Friday 12 April 2013 18:50:51
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Consiglio di Stato
Nel giudizio in esame, tra gli altri, la Fondazione Bettino Craxi impugna la sentenza del TAR che ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte ha respinto il ricorso proposto avverso le ordinanze recanti l’ordine di sospensione delle opere edilizie nonché l’ingiunzione al ripristino dell’originaria destinazione d’uso del predetto appartamento, in fatto destinato, nella parte concessa in sub- comodato alla Fondazione Craxi , “per la tenuta e la conservazione dell’Archivio Bettino Craxi, videoteca e cineteca”. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello rilevando che ai sensi dell’art. 32 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 (recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale) la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. La disposizione, dettata da un chiaro favor per tal genere di associazioni, comporta la compatibilità urbanistica ex lege degli insediamenti relativi a tali attività associative, a prescindere dalle destinazioni di zona. La Fondazione Craxi è un’associazione di promozione sociale di tal che, già in base a tale disposizione normativa di rango primario, non può porsi nel caso di specie un problema di eventuale incompatibilità della destinazione d’uso di fatto impressa ai locali destinati ad ospitare una parte dell’archivio, della videoteca e della cineteca della fondazione (compatibilità che, appunto, discende dalla legge, a prescindere da un provvedimento autorizzativo puntuale). In ogni caso, appare dirimente osservare che non vi è alcuna differenza di carico urbanistico, in base alla classificazione delle destinazioni d’uso contenuta nell’art. 6 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Roma, articolata in sette distinte funzioni (a. abitative; b. commerciali, c. servizi; d. turistico-ricettive;e. produttive; f. agricole; g. parcheggi non pertinenziali) e contenenti la specifica indicazione, per ciascuna funzione o sub-funzione, del carico urbanistico attribuito, tra la funzione abitativa e quella direzionale- privato (prevista all’interno della funzione servizi, cui andrebbe aggregata la destinazione attribuita in fatto dalla Fondazione Craxi alla porzione d’immobile dalla stessa detenuta). Ora, poichè in base all’art. 6 cit., comma 4, l’introduzione di nuovi usi e funzioni all’interno dell’unità immobiliare non comporta cambio di destinazione d’uso se i nuovi usi non eccedono, nel complesso e con successive modificazioni, sia il 25% del Sul dell’unità immobiliare, sia i 250 mq di SUL, se non appartengono ad una più alta categoria di carico urbanistico, se non sottraggono destinazioni originarie a parcheggio, se non comportano frazionamento catastale, ritiene il Collegio che l’introduzione nell’appartamento de quo di un nuovo uso parziale (a locali destinati alla consultazione e alla visione del materiale raccolto), in quanto rientrante nelle condizioni ed entro i limiti dimensionali di cui al citato art. 6, comma 4, delle vigenti N.T.A. del PRG di Roma, non ha comportato un cambio di destinazione d’uso rilevante a livello giuridico. A fronte della prova fornita dalla odierna appellante, a mezzo del deposito in atti di una perizia giurata che comprova il rispetto dei suddetti limiti dimensionali del cambio di destinazione d’uso, è rimasta priva di riscontro l’affermazione della Amministrazione comunale riguardo al superamento dei suddetti limiti di superficie, a tutto concedere, avrebbe dovuto fondare il presupposto giuridico del provvedimento di ripristino impugnato in primo grado. Peraltro, anche ove si rilevi un cambio di destinazione la Fondazione appellante non risulta carente di titolo edilizio. Infatti, ove il suddetto cambio di destinazione avvenga, come nella specie, nell’ambito di categorie classificate in ragione di analogo carico urbanistico, il provvedimento abilitativo per ottenere il suddetto cambio è la DIA, ai sensi del sesto comma del citato art. 6 delle norme tecniche di attuazione al PRG del Comune di Roma. L’odierna appellante ha prodotto a suo tempo (in data 10 luglio 2008) una DIA per lavori di manutenzione straordinaria proprio in funzione della destinazione di alcuni locali dell’appartamento ad archivio, cineteca e videoteca, di guisa che non può dirsi sfornita di titolo edilizio. Peraltro, è corretto ritenere che nella fattispecie non possa trovare applicazione, ratione temporis, la sopravvenuta (rispetto al titolo edilizio) legge regionale 11 agosto 2008, n.15, il cui art. 35, nel modificare il terzo comma dell’art. 7 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, ha previsto che il permesso di costruire (in luogo della concessione edilizia) sia il titolo idoneo ad effettuare il cambio di destinazione d’uso di unità immobiliare che comporti il passaggio da una categoria all’altra dello strumento urbanistico generale. Ora, poiché ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, le Regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività è da ritenere (secondo la consecutio temporale delle disposizioni normative) che la Regione Lazio abbia a tanto provveduto proprio con della legge 11 agosto 2008, n. 15, e cioè con il primo intervento successivo e conforme (anche sul piano nominalistico) al citato Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001). Prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 2008, doveva dunque trovare applicazione il Testo unico dell’edilizia (che all’art. 10, comma 1, prevede il permesso di costruire solo per i cambi di destinazione d’uso nell’ambito nelle zone omogenee “A”) e, limitatamente al territorio del Comune di Roma, il richiamato art. 6, comma 6, delle norme tecniche di attuazione al PRG, applicabile, secondo il suo stesso incipit, in “assenza di normativa regionale sulle destinazioni d’uso e sui titoli abilitativi necessari per la modifica delle stesse”.
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