Monday 10 June 2013 17:47:10
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Consiglio di Stato
In via di principio che le attività dirette alla realizzazione di uno strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate oltre il termine di validità del Piano, per cui una volta scaduto l'Autorità competente in materia urbanistica riacquista il potere-dovere di dare un differente assetto urbanistico relativamente alle parti non realizzate (cfr. Consiglio Stato sez. IV 19 febbraio 2007 n. 851). In tale prospettiva, la variante di un piano regolatore generale, che conferisce nuova destinazione ad aree che risultavano già urbanisticamente classificate, necessita di apposita motivazione solo nel caso in cui queste classificazioni siano assistite da specifiche aspettative in capo ai rispettivi titolari, cioè da individuate situazioni giuridiche concrete (come ad esempio quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato; da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia, o ancora dalla reiterazione di un vincolo scaduto: cfr. Consiglio Stato sez. V 16 ottobre 2006 n. 6134; Consiglio Stato sez. IV 05 agosto 2005 n. 4166; Consiglio Stato sez. IV 30 giugno 2005 n. 3496). In caso di perdita di efficacia della lottizzazione per scadenza del termine decennale, ai soggetti estranei alla proprietà delle aree interessate non può essere riconosciuto alcun peculiare affidamento all’intangibilità della precedente destinazione urbanistica, anche in caso di aree prima destinate a standard. La differenzazione tra standard del Piano di lottizzazione e standard del PRG ha un rilievo solo in costanza di validità del primo, per cui una volta realizzato l’intervento – fatto salvo il diritto al mantenimento dello status quo dei terreni completamente edificati - ovvero decorso il termine decennale di validità del P.d.L. , non sussiste alcun specifico vincolo al mantenimento dei precedenti standard. La scadenza della validità del P.d.L. determina il venir meno dei presupposti dello ius aedificandi e della posizione qualificata del lottizzante (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 01 aprile 2011 n. 2071), e comporta l’inefficacia di tutte le previsioni del piano di lottizzazione che non hanno avuto concreta attuazione (cfr. Consiglio Stato sez. V 30 aprile 2009 n. 2768). La valutazione dell’incidenza dei nuovi insediamenti sugli standard urbanistici, in caso di variante al P.R.G., deve essere complessivamente riferita all’intero territorio comunale e la considerazione della zona precedentemente interessata dalla lottizzazione, va ricollocata nell’ambito della valutazione globale di tutte le infrastrutture.
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