alle gare pubbliche, proprio per la natura strumentale di tale dichiarazione per consentire alla stazione appaltante di conoscere e valutare il valore professionale delle singole ditte che si ritengono meritevoli di affidamento di un lavoro, di un servizio o di una fornitura (Cons. Stato, V, 18 gennaio 2016 n. 122; id., V, 11 dicembre 2014 n. 6105; id., V, 19 agosto 2015 n.3950; id., V, 27 marzo 2015 n. 1619; id., III, 5 maggio 2289).
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