Friday 17 February 2012 15:02:57
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame e' chiamato a valutare la legittimità del provvedimento del prefetto di divieto di detenzioni armi e munizioni adottato nei confronti di soggetto perché a seguito del furto di due pistole subito presso l'abitazione di questo, il Prefetto ha ritenuto che il medesimo non avesse predisposto idonee misure antintrusione e di custodia delle stesse. Sul punto il Collegio ha affermato che seppur non ignora che la facoltà di vietare la detenzione di armi e munizioni alle persone ritenute capaci di abusarne, come previsto dall’art.39 T.U. n.773/1931, costituisce espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, e che è del tutto logico pretendere, da parte del soggetto che ha in detenzione armi o munizioni, non solo un livello generico di protezione, ma l’impiego di specifici sistemi di custodia e di speciali cautele onde rendere particolarmente difficoltoso il loro impossessamento. Senonchè nella fattispecie in esame per il Collegio è incontestabile che il ricorrente abbia usato il massimo grado di diligenza nel predisporre le misure necessarie per la custodia delle armi in quanto il furto delle due pistole subito dal ricorrente, che ha dato luogo al provvedimento impugnato, è avvenuto all’interno di una abitazione che, secondo quanto emerge dalla sentenza penale di assoluzione, “era protetta, oltre che da un impianto di allarme regolarmente funzionante e che era stato posto fuori uso dai ladri, da una recinzione molto alta e da porte e saracinesche blindate”. La circostanza che i ladri siano riusciti a penetrare all’interno della abitazione attraverso una finestra scorrevole priva di serratura, ed abbiano potuto così asportare due pistole conservate nel comodino della camera da letto, non può essere considerata mancanza delle dovute cautele, come ha riconosciuto il giudice penale assolvendolo dal reato di omessa custodia delle armi. Ha ritenuto dunque il Collegio che non possa addebitarsi all’appellante un comportamento negligente, trattandosi di un furto commesso all’interno di una abitazione “congruamente munita di sistemi di allarme”, secondo quanto ammesso dallo stesso giudice di primo grado in sede cautelare con l’ordinanza che sospendeva l’impugnato divieto di detenzione delle armi (ord. n.544/2008). Conseguentemente il Consiglio di Stato non ha condiviso la motivazione addotta nel provvedimento impugnato laddove ha considerato l’odierno appellante “capace di abusare delle armi”.
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