Friday 09 March 2012 11:26:09
Provvedimenti Regionali Giustizia e Affari Interni
TAR Lazio
Il Collegio nella controversia in esame ha proceduto ad esaminare, in via pregiudiziale, l’eccezione di tardività del gravame sollevata dalla difesa erariale fondata sul presupposto dell'avvenuta notificazione del ricorso oltre i sassata giorni dall'avvenuta pubblicazione on line ai sensi dell’art. 32, d. lgs. n. 69/2009 del regolamento oggetto della presente impugnazione. Osserva il Collegio che, giusta quanto ora disciplinato dal combinato disposto degli artt. 29 e 41 del c.p.a., il ricorso avverso l’annullamento di atti amministrativi deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso, entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Ancora, giova rilevare che l’art. 32, del sopra richiamato decreto legislativo n. 69/2009 dispone, a far data dal 1° gennaio 2010, che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Ritiene il Collegio, che la pubblicazione sul sito informativo ai sensi dell’art. 32, l. 69.2009 può fondare la presunzione di piena conoscenza dell'atto da parte di tutti i cittadini, a condizione, però, che l’atto pubblicato sia soggetto al regime di pubblicità legale sulla base di specifiche disposizioni normative, essendosi limitata la norma in esame a modificare le modalità in cui tale pubblicità deve avvenire al dichiarato scopo di eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, mentre, certamente, non ha effetti innovativi sui singoli regimi previsti per fondarne la presunzione di cui sopra. Alla stregua dei rilievi di cui sopra, il Collegio ritiene che la parte resistente non abbia fornito la prova rigorosa della tardività del ricorso, che, come noto, è posta a carico della parte che solleva l'eccezione, non avendo indicato sulla base di quali norme sia prevista la forma di pubblicità legale invocata, essendosi, invece, limitata a riferire circa l’avvenuta pubblicazione del regolamento sul proprio sito informatico, circostanza, questa, di per sé del tutto irrilevante ai fini della irricevibilità del ricorso, in assenza di un evidenziato obbligo di legge in merito alla pubblicazione dei propri atti regolamentari. Il Collegio, pertanto, non ritiene certo che, nel caso in esame, il termine per l'impugnazione abbia iniziato a decorrere dal giorno della pubblicazione del regolamento, di cui è peraltro solo riferita la data, senza che nemmeno di questo sia stata fornita alcuna prova, dovendosi dare prevalenza al principio, anche ribadito dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, secondo cui il termine di impugnazione non può che decorrere dal giorno in cui il soggetto che si ritiene leso dal provvedimento sia venuto a piena conoscenza del contenuto del medesimo.
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