Sunday 06 October 2013 08:59:59

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Le convenzioni urbanistiche avendo natura negoziale i contenuti possano essere imposti dall'amministrazione e in quanto accettati dal privato rivestono efficacia vincolante

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Fermo l'inquadramento delle convenzioni urbanistiche nel genus degli accordi ex art. 11 della legge n. 241/1990 (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3255 e Sez. V, 6 febbraio 2007, n. 486), la loro natura negoziale implica che taluni contenuti possano essere imposti dall'amministrazione e in quanto accettati dal privato rivestono efficacia vincolante (Cons. Stato, Sez. IV, 1 aprile 2011, n. 2040). La natura negoziale delle convenzioni ne implica l'assoggettamento alle ordinarie regole dell'ermeneutica contrattuale, come dettate dagli artt. 1362 ss. cod. civ., nell'ambito delle quali, come noto, devono distinguersi le norme interpretative essenziali o principali (artt. 1362-1365) e quelle integrative o sussidiarie (artt. 1366-1371), laddove tra le prime e le seconde esiste una gerarchia "... sia nel senso che il primo gruppo di norme precede e prevale sulle seconde, sia nel senso che nell'ambito delle norme interpretative principali quella sulla funzione (l'art. 1362) prevale sulle altre specie dello stesso genere e, in particolare, su quelle strutturali linguistiche, quali sono la norma relativa al senso letterale delle parole, o al testo" (Cass. Civ., Sez. Trib. 26 settembre 2008 n. 24209), fermo rimanendo che non occorrono ulteriori indagini qualora"...il senso letterale delle espressioni impiegate riveli con chiarezza e univocità la volontà comune e non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo avuto di mira" (Cass. Civ., Sez. II 30 ottobre 2009, n. 23066; vedi anche Sez. I, 13 dicembre 2006 n. 26690).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale **** del 2008, proposto da:

Ville Albaro S.r.l., con sede in Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gerbi, Giorgio Giorgi e Ludovico Villani e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Asiago n. 8, per mandato a margine dell'appello;

 

contro

 

- Condominio di via Puggia n. 2 in Genova, in persona dell'amministratore pro-tempore, nonché i signori Franco Bertini, Mariangela Dosso Gaggino, Fiorella Saidelli, Alessandro Blondet, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Damonte e Maria Alessandra Sandulli, e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliati con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, al corso Vittorio Emanuele n. 349, per mandato in calce alla memoria di costituzione e all'appello incidentale;

- Condominio di viale Arezzo n. 5c in Genova, in persona dell'amministratore pro-tempore, nonché i signori Giuseppe Carcassi, Maria Luisa Baiano, Elisabetta Carcassi, Giorgio Cuttica, Franco Mantero, Sergio Levi, tutti rappresentati e difesi dall'avv. M. Alberto Quaglia, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Roma, alla via Giosué Carducci n. 4, per mandato a margine della memoria di costituzione e dell'appello incidentale;

- Giovanna Galletti, Ettore Gallo, Attilio Castaldo, Paolo Blondet, Laura Casorati, intimati con l'appello e non costituiti in giudizio;

 

nei confronti di

 

- Comune di Genova, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edda Odone e Gabriele Pafundi, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, al viale Giulio Cesare n. 14 Sc. A/4, per mandato in calce alla copia notificata dell'appello;

- Seranda S.r.l., con sede in Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelica Buccelli e Angelo Clarizia, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2, per mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio;

- Conferenza di servizi presso il comune di Genova, non costituita come tale;

- Regione Liguria, non costituita;

- Provincia di Genova, non costituita;

- Ministero per i beni culturali e le attività culturali, non costituito;

- Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Liguria, non costituita;

- Ministero dell'Interno, non costituito;

- Comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova, non costituito;

- Asl 3 Genovese, non costituita;

- Mediterranea delle Acque S.p.A., non costituita;

- Comitato regionale ligure di Legambiente - associazione di promozione sociale, non costituita;

- Aster S.p.A., non costituita;

- Enel S.p.A., non costituita;

- Giuseppe Peirano, non costituito;

 



 

sul ricorso numero di registro generale 5519 del 2008, proposto da:

Condominio di via Puggia n. 2 in Genova, in persona dell'amministratore pro-tempore, nonché i signori Franco Bertini, Mariangela Dosso Gaggino, Fiorella Saidelli, Alessandro Blondet, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Damonte e Maria Alessandra Sandulli, e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliati con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, al corso Vittorio Emanuele n. 349, per mandato in calce all'appello;

 

contro

 

- Comune di Genova, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edda Odone e Gabriele Pafundi, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, al viale Giulio Cesare n. 14 Sc. A/4, per mandato in calce al controricorso e contestuale appello incidentale;

- Ville Albaro S.r.l., con sede in Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gerbi, Ludovico Villani e Angelo Clarizia, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2, per mandato a margine della memoria difensiva di costituzione;

 

nei confronti di

 

- Giuseppe Peirano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Cocchi, Gino De Paz e Gabriele Pafundi, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al viale Giulio Cesare n. 14 Sc. A/4, presso lo studio dell'avv. Gabriele Pafundi, per mandato a margine dell'appello incidentale;

- Seranda S.r.l., con sede in Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelica Buccelli e Angelo Clarizia, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2, per mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio;

- Conferenza di servizi presso il comune di Genova, non costituita come tale;

- Regione Liguria, non costituita;

- Provincia di Genova, non costituita;

- Ministero per i beni culturali e le attività culturali, non costituito;

- Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Liguria, non costituita;

- Ministero dell'Interno, non costituito;

- Comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova, non costituito;

- Asl 3 Genovese, non costituita;

- Mediterranea delle Acque S.p.A., non costituita;

- Comitato regionale ligure di Legambiente - associazione di promozione sociale, non costituita;

- Aster S.p.A., non costituita;

- Enel S.p.A., non costituita;

- Finanza e Sviluppo Immobiliare S.p.A., non costituita;

- Vittorio Piccardo, non costituito;

 

 



 

sul ricorso numero di registro generale 5107 del 2011, proposto da:

Ville Albaro S.r.l., con sede in Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gerbi, Ludovico Villani , per mandato a margine dell'appello, e dall'avv. Angelo Clarizia, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2, per mandato a margine dell'atto integrativo di costituzione dell'ulteriore difensore;

 

contro

 

Mariangela Dosso, Giovanna Galletti, Fiorella Saidelli, Patrizia Marcone, Micol Blondet, Alessandro Blondet, Matteo Carpeneto, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Damonte e Maria Alessandra Sandulli, e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliati in Roma, al corso Vittorio Emanuele II n. 349, per mandato in calce all'appello incidentale;

 

 

nei confronti di

 

- Comune di Genova, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aurelio Domenico Masuelli e Gabriele Pafundi, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al viale Giulio Cesare n. 14 Sc. 4/A, per mandato in calce all'appello incidentale;

- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, e Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- Regione Liguria, non costituita;

- Provincia di Genova, non costituita;

- Seranda S.r.l., non costituita;

 

 

per la riforma

quanto ai ricorsi n. 5508 del 2008 e n. 5559/2008:

della sentenza del T.A.R. della Liguria, Sezione I, n. 305 del 16 febbraio 2008, resa tra le parti, con cui, previa riunione dei ricorsi in primo grado nn.rr. 1151/2006, 774/2007 e 780/2007, è stata annullata la disposizione transitoria derogatoria di cui alla variante normativa al P.U.C. ex art. 44 della l.r. 36/1997 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Genova n. 74/2006;

quanto al ricorso n. 5107 del 2011:

della sentenza del T.A.R. della Liguria, Sezione I, n. 500 del 14 aprile 2011, resa tra le parti, con cui in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 1261/2009 è stato disposto l'annullamento delle determinazioni dirigenziali recanti approvazione del progetto della società Villa Albaro S.r.l. relativo alla costruzione di edifici residenziali in Genova Albaro, via Puggia n. 2, mediante recupero di superficie agibile derivante dalla demolizione di edifici industriali siti in Genova Bolzaneto alla via Geminiano n. 20

 

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Condominio di via Puggia n. 2, Condominio di viale Arezzo n. 5c , Comune di Genova, Villa Albaro S.r.l., Mariangela Dosso, Giovanna Galletti,Fiorella Saidelli, Patrizia Marcone, Micol Blondet, Alessandro Blondet e Matteo Carpeneto, Seranda S.r.l., Ministero dell'Interno e Ministero per i beni e le attività culturali;

Visti gli appelli incidentali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2012 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. Angelo Clarizia per Villa Albaro S.r.l. e Seranda S.r.l., l'avv. Maria Alessandra Sandulli per il Condominio di via Puggia 2 e Mariangela Dosso, Giovanna Galletti,Fiorella Saidelli, Patrizia Marcone, Micol Blondet, Alessandro Blondet e Matteo Carpeneto, l'avv. Gabriele Pafundi per il Comune di Genova e Giuseppe Peirano, l'avv. Francesco Paoletti, per delega dell'avv. Mario Alberto Quaglia, per il Condominio di viale Arezzo n. 5c, l'avvocato di Stato Federica Varrone per i Ministeri dell'Interno e per i beni e attività culturali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.) La società Villa Albaro S.r.l., odierna appellante, è subentrata alla società Finanza e Sviluppo Imprenditoriale F.S.I. S.p.A. nella disponibilità di un suolo, in origine appartenente a Giuseppe Peirano, di complessiva estensione di mq. 4.570, ubicato in Genova Albaro, tra via Puggia, via Camilla, via Jenner e il parco di Villa Gambaro, in zona tipizzata per la gran parte quale zona B, sottozona BA (per mq. 4.194) e BB (per mq. 90) e nel residuo (mq. 286) come zona F, sottozona FF dal piano urbanistico comunale (P.U.C.) di Genova.

A confine con l'area suddetta sono insistono i Condomini di via Puggia n. 2 e di viale Arezzo n. 5c, nel primo dei quali sono proprietari di unità immobiliari e residenti i signori Mariangela Dosso, Giovanna Galletti, Fiorella Saidelli, Patrizia Marcone, Micol Blondet, Alessandro Blondet, Matteo Carpeneto, e nel secondo i signori Giuseppe Carcassi, Maria Luisa Baiano, Elisabetta Carcassi, Giorgio Cuttica, Franco Mantero, Sergio Levi.

La società F.S.I. S.p.A. nel 2005 ha presentato un progetto, poi rimodulato, per la realizzazione sul suolo predetto di un complesso edilizio residenziale, costituito da un fabbricato "a schiera", un fabbricato "a torre" a sviluppo verticale, un parcheggio in parte pertinenziale ai fabbricati, oltre a sistemazioni esterne a verde e viabilità.

La superficie impegnata nell'intervento edilizio progettato riviene dall'utilizzazione di superficie agibile (S.A.) ricavata da demolizione di edifici industriali nella zona di Genova Bolzaneto in ambito tipizzato come BBu, oggetto di accantonamento e iscrizione nel registro dei diritti edificatori, alienata dalla società Seranda S.r.l.

Con il ricorso in primo grado n.r. 1156/2006, il Condominio di via Puggia n. 2, nonché i proprietari e condomini Mariangela Dosso, Franco Bertini, Fiorella Saidelli, Giovanna Galletti, Ettore Gallo, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Genova n. 74 del 29 settembre 2006, che -nelle more dell'esame e dell'approvazione del predetto progetto edilizio-, nell'adottare una variante normativa al P.U.C. che riduceva l'indice di edificabilità (I.U.I.) da 1,00 mq/mq a 0,50 mq/mq e aumentava il lotto minimo asservibile da 1.000 mq. a 1.500 mq., con norma transitoria teneva fermi i predetti parametri (1,00 mq/mq e 1.000 mq) "per i progetti di ricostruzione e di costruzione dì nuovi edifici per effetto di recupero di S.A. ottenuta prima dell'adozione della presente variante...".

Con successivo ricorso in primo grado n.r. 780/2007, poi integrato da motivi aggiunti, il Condominio di via Puggia n. 2, nonché i proprietari e condomini Fiorella Saidelli, Franco Bertini, Ettore Gallo, Attilio Castaldo, Mariangela Dosso, Paolo Blondet, hanno poi impugnato tutti gli atti relativi all'approvazione del progetto d'intervento edilizio (deliberazione di Giunta municipale n. 474 del 17 maggio 2007, verbali della conferenza di servizi decisoria, determinazioni dirigenziali conclusive), nonché le norme tecniche di attuazione del P.U.C. che consentono il trasferimento dei diritti edificatori tra zone diverse e per lotti non contigui (art. 45 punto 4.2c e art. 63 punti BA7, BB4 e BB7)

Con ricorso in primo grado n.r. 774/2007 anche il Condominio di viale Arezzo n. 5c, nonché i proprietari e condomini Giuseppe Carcassi, Cuttica Giorgio, Laura Casorati, Elisabetta Carcassi, hanno a loro volta impugnato gli atti gravati col ricorso n.r. 780/2007.

Nei relativi giudizi si sono costituiti il Comune di Genova, la Provincia di Genova, F.S.I. S.p.A., Villa Albaro S.r.l., Seranda S.r.l., Giuseppe Peirano ed è intervenuto, ad adiuvandum, il Comitato regionale ligure di Legambiente - associazione di promozione sociale, che hanno dedotto a loro volta l'irricevibilità, inammissibilità e infondatezza dei ricorsi.

Con sentenza n. 305 del 16 febbraio 2008 il T.A.R. della Liguria, Sezione I, riuniti i tre ricorsi, respinte le eccezioni pregiudiziali, attinenti alla tardività dell'impugnativa delle N.T.A. del P.U.C., ha rigettato le censure afferenti all'invocata caducazione dello strumento urbanistico generale, nonché alle disposizioni che consentono il trasferimento della S.A., ritenendo invece fondato il ricorso n.r. 1156/2006 e illegittima la norma transitoria di deroga all'efficacia della variante normativa del P.U.C. per i richiamati parametri, ritenendo assorbite tutte le altre censure sul rilievo che "l’accoglimento della censura sull’indice di IUI e sul lotto minimo, comporta la radicale modifica progettuale dell’intervento ed eventualmente dei soggetti aventi interesse all’esecuzione".

2.) La predetta sentenza è stata impugnata, nelle parti di rispettivo interesse, in via principale dalla società Villa Albaro S.r.l., nonché dal Condominio di via Puggia n. 2 e dai proprietari e condomini Franco Bertini, Mariangela Dosso Gaggino, Fiorella Saidelli, Alessandro Blondet.

2.1) La società Villa Albaro S.r.l. (appello n.r. 5508/2008) ha dedotto i motivi di seguito sintetizzati:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034. Errata dichiarazione di tempestività dell'impugnativa del PUC di Genova, perché la disciplina urbanistica delle zone BA e BB deve considerarsi direttamente e immediatamente lesiva, in quanto conformativa, a prescindere da ogni attualità d'intervento edilizio, onde le previsioni delle N.T.A. del P.U.C. dovevano essere impugnate nel termine decadenziale dalla sua pubblicazione.

2) Violazione dell'art. 100 c.p.c. Errata dichiarazione di interesse dei ricorrenti in primo grado alla impugnativa della disciplina transitoria della variante di PUC di cui alla deliberazione del Consiglio comunale di Genova 74/2006. Difetto di motivazione. Illogicità, perché la norma transitoria è parte inscindibile della variante normativa, onde non può disporsene l'annullamento senza travolgere l'intera variante, con conseguente carenza d'interesse dei ricorrenti in primo grado.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 44 della l.r. 36/1997.Illogicità della motivazione. Travisamento, perché la norma transitoria non sottrae, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, i progetti in itinere dallo jus superveniens, dettando solo una razionale disciplina derogatoria all'efficacia della variante.

2.2) Il Condominio di via Puggia n. 2 e i singoli proprietari e condomini Franco Bertini, Mariangela Dosso Gaggino, Fiorella Saidelli, Alessandro Blondet (appello n.r. 5519/2008) hanno dedotto, a loro volta, i motivi di seguito sintetizzati:

1) Erroneità della sentenza in punto di ritenuta attuale efficacia del PUC di Genova, perché lo strumento urbanistico generale è stato annullato in toto con sentenza del T.A.R. per la Liguria n. 985/2002, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7782/2003, per vizi procedimentali, e dunque non per ragioni attinenti a specifiche previsioni e prescrizioni di zona, con conseguente efficacia erga omnes, oggettiva e non soggettivamente delimitata.

2) Erroneità della sentenza in punto di non ritenuta illegittimità degli artt. 45 punto 4.2.c. e art. 63 sub art. BA7, BB4 e BB7 del PUC di Genova e della delibera del Consiglio Comunale di Genova n. 74 del 26 settembre 2006 di adozione variante normativa al PUC per violazione dell'art. 41 quinquies della legge n. 1150/1942 e s.m.i., degli artt. 2, 5 e 27 della l.r. n. 36/1997 e del d.m. 2 aprile 1968. n.1444. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, perché il consentito trasferimento di S.A. tra zone non omogenee e lotti non contigui finisce per assicurare il solo soddisfacimento di interessi di natura commerciale, obliterando quelli di natura specificamente urbanistica, paesistica, ambientale e senza nemmeno garantire l'effettiva riqualificazione delle zone da cui rinvengono, per demolizione, le porzioni di S.A. di cui si consente il trasferimento.

3) Erroneità della sentenza per difetto o omessa pronuncia in relazione al disposto annullamento della disciplina transitoria contenuta nella delibera consiliare n. 74/2006, per violazione e/o falsa applicazione della legge 3 novembre 1952. n. 1902 e s.m.i. in relazione agli artt. 12. comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e agli artt. 42 e 44 comma 9 l.r. n. 36/1997 e s.m.i. Omessa pronuncia in punto di ricorso TAR Liguria n.r. 780/2007, perché la sentenza gravata non ha pronunciato in modo espresso l'annullamento degli atti relativi all'approvazione dell'intervento edilizio, cui pure era stata riferita, in via d'illegittimità derivata, l'illegittimità della deliberazione consiliare n. 74/2006.

Al riguardo si ripropongono anche le censure dichiarate assorbite:

3.1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 45 punto 4.2, 63 BA7, BB4, BB7 e BB11 del PUC di Genova in relazione all'art 3, L. n. 241/1990 e s.m.i. per manifesto difetto di presupposti e di istruttoria, perché in sede di definitiva approvazione del P.U.C. deve intendersi sia stato recepito il rilievo del voto del Comitato tecnico regionale n. 11/2000 in ordine all'esigenza di ripristinare l'originaria formulazione delle N.T.A. nella parte in cui escludevano la ricostruzione in zona BA di volumi demoliti in altre zone.

3.2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 45 punto 4.2, 63 BA7, BB4, BB7 e BB11 del PUC di Genova in relazione all'art 3, L. n. 241/1990 e s.m.i. per manifesto difetto di presupposti e di istruttoria, perché in ogni caso, tenuto conto che la S.A. riviene da demolizione di edifici incompatibili, essa potrebbe essere allocata in zona BA nella misura massima del 70%, secondo l'art. 63 punto BA7 e BB7, e d'altro canto la realizzazione di parcheggi privati sulle aree ove insistevano tali edifici incompatibili è a sua volta illegittima, configurando una "ricostruzione in sito" esclusa dall'art. 63 BB11 delle N.T.A. anche nel caso di presentazione di un progetto unitario (PU).

3.3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. BA8 e 53 del PUC di Genova in relazione all'art. 3, D.M. n. 1444/1968 e all'art. 3, L. n. 241/1990 e s.m.i. per manifesto difetto di presupposti e di istruttoria, perché non è assicurata la prescritta superficie di spazi pubblici (standard) nella misura pari 50% della superficie del lotto asservito.

3.4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. BA8, comma 4, N.T.A. del PUC di Genova in relazione all'art. 9 del D.M. n. 1444/1968. Difetto assoluto di presupposti, perché tra gli erigendi edifici non è rispettata la distanza minima di ml. 10.

3.5) Violazione e/o falsa applicazione degli art. AS7, punto l, BA6 e BB6, punti 1 e 2 e BA5 e BB5 punto 3 e 12, comma 4, delle NTA del PUC di Genova in relazione all'art. l0, comma 4, lett. g) e 12 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. Difetto assoluto di presupposti. Manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e seguenti della l. 241/1990 e s.m.i., in relazione alla demolizione di un muro della creuza e all'allargamento di via Puggia, sia per l'assenza di un progetto unitario, sia per l'alterazione dei valori storico-ambientali.

3.6) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. BA8 delle NTA del vigente PUC di Genova in relazione al vigente regime di PTCP di cui all'art. 35 NTA (Aree urbane: strutture urbane qualificate - SU) per difetto assoluto di presupposti ed istruttoria, perché l'intervento edilizio compromette i valori architettonici e ambientali della zona.

3.7) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e BA8 delle NTA del vigente PUC di Genova per difetto assoluto di presupposti ed istruttoria sotto ulteriore profilo, in relazione alle carenze dello studio organico d'insieme (S.O.I.).

3.8) Violazione e/o falsa applicazione degli art. l0, 11 e 23 d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. in relazione agli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 e s.m.i. per difetto assoluto di istruttoria e manifesta irragionevolezza, in relazioni a incongruenze e contraddizioni delle tavole in ordine a alcune altezze e quote.

3.9) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1.5.1. delle prescrizioni generali delle norme geologiche di attuazione del PUC di Genova. Difetto di istruttoria e di presupposti. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 delle NTA del Piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico Ambito 14, in relazione a profili afferenti alla permeabilità delle strutture a parcheggio.

3.10) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. BA5 e BB5 delle NTA del vigente PUC di Genova. Difetto di presupposti. Manifesta illogicità ed irragionevolezza, in relazione all'omessa previsione della ricollocazione di alberature esistenti in sito.

3.11) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per difetto assoluto di presupposti e di istruttoria, in relazione alla circostanza che F.S.I. S.r.l. era solo promissaria acquirente dell'area da parte del Peirano promissario venditore, mentre Ville Albaro S.r.l. solo acquirente della S.A. da utilizzare.

3.12) Eccesso di potere per immotivata contraddittorietà, carenza di istruttoria ed illogicità manifesta. Violazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 24l. Violazione del livello paesistico puntuale di PUC, in relazione all'insufficiente motivazione in ordine ai vari rilievi formulati sul progetto dai vari uffici nel corso del suo iter.

3.13) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 per contraddittorietà nella motivazione e difetto di istruttoria, in ordine all'omessa considerazione dei pareri non favorevoli espressi dal Consiglio di Circoscrizione VII Medio Levante.

3.14) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 ed 8 della l. n. 241/1990 e s.m.i. Difetto di istruttoria, in relazione all'insufficiente informazione sulle modifiche progettuali fornita al Condominio che è intervenuto nel procedimento.

3.15) Violazione degli artt. 1, 3 e l0 della legge 8 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione dell'art. 97 Cost. Incompetenza. Violazione dell' art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, perché le osservazioni partecipative formulate nel corso del procedimento sono state esaminate dalla Giunta municipale e non in sede di conferenza di servizi.

4.) Erroneità della sentenza per omessa pronuncia su motivi di ricorso dedotti in primo grado con atto di motivi aggiunti, con cui erano stati impugnati gli atti che avevano assentito la demolizione degli edifici da cui è stata ricavata la superficie agibile poi utilizzata nel progetto presentato da F.S.I. S.p.A., la cui illegittimità vizierebbe in via derivata i provvedimenti di approvazione del progetto relativo all'edificazione residenziale di via Puggia, e che vengono quindi riproposti:

4.1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 45 punto 4.2.c., 63 punti BA7, BB4, BB7 e BB11 del PUC di Genova in relazione all'art. 3, L. n. 241/1990 e s.m.i. per manifesto difetto di presupposti e di istruttoria, con riguardo alla ricostruzione in sito di parcheggi esclusa dall'art. 63 BB11 delle N.T.A. anche nel caso di presentazione di un progetto unitario (PU), e all'illegittimo accantonamento di S.U.

3.) La società Villa Albaro S.r.l. ha presentato nuovo progetto, rielaborato alla luce dell'intervenuto annullamento della disciplina transitoria in deroga, e adeguato alla variante normativa al P.U.C. e ai parametri ivi introdotti (I.U.I. pari a 0,50 mq/mq. lotto minimo pari a 1.500 mq.), con conseguente riduzione di superfici e volumi dell'intervento edilizio, approvato con determinazione del dirigente responsabile del settore pianificazione urbanistica del 27 ottobre 2009 n. 2009/118.18.0./60, che ha recepito le determinazioni finali assunte in sede di conferenza di servizi nella riunione del 28 settembre 2009.

Con ricorso in primo grado n.r. 1261/2009, i signori Mariangela Dosso, Giovanna Galletti, Fiorella Saidelli, Patrizia Marcone, Micol Blondet, Alessandro Blondet e Matteo Carpaneto, hanno impugnato anche tali provvedimenti e con motivi aggiunti hanno gravato il successivo provvedimento dirigenziale del 9 settembre 2010, n. 2010-118.0.0.-26 di prot. che, in sede di riesame in autotutela, ha escluso l'illegittimità della determinazione di approvazione del progetto.

Nel relativo giudizio si sono costituiti il Comune di Genova, le società Villa Albaro S.r.l. e Seranda S.r.l. che hanno dedotto irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso, nonché il Ministero dell'Interno e il Ministero per i beni e le attività culturali, pure intimati, che non hanno rassegnato conclusioni.

Con sentenza n. 599 del 14 aprile 2011, il T.A.R. per la Liguria, Sezione I, ritenuti ammissibili i motivi aggiunti in quanto rivolti avverso atto di conferma in senso proprio, e rigettati tutti gli altri motivi, ha considerato invece fondato e accolto il quinto motivo (riprodotto sub II.2 dei motivi aggiunti), sul rilievo, in sintesi, che l'utilizzazione della S.A. doveva essere limitata al solo 70% perché riveniente da demolizione di edifici incompatibili sia pure localizzati in altra zona.

La predetta sentenza è stata impugnata dalla società Villa Albaro S.r.l. con l'appello n.r. 5107/2011, con cui sono stati dedotti, in sintesi, i seguenti motivi:

A) Con riguardo all'annullamento del permesso di costruire. Violazione e falsa applicazione delle norme del PUC relative alle zone BBu e BA (artt. 17, 45 punto 4.2.c, 63 punti BA7, BB7 e BB11. Ultrapetizione. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Illogicità e contraddittorietà, perché Villa Albaro S.r.l. non ha trasferito alcuna S.A., limitandosi ad acquistare una porzione di S.A. derivante da demolizione, onde non le sarebbe comunque opponibile il limite all'utilizzazione della S.A.; peraltro tale limitazione (70% della S.A.) riguarda demolizioni di edifici incompatibili nella zona BA o BB, non anche l'ipotesi di demolizione di edifici in zona BBu che è ambito speciale, nel quale l'utilizzazione del 100% della S.A. è consentita nel caso di ricostruzione in loco previa presentazione di progetto unitario (P.U.).

B) Con riguardo all'annullamento del provvedimento dirigenziale 9 settembre 2010. Violazione dell'art. 100 c.p.c. Inammissibilità dell'impugnativa in primo grado. Travisamento. Illegittimità e difetto di motivazione, censurandosi l'ammissibilità dei motivi aggiunti avverso atto recante autonoma determinazione in ordine alla carenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela.

C) Con complessivo riguardo all'omessa valutazione di gravi ragioni di convenienza legittimanti l'astensione. Violazione dell'art. 51 c.p.c., in ordine alla circostanza che due dei componenti del collegio che ha pronunciato la sentenza non abbiano valutato l'esistenza di gravi ragioni di convenienza in ordine alla loro astensione, per esser stati parte del collegio che aveva pronunciato ordinanza n. 132 del 3 giugno 2010, con cui era stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine a possibili reati connessi all'emanazione dei provvedimenti impugnati.

4.) Nei giudizi relativi agli appelli si sono costituite le parti in epigrafe meglio specificate, che hanno controdedotto diffusamente.

4.1) Nel giudizio relativo all'appello n.r. 5508/2008 il Condominio di via Puggia e i signori Franco Bertini, Mariangela Dosso Gaggino, Fiorella Saidelli, Alessandro Blondet hanno, altresì, proposto appello incidentale di contenuto identico all'appello principale n.r. 5519/2008 da essi stessi proposto, come illustrato sub 2.2).

Nel medesimo giudizio anche il Condominio di viale Arezzo n. 5c e i signori Giuseppe Carcassi, Maria Luisa Baiano, Elisabetta Carcassi, Giorgio Cuttica, Franco Mantero, Sergio Levi hanno proposto appello incidentale, teso a riproporre le censure già svolte nel proprio ricorso in primo grado n.r. 774/2007, come di seguito sintetizzate:

1) Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 7 e 41 quinquies della legge n. 1150/1942 e s.m.i., degli artt. 2, 5, 16, 24 e 27 della l.r. n. 36/1997 e del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Violazione dei principi della pianificazione urbanistica. Eccesso di potere per carenza d'istruttoria e illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà. Violazione degli artt. 23 e 117 Cost., in relazione alla dedotta illegittimità delle disposizioni delle N.T.A. del P.U.C. che consentono il trasferimento di S.A. tra zone non omogenee e lotti non contigui, anche in zone "sature" come quelle BA o BB, consentendo la realizzazione di nuove costruzioni, in difetto di specifiche previsioni legislative nazionali.

2) Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 7 e 41 quinquies della legge n. 1150/1942 e s.m.i., degli artt. 2, 5, 16, 24 e 27 della l.r. n. 36/1997 e del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Violazione dei principi della pianificazione urbanistica. Eccesso di potere per carenza d'istruttoria e illogicità manifesta, perplessità, sempre in relazione alle previsioni relative al trasferimento di S.A., che peraltro consegue anche alla demolizione di edifici compatibili in contrasto con l'obiettivo di favorire la demolizione di edifici incompatibili e la riqualificazione della zona in cui essi insistono.

3) Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 7 e 41 quinquies della legge n. 1150/1942 e s.m.i., degli artt. 2, 5, 16, 24 e 27 della l.r. n. 36/1997 e del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Violazione dei principi della pianificazione urbanistica. Eccesso di potere per carenza d'istruttoria e illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà intrinseca, sempre in relazione alle previsioni relative al trasferimento di S.A. e in specie all'ammesso recupero del 100% in caso di demolizione di edifici compatibili e del solo 70% in caso di demolizione di edifici incompatibili.

4) Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 6, 9. 10 e 12 del d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, carenza d'istruttoria e di motivazione, in relazione alla ritenuta perdurante esistenza ed efficacia del P.U.C., perché lo strumento urbanistico generale è stato annullato in toto con sentenza del T.A.R. per la Liguria n. 985/2002, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7782/2003 per vizi procedimentali, e dunque non per ragioni attinenti a specifiche previsioni e prescrizioni di zona, con conseguente efficacia erga omnes, oggettiva e non soggettivamente delimitata.

5) In subordine. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 15 d.P.R. n. 380/2001. Violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la sentenza gravata non ha pronunciato in modo espresso l'annullamento degli atti relativi all'approvazione dell'intervento edilizio.

4.2) Nel giudizio relativo all'appello n.r. 5519/2008 il Comune di Genova ha proposto appello incidentale, deducendo il motivo di seguito sintetizzato:

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21, L. 6 dicembre 1971, n. 34. Errata dichiarazione di tempestività dell'impugnazione della disciplina del P.U.C., perché l'impugnativa delle prescrizioni delle N.T.A. del P.U.C. che consentono il trasferimento di S.A. è irricevibile in quanto manifestamente tardiva, essendo le stesse direttamente e immediatamente lesive, afferendo alla disciplina di zona, a prescindere da ogni attualità d'intervento edilizio.

Nel medesimo giudizio anche Giuseppe Peirano (originario proprietario del suolo sul quale è localizzato l'intervento edilizio) ha proposto appello incidentale, deducendo a sua volta, senza rubricazione di motivi, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato l'irricevibilità dell'impugnativa delle prescrizioni delle N.T.A. del P.U.C. che consentono il trasferimento di S.A.

4.3) Nel giudizio relativo all'appello n.r. 5107/2011 hanno proposto appello incidentale i signori Mariangela Dosso, Giovanna Galletti, Fiorella Saidelli, Patrizia Marcone, Micol Blondet, Alessandro Blondet, Matteo Carpeneto, deducendo i motivi di seguito sintetizzati:

1) Erroneità della sentenza in punto di ritenuta attuale efficacia del PUC di Genova, ribadendosi che lo strumento urbanistico generale è stato annullato in toto con sentenza del T.A.R. per la Liguria n. 985/2002, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7782/2003 per vizi procedimentali, e dunque non per ragioni attinenti a specifiche previsioni e prescrizioni di zona, con conseguente efficacia erga omnes, oggettiva e non soggettivamente delimitata.

2) Erroneità della sentenza in punto di non ritenuta illegittimità degli artt. 45 punto 4.2.c. e art. 63 sub art. BA7, BB4 e BB7 del PUC di Genova e della delibera del Consiglio Comunale di Genova n. 74 del 26 settembre 2006 di adozione variante normativa al PUC per violazione dell'art. 41 quinquies della legge n. 1150/1942 e s.m.i., degli artt. 2, 5 e 27 della l.r. n. 36/1997 e del d.m. 2 aprile 1968. n.1444. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, illogicità e irragionevolezza. Violazione degli artt. 23 e 117 Cost., con censure omologhe a quelle svolte nel motivo sub 2) dell'appello n.r. 5519/2008 in ordine all'illegittimità delle previsioni delle N.T.A. che consentono il trasferimento di S.A. tra zone non omogenee e lotti non contigui e anche in zone "sature" come quelle BA o BB.

3) Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 comma 1 lettera b) c.p.a. in punto di dichiarata inammissibilità del terzo motivo di ricorso, perché l'interesse a impugnare gli atti relativi alla demolizione degli edifici incompatibili riviene proprio dall'effetto invalidante in ordine alla disponibilità della S.A. impiegata nel progetto di edificazione residenziale.

Si ripropone, quindi, la censura non esaminata, come di seguito sintetizzata:

3.1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 45 punto 4.2, 63 BA7, BB4, BB7 e BB11 del PUC di Genova in relazione all'art 3, L. n. 241/1990 e s.m.i. per manifesto difetto di presupposti e di istruttoria, perché in ogni caso, tenuto conto che la S.A. riviene da demolizione di edifici incompatibili, essa potrebbe essere allocata in zona BA nella misura massima del 70%, secondo l'art. 63 punto BA7 e BB7, e d'altro canto la realizzazione di parcheggi privati sulle aree ove insistevano tali edifici incompatibili è a sua volta illegittima, configurando una "ricostruzione in sito" esclusa dall'art. 63 BB11 delle N.T.A. anche nel caso di presentazione di un progetto unitario (PU).

4) Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 45 punto 4.2, 63 BA7, BB4, BB7 e BB11 del PUC di Genova in relazione all'art 3, L. n. 241/1990 e s.m.i. per manifesto difetto di presupposti e di istruttoria, perché in sede di definitiva approvazione del P.U.C. deve intendersi sia stato recepito il rilievo del voto del Comitato tecnico regionale n. 11/2000 in ordine all'esigenza di ripristinare l'originaria formulazione delle N.T.A. nella parte in cui escludevano la ricostruzione in zona BA di volumi demoliti in altre zone.

5) Erroneità della sentenza appellata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 c.p.a. in punto di reiezione della domanda risarcitoria, perché rigettata con motivazione generica, senza considerare che era stata fornita prova del pregiudizio in relazione alle "pesanti ricadute ambientali" connesse all'intervento edilizio, nonché al "rilevante deprezzamento del loro investimento immobiliare", indicato in € 200.000,00 per ciascun appartamento e quindi in complessivi € 1.000.000,00-

Nel medesimo giudizio ha proposto, a sua volta, appello incidentale il Comune di Genova, sorretto dai motivi di seguito sintetizzati:

I) Con riguardo agli atti di approvazione del progetto. Violazione e falsa applicazione delle norme di attuazione del P.U.C. riguardanti le sottozone BA e BB (art. 63, BA7, BB7, BB11 - BBu). Violazione e falsa applicazione artt. 17. 45 punto 4.2.c e 45 punto 5.5.1 delle N.T.A del P.U.C., perché in relazione all'intervenuta demolizione di edifici incompatibili in ambito speciale BBu, con progetto unitario, è consentito il recupero dell'intera S.A. corrispondente (100%): essa può essere allocata nella stessa zona BBu o in parte in questa e in parte in altra anche BA e BB, tenuto conto che la ratio dell'art. 63 punto BB11 è appunto quella di favorire la riqualificazione, con progetto unitario convenzionato (peraltro subordinato all'utilizzazione delle aree liberate dalle demolizioni a parcheggi, verde e servizi pubblici in quantità elevata, pari al 60% della superficie del lotto), attraverso un meccanismo premiale che consente di riallocare IL 100% della S.A.

II) Con riguardo alla determinazione dirigenziale n. 2010-118.0.0.-26 del 9 settembre 2010. Inammissibilità dell'impugnazione in primo grado per difetto d'interesse. Violazione e falsa applicazione delle norme di attuazione del P.U.C. riguardanti le sottozone BA e BB (art. 63, BA7, BB7, BB11 - BBu). Violazione e falsa applicazione artt. 17. 45 punto 4.2.c e 45 punto 5.5.1 delle N.T.A del P.U.C., perché la determinazione dirigenziale costituisce esercizio di autonomo riesame in autotutela rimanendo comunque salvo l'interesse all'impugnativa degli atti impugnati col ricorso in primo grado, ferma e ribadita l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che in caso di demolizione di edifici incompatibili fosse utilizzabile solo il 70% della S.A. per le ragioni già dedotte col motivo sub I), come solo meglio precisate nella determinazione confermativa.

5.) La parti costituite hanno diffusamente argomentato, con successive memorie difensive e di replica, le proprie deduzioni.

All'udienza pubblica del 27 novembre 2012 gli appelli sono stati chiamati per la congiunta trattazione e dopo la discussione riservati per la decisione.

6.) Il Collegio, in limine, ritiene di dover disporre la riunione degli appelli in epigrafe, posto che con quelli di cui ai nn. 5508/2008 e 5519/2008 è impugnata la medesima sentenza, sia pure sotto profili diversi, mentre l'appello n.r. 5107/2009 è ai primi connesso, in modo evidente, in senso oggettivo e soggettivo.

Sempre in via preliminare, occorre darsi carico dell'eccezione, formulata dal Condominio di via Puggia n. 2 e dai signori Franco Bertini, Mariangela Dosso Gaggino, Fiorella Saidelli, Alessandro Blondet nella memoria difensiva depositata il 26 ottobre 2008, e riproposta nella memoria di replica depositata il 6 novembre 2012, relativa alla dedotta improcedibilità degli appelli n.r. 5508/2008 e 5519/2008 per essere stato il progetto d'intervento edilizio riformulato alla luce dell'annullamento della disposizione transitoria alla variante normativa delle N.T.A. del P.U.C., e come tale poi esaminato e approvato con gli ulteriori provvedimenti annullati con la sentenza gravata con l'appello n.r. 5107/2011.

Osservano al riguardo le anzidette parti che il progetto edilizio è stato "...integralmente e incondizionatamente sostituito dal successivo progetto del 2008...(che)...: - è stato impostato in termini di volumetria in coerenza con quanto statuito dal TAR Liguria con sentenza n. 305/2008 (ossia applicando integralmente la variante di cui alla DCC 75/2006; - è stato assentito subordinatamente all'impegno assunto dal soggetto attuatore con la Convenzione urbanistica di accettare '...integralmente e senza riserve, la vigente disciplina urbanistica, rinunciando ad ogni pretesa relativa all'attuazione dell'intervento, nelle versioni precedentemente presentate e oggetto della sentenza del TAR Liguria n. 305/20082..." (vedi pagg. 1 e 2 della memoria di replica depositata il 6 novembre 2012).

A supporto dell'assunto è anche richiamato quanto dedotto dallo stesso Comune di Genova nelle proprie difese, sia pure con riferimento al solo appello n.r. 5519/2008, posto l'Amministrazione comunale rileva come "l'avvenuta presentazione di nuovo progetto in conformità alla disciplina urbanistica definitivamente approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n. 42/2008 e sostitutivo i quello precedente, appare innanzitutto idonea a superare, rendendolo improcedibile, il contenzioso in epigrafe" (vedi pag. 9 della memoria difensiva depositata dal Comune il 25 ottobre 2012).

Peraltro nella stessa memoria di replica citata, depositata il 6 novembre 2012, si ammette che, in ipotesi di declaratoria d'improcedibilità dell'appello n.r. 5508/2008, "...medesimo esito avrebbe anche l'impugnativa autonoma (oltre che quella incidentale) proposta dagli attuali esponenti", e quindi l'appello n.r. 5519/2008 e il loro appello incidentale proposto nell'appello n.r. 5508/2008.

Sotto ulteriore profilo si deduce, ancora, l'improcedibilità dell'appello n.r. 5508/2008 per carenza d'interesse perché Villa Albaro S.r.l. ha rinunciato al ricorso in primo grado n.r. 1021/2008, proposto avverso la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2008 che aveva approvato in via definitiva la variante normativa eliminando la norma transitoria.

La società Villa Albaro S.r.l., con la memoria di replica depositata il 6 novembre 2012, ha negato che il nuovo progetto sia sostitutivo di quello del 2005, non facendosi riferimento a tale circostanza né nella relativa istanza né in altro documento, e ha osservato che la rinuncia di cui è menzione nella convenzione del 9 ottobre 2009 è fatta "subordinatamente al rilascio del titolo abilitativo", rilevando che "E' infatti ovvio che la società rinunciava al primo progetto (del 2005) subordinatamente alla circostanza che (almeno) il secondo (del 2008) fosse andato a buon fine (art. 1362 e 1368 cod. civ.). Sennonché il 'titolo abilitativo' (id est l'approvazione del progetto del 2008) è stato annullato ex tunc dal TAR (sentenza n. 599/11) sicché è evidente che non essendosi realizzata la fattispecie ivi contemplata, la clausola invocata ex adverso non è opponibile alla società" (vedi pagg. 1 e 2 della memoria di replica).

Così puntualizzate le rispettive posizioni delle parti, il Collegio osserva che l'eccezione è fondata e deve essere accolta, con conseguente declaratoria d'improcedibilità dell'appello n.r. 5508/2008, dei correlati appelli incidentali proposti dal Condominio di via Puggia n. 2 e dai signori Franco Bertini, Mariangela Dosso Gaggino, Fiorella Saidelli, Alessandro Blondet, nonché dal Condominio di viale Arezzo n. 5c e dai signori Giuseppe Carcassi, Maria Luisa Baiano, Elisabetta Carcassi, Giorgio Cuttica, Franco Mantero, Sergio Levi, dell'appello n.r. 5519/2008 e dei correlati appelli incidentali proposti dal Comune di Genova e dal signor Giuseppe Peirano.

E' comprovato in modo documentale (cfr. documentazione versata in allegato alla produzione del Condominio di via Puggia n. 2 nel fascicolo relativo all'appello n.r. 5107/2011) e non è contestato, che Villa Albaro S.r.l. ha sottoscritto, attraverso il suo legale rappresentante, una convenzione, relativa alla realizzazione dell'iniziativa edilizia approvata con la determinazione dirigenziale del 27 ottobre 2009 n. 2009/118.18.0./60.

Tale convenzione, all'art. 19 recita, testualmente:

"19.1. Con la sottoscrizione del presente atto la società Ville Albaro s.r.l. accetta, integralmente e senza riserve, la vigente disciplina urbanistica, rinunciando ad ogni pretesa relativa all'attuazione dell'intervento, nelle versioni precedentemente presentate, e oggetto della sentenza del T.A.R. Liguria n. 305/2008."

"19.2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, e subordinatamente al rilascio del titolo abilitativo, relativo al presente intervento, la parte privata rinuncia altresì al ricorso proposto contro il Comune di Genova dinanzi al T.A.R. Liguria, per l'annullamento della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 3 giugno 2008, (R.G.R. n. 1021/2008, sez. I), con compensazione delle spese legali.".

Villa Albaro S.r.l. non nega la sottoscrizione della convenzione, sostenendo che, non essendosi avverato l'evento condizionante la rinuncia "...la clausola invocata ex adverso non è opponibile alla società".

Osserva il Collegio che, fermo l'inquadramento delle convenzioni urbanistiche nel genus degli accordi ex art. 11 della legge n. 241/1990 (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3255 e Sez. V, 6 febbraio 2007, n. 486), la loro natura negoziale implica che taluni contenuti possano essere imposti dall'amministrazione e in quanto accettati dal privato rivestono efficacia vincolante (Cons. Stato, Sez. IV, 1 aprile 2011, n. 2040).

La natura negoziale delle convenzioni ne implica l'assoggettamento alle ordinarie regole dell'ermeneutica contrattuale, come dettate dagli artt. 1362 ss. cod. civ., nell'ambito delle quali, come noto, devono distinguersi le norme interpretative essenziali o principali (artt. 1362-1365) e quelle integrative o sussidiarie (artt. 1366-1371), laddove tra le prime e le seconde esiste una gerarchia "... sia nel senso che il primo gruppo di norme precede e prevale sulle seconde, sia nel senso che nell'ambito delle norme interpretative principali quella sulla funzione (l'art. 1362) prevale sulle altre specie dello stesso genere e, in particolare, su quelle strutturali linguistiche, quali sono la norma relativa al senso letterale delle parole, o al testo" (Cass. Civ., Sez. Trib. 26 settembre 2008 n. 24209), fermo rimanendo che non occorrono ulteriori indagini qualora"...il senso letterale delle espressioni impiegate riveli con chiarezza e univocità la volontà comune e non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo avuto di mira" (Cass. Civ., Sez. II 30 ottobre 2009, n. 23066; vedi anche Sez. I, 13 dicembre 2006 n. 26690).

Orbene, il senso della clausola convenzionale di cui all'art. 19, secondo l'intento comune alle parti, appare chiaro: essa si compone di due distinte dichiarazioni di volontà, la prima delle quali, contenuta nel comma 1, esprime -come rilevato in modo esatto nell'eccezione- una univoca e inequivoca accettazione ("...accetta integralmente e senza riserve..) della disciplina urbanistico-edilizia come definita dall'espunzione dalla variante normativa della disposizione transitoria derogatoria, annullata dalla sentenza del T.A.R. Liguria n. 305/2008.

Tale manifestazione di volontà negoziale non può non dispiegare anche riflessi sul piano processuale, nel senso che, pur non potendo ovviamente inquadrarsi quale rinuncia all'appello, nondimeno esprime una valutazione d'interessi diversa e radicalmente incompatibile con quella sottesa all'impugnazione, da ricondurre nell' ampio alveo di quegli atti e fatti che connotano la sussistenza di una sopravvenuta carenza d'interesse a coltivare l'impugnazione.

In effetti soltanto la seconda dichiarazione di volontà, testualmente riferita al ricorso a suo tempo proposto e pendente ancora dinanzi al primo giudice, identificato in modo puntuale con numero di registro generale, subordina la rinuncia "...al rilascio del titolo abilitativo...", che in effetti è stato poi emanato con la determinazione dirigenziale del 27 ottobre 2009 n. 2009/118.18.0./60.

Sicché, e a tutto concedere, l'annullamento di quest'ultima avrebbe potuto, in ipotesi, riverberare i suoi effetti solo sulla rinuncia a quel ricorso giurisdizionale, benché essa sia stata poi formalizzata in sede processuale, a quanto consta, senza ulteriori espresse riserve, e non già sulla dichiarata incondizionata accettazione della disciplina urbanistica come definita dall'espunzione della disposizione transitoria annullata dal T.A.R. Liguria.

Sotto altro profilo, poi, e quando anche si accedesse alla prospettazione della società Villa Albaro S.r.l. -ciò che il Collegio esclude in relazione ai rilievi che precedono-, deve osservarsi che lo stesso tenore delle difese della parte rende evidente che la prospettata persistenza d'interesse all'appello n.r. 5508/2008 sarebbe in effetti condizionata dall'eventuale esito negativo del successivo appello n.r. 5107/2011, laddove nel caso di suo accoglimento, e con la ripristinata validità ed efficacia della determinazione dirigenziale e atti presupposti di approvazione del progetto presentato nel 2008, si determinerebbe la reviviscenza della dichiarazione negoziale come dalla parte riferita alle due proposizioni della clausola di cui all'art. 19.

In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibili per carenza d'interesse sopravvenuta gli appelli n.r. 5508/2008 e 5519/2008 e i correlati appelli incidentali.

7.) Quanto all'esame dell'appello n.r. 5107/2011, osserva il Collegio che nell'ordine logico-giuridico, devono esaminarsi prioritariamente i motivi dell'appello incidentale proposto dai signori Mariangela Dosso, Giovanna Galletti, Fiorella Saidelli, Patrizia Marcone, Micol Blondet, Alessandro Blondet, Matteo Carpeneto con cui, censurandosi i pertinenti capi della sentenza n. 599 del 14 aprile 2011, si ripropongono le radicali censure afferenti alla pretesa inefficacia dell'intero piano urbanistico comunale di Genova, in quanto a suo tempo annullato in sede giurisdizionale, all'illegittimità delle prescrizioni delle N.T.A. del medesimo che prevedono e consentono il trasferimento di superficie agibile, riveniente da demolizioni, da una ad altra delle zone B (e così nel caso di specie, da ambito speciale BBu in area tipizzata in gran parte BA e in percentuale ridotta BB e FF), dell'illegittimità del progetto unitario e degli interventi di demolizione da cui rinviene la superficie agibile utilizzata, nonché dalla obliterazione del voto del Comitato tecnico regionale n. 11/2000 in ordine all'esigenza di escludere la ricostruzione in zona BA di volumi demoliti in altre zone.

7.1) Con il primo motivo del ricorso in primo grado n.r. 1261/2009, infatti, era stata dedotta l'invalidità derivata delle determinazioni dirigenziali di approvazione del progetto, e dei presupposti verbali della conferenza di servizi, in relazione alla pretesa inefficacia del P.U.C.

Il giudice amministrativo genovese, nel rigettare la censura, ha richiamato propri precedenti orientamenti secondo cui "l’effetto invalidante, per il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato che informa il contenzioso su ricorso e delimita l’efficacia c.d. oggettiva del giudicato, è circoscritto alla zona che fa da sostrato materiale agli interessi specificamente coinvolti nel giudizio che ha dato luogo all’annullamento", osservando conclusivamente che "... l’effetto del giudicato di annullamento di cui alla citata sentenza n. 985/2002 non si estende automaticamente oltre le parti del giudizio originario, né i ricorrenti hanno esteso l’impugnazione nei confronti del P.U.C. - provvedimento presupposto...".

Con il primo motivo dell'appello incidentale, censurandosi l'erroneità della sentenza sul punto, si ribadisce che lo strumento urbanistico generale è stato annullato in toto con sentenza del T.A.R. per la Liguria n. 985/2002, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7782/2003 per vizi procedimentali, e dunque non per ragioni attinenti a specifiche previsioni e prescrizioni di zona, con conseguente efficacia erga omnes, oggettiva e non soggettivamente delimitata.

Osserva il Collegio che la Sezione ha avuto modo di prendere chiara posizione sulla questione dell'estensione oggettiva e soggettiva del giudicato relativo all'annullamento del P.U.C. di Genova, come disposto con sentenza del T.A.R. Liguria, Sezione I, 28 settembre 2002, n. 985, confermata con decisione della Sezione n. 7782 del 25 novembre 2003.

Infatti, con la sentenza n. 1868 del 28 marzo 2011, affrontandosi analoga censura è stato escluso che l'annullamento del P.U.C. potesse avere effetti generali erga omnes, osservando, da un lato, "...che la stessa sentenza n. 985 del 2003, ad opera della quale ciò si sarebbe verificato, ha limitato la portata dell’annullamento alle parti in causa...", e in generale rammentando che "...in un sistema improntato alla tutela di specifiche posizioni giuridiche soggettive, l’annullamento opera entro i limiti della domanda. L’estensione soggettiva del giudicato, poi, presuppone una perfetta coincidenza degli interessi dei ricorrenti rispetto a quelli dedotti nel giudizio che ha dato luogo all’annullamento, il che nel caso di specie non è affatto dimostrato...(e che)... l’estensibilità del giudicato amministrativo oltre i limiti soggettivi delle parti in causa è limitata ai casi di atto inscindibile".

Quest'ultimo rilievo deve essere raccordato alla specifica posizione del privato che impugnò vittoriosamente il P.U.C., relativa all’assegnazione all’area di sua proprietà di una disciplina specifica penalizzante e discriminatoria, ciò che delimita l'interesse all'annullamento in modo inequivoco e puntuale in funzione della riedizione del potere pianificatorio con riguardo a quell'ambito, laddove la deduzione e la ritenuta fondatezza di censure afferenti a vizi del procedimento svolge funzione servente e strumentale rispetto al soddisfacimento dell'interesse suddetto.

7.2) Con il secondo motivo del ricorso in primo grado n.r. 1261/2009, era stata poi dedotta l'illegittimità delle previsioni delle N.T.A. del P.U.C. (e in particolare dell'art. 45 punto 4.2.c) che consente il trasferimento di superficie agibile riveniente da demolizioni in altri ambiti e da lotti non contigui.

La sentenza impugnata, sul punto, ha del pari richiamato "...- ex art. 74 c.p.a. - tutte le argomentazioni in punto di diritto contenute nelle sentenze T.A.R. Liguria, I, 16.2.2008, nn. 305 e 307", aggiungendo che in effetti, nel caso di specie, non vi è trasferimento di cubatura da uno ad altro lotto, laddove "...la disciplina urbanistica della zona 'di atterraggio' dei diritti edificatori (zona B, sottozone BA e BB) prevede, per gli interventi di nuova costruzione, un proprio indice massimo di utilizzazione insediativa...e prescrive una determinata dimensione del lotto minimo asservibile... dunque, tali aree sono fornite di una autonoma potenzialità edificatoria, mentre la circostanza che i diritti edificatori debbano derivare da interventi di demolizione contestuali o anticipati in altre parti del territorio comunale integra soltanto un onere aggiuntivo per i costruttori, peraltro coincidente con l’interesse pubblico alla riqualificazione della zona di “decollo” dei diritti edificatori senza il ricorso a costose procedure espropriative".

Con il secondo motivo dell'appello incidentale, censurandosi i rilievi dianzi richiamati, è stata riproposta la censura relativa all'illegittimità delle previsioni delle N.T.A. che consentono il trasferimento di S.A. tra zone non omogenee e lotti non contigui e anche in zone "sature" come quelle BA o BB..

Osserva il Collegio che, -in disparte l'esattezza e condivisibilità dell'inquadramento da parte del giudice amministrativo ligure della peculiarità del meccanismo dell'utilizzazione di superficie agibile riveniente da demolizioni, e della sua stretta inerenza al modello di pianificazione prescelto dal Comune di Genova, organizzata per ambiti funzionali piuttosto che per sole zone omogenee-, le censure concernenti le prescrizioni delle N.T.A. del P.U.C. sono palesemente irricevibili perché affatto tardive.

Come già puntualizzato nella richiamata sentenza della Sezione n. 1868 del 28 marzo 2011, il P.U.C. ha introdotto una chiara disciplina che prevedeva ab origine la realizzazione di nuove costruzioni "...entro limiti precisi ben individuati (indice massimo utilizzabile e ogni altro parametro edilizio)...a prescindere dalla provenienza della superficie agibile utilizzabile, rendendo così immediatamente percepibile la potenzialità lesiva della zonizzazione...(sicché

 

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