Saturday 18 May 2013 12:29:15

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

La gratuità della concessione edilizia in zona agricola è prevista ove concorrano qualità soggettive del richiedente, che deve essere imprenditore agricolo a titolo principale, e qualità oggettive del fabbricato da erigersi

Consiglio di Stato

Sostiene l’appellante che nel vicenda in esame sussisterebbero i requisiti per beneficiare della gratuità della concessione edilizia. L’assunto ad avviso del Consiglio di Stato è infondato. In ordine alla gratuità degli interventi in zona agricola, l’art. 9, comma 1, lett. a) della l. n. 10 del 1977 (oggi art. 17, co. 3, lett. a), t.u.edilizia), rinviando all’art. 12 della l. 9 maggio 1975, n. 153 (successivamente abrogato dall’art. 1 del d. lg. 29 marzo 2004 n. 99 a sua volta modificato dall’art. 1 d. lg. 27 maggio 2005, n. 101), prevede una duplice condizione: a) che la zona di intervento abbia nello strumento urbanistico destinazione agricola; b) che l’intervento sia funzionale allo sfruttamento agricolo del fondo. Non è sufficiente quindi la destinazione agricola dell’area interessata dalla costruzione, essendo, invece, necessaria la concorrenza della destinazione della costruzione allo sfruttamento del fondo che presuppone la qualità soggettiva del richiedente, di imprenditore agricolo a titolo principale. In ordine al requisito soggettivo, poi, la giurisprudenza è univoca nell’interpretazione restrittiva della norma, sì da delimitarne l’ambito esclusivamente all’imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell’art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 1990, n. 682; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 3 ottobre 2005, n. 1533; Palermo, sez. I, 15 luglio 2004, n. 1554). La gratuità della concessione edilizia è, dunque, prevista ove concorrano qualità soggettive del richiedente, che deve essere imprenditore agricolo a titolo principale, e qualità oggettive del fabbricato da erigersi. Nel caso non sussistevano tali requisiti soggettivi, in disparte ogni considerazione sul tipo di costruzione, consistente nell’ampliamento di una villa residenziale destinata ad abitazione permanente, che per struttura è ben lontana da potersi ritenere destinata a scopi agricoli. Quanto all’asserita applicabilità della esenzione al fabbricato da destinare ad abitazione dell’imprenditore agricolo, in disparte la questione di principio sull’ammissibilità della interpretazione estensiva di una norma derogatoria, nel caso non poteva trovare ingresso l’esenzione non avendo mai la ricorrente provato la qualità di imprenditore agricolo ai sensi della richiamata l. n. 153 del 1975, che deve coesistere con la destinazione dell’intervento alla destinazione agricola. In conclusione, il Sindaco legittimamente ha richiesto il pagamento degli oneri contemplati dall’art. 3 della l. 28 gennaio 1977, n. 10 per il rilascio della concessione edilizia in questione, in mancanza di allegazione da parte dell’istante della documentazione attestante il possesso dei requisiti per beneficiare di siffatta esenzione (in termini, Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 1990, n. 682).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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