Thursday 24 October 2013 09:10:18
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
In base alla più recente giurisprudenza di legittimità e' irragionevole la disposizione di cui all’art 40 d.p.r. 327/2001, poiché nel far riferimento, per le aree agricole e non edificabili, al valore agricolo medio in atto, utilizza un criterio di determinazione dell’indennizzo “del tutto svincolato dalla considerazione dell’effettivo valore di mercato dei suoli medesimi e tale da non assicurare, all’avente diritto, un indennizzo integrale” ( ex plurimis Corte Cost. n. 181/2011; Corte Cost. nn. 348-349/2007). (...) La commisurazione del danno derivante dal periodo di occupazione sine titulo deve essere determinato, conformemente ad analoghi precedenti giurisprudenziali (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, n. 676/2011), assumendo, come capitale di riferimento, il valore di mercato del bene in ciascun anno del periodo di mancata utilizzazione dello stesso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale **** del 2013, proposto da:
Antonio Tullii, Daniela Dapit Tulii, rappresentati e difesi dall’Avv. Carmine Pullano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Angelo Scarpa, con sede in Roma, via Teulada n. 52;
contro
Comune di Tarvisio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 372/2012 del Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia, depositata il 18/10/2012 emanata per l’ottemperanza della sentenza n. 259/2011 del medesimo T.a.r., depositata in data 26/05/2011, ed avente ad oggetto il diniego di restituzione del bene in proprietà dei ricorrenti e l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da illegittima occupazione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Modena, per delega dell'Avv. Scarpa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 259/2011, il Tar Friuli Venezia Giulia respingeva la richiesta degli odierni ricorrenti, di restituzione dei beni siti in sez. di Pontebba in P.T. 1890 Camporosso c.t. 2, individuati alle pp.cc. nn. 123/6, 121/5, 117/1, 145/2, per avvenuta realizzazione, da parte del Comune, dell’opera pubblica (impianto di risalita della cabinovia Monte Lussari ed infrastrutture accessorie e necessarie incluso il parcheggio).
Allo stesso tempo, il Tar accoglieva la domanda di risarcimento del danno per equivalente proposta dai ricorrenti, statuendo che il Comune avrebbe dovuto addivenire, in un congruo termine a norma dell’art. 34, comma quarto, c.p.a., alla conclusione di un accordo transattivo per l’acquisto definitivo della proprietà ( in riferimento alla quale i ricorrenti prendevano atto dell’irreversibile trasformazione) e alla corresponsione del corrispettivo della cessione.
Inoltre, il risarcimento doveva essere corrisposto dal Comune, alla luce dei criteri fissati dalla sentenza n. 676/2011 di questo Consiglio, nelle due distinte voci del danno da illegittima occupazione e di quello conseguente alla mancata utilizzazione dell’immobile per il periodo di illegittimo spossessamento.
In assenza di accordo transattivo, il Comune di Treviso, con la delibera del 6 marzo 2012 e la determina del 9 marzo 2012 fissava, unilateralmente, in 20.000 Euro, la somma da corrispondere al ricorrente sulla base della consulenza tecnica effettuata dal Geom. Kravina.
La determinazione della somma risultava giustificata, secondo l’Amministrazione, dalla circostanza per cui si tratterebbe di aree con destinazione pianificatoria a viabilità e manufatti a servizio della stessa, non suscettibili, pertanto, di utilizzazione a fini edificatori.
I ricorrenti rispondevano con una controproposta transattiva, rideterminando la somma, a loro spettante a titolo di risarcimento in 85.000 Euro, poiché “il vincolo derivante da una fascia di rispetto stradale ha l’effetto urbanistico di prescrivere un semplice obbligo di distanza, ma non quello di rendere inedificabile l’area che vi ricade, posto che la ratio delle disposizioni che danno origine alla c.d. zona di rispetto viario sono quelle di garantire sicurezza stradale con la conseguenza che tali aree possono essere computabili ai fini della volumetria edificabile e ai fini del calcolo dell’indennità di esproprio”.
In seguito, il Comune proponeva un ulteriore pari a 25.000 Euro, anche questa non accettata dal ricorrente.
Per tali motivi gli odierni appellanti proponevano giudizio (n. 218/2012) di ottemperanza per l’attuazione della sentenza n. 259/1011.
Il Tar disponeva con sentenza n. 372/2012 l’esecuzione della sentenza e determinava la somma da corrispondere al ricorrente secondo la prospettazione effettuata dal consulente del Comune, ritenendo che, per le aree in esame, “non risulta autorizzabile l’edificazione residenziale” ed, inoltre, non risulta provata dal ricorrente la possibilità di alcuno sfruttamento edificatorio, dovendosi escludere che le stesse possano avere una valutazione economica pari alle aree edificabili”.
A seguito dell’ulteriore inerzia del Comune nel dare attuazione alla sentenza e nel versare l’importo del risarcimento ivi determinato, i ricorrenti propongono appello dinanzi a questo Consiglio per l’annullamento della sentenza n. 372/2012 e l’ottemperanza della sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia.
In particolare contestano la destinazione attribuita alle aree in esame e la conseguente determinazione dell’indennizzo, tenuto conto anche dell’intervenuta introduzione dell’art. 42-bis d.p.r. 327/1990.
Nel giudizio, il Comune benché intimato nel domicilio di primo grado (Segreteria Tar) non si è costituito.
DIRITTO
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.
Appare, infatti, errata la valutazione effettuata dai primi giudici circa la destinazione impressa alle aree in esame e la conseguente determinazione della somma dovuta a titolo risarcitorio.
Difatti, la consulenza di parte del Comune, a cui si attiene la sentenza impugnata per la determinazione dell’indennizzo, ha ritenuto le aree come agricole, quando, invece, come risulta anche dalla documentazione in atti, i terreni sono situati in zona F con destinazione a servizi generali (strade, parcheggi), che, in base all’art. 41-sexies l. n.1150/1942, devono essere necessariamente previsti nelle aree di pertinenza delle nuove costruzione.
Inoltre, la determinazione fatta dal consulente e fatta propria dalla sentenza impugnata deve essere censurata anche perché in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto irragionevole la disposizione di cui all’art 40 d.p.r. 327/2001, poiché nel far riferimento, per le aree agricole e non edificabili, al valore agricolo medio in atto, utilizza un criterio di determinazione dell’indennizzo “del tutto svincolato dalla considerazione dell’effettivo valore di mercato dei suoli medesimi e tale da non assicurare, all’avente diritto, un indennizzo integrale” ( ex plurimis Corte Cost. n. 181/2011; Corte Cost. nn. 348-349/2007).
Difatti, le aree in proprietà del ricorrenti e sulle quali sono state costruite strade e parcheggi sono strettamente funzionali all’impianto di risalita costruito dal Comune (su terreni sempre in parte di proprietà dei ricorrenti), in quanto rientranti nel medesimo progetto di “modifica e potenziamento dell’impianto sciistico di Tarvisio”, approvato con la variante urbanistica n. 26 del 14.01.2002.
La commisurazione del danno derivante dal periodo di occupazione sine titulo deve essere determinato, conformemente ad analoghi precedenti di questa Sezione (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, n. 676/2011), assumendo, come capitale di riferimento, il valore di mercato del bene in ciascun anno del periodo di mancata utilizzazione dello stesso.
Di conseguenza, si rende necessario nominare quale Commissario ad acta ed organo ausiliario del giudice il Prefetto di Trieste o un funzionario da questi all’uopo delegato affinchè provveda, sostituendosi all’Amministrazione comunale, a compiere le attività doverose sulla scorta dei seguenti parametri e, specificamente:
a) a concordare con i ricorrenti la cessione della proprietà delle aree per cui è causa, previo pagamento di un corrispettivo;
b) a quantificare, applicando i criteri fissati nella medesima sentenza da eseguire, la somma da offrire a titolo di risarcimento del danno cagionato dall’illegittima occupazione del suolo.
Si evidenzia altresì che, in alternativa all’accordo traslativo sollecitato nella sentenza da eseguire, il Commissario dovrà valutare anche la possibilità di adottare un decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, disposizione non esistente all’epoca del deposito della sentenza n 259 del 2011 ed entrata in vigore medio tempore: infatti, l’esercizio di tale potere di acquisizione rientra tra le attribuzioni spettanti a titolo originario al Comune, ed è pertanto sempre esercitabile anche indipendentemente dal giudicato formatosi tra le parti.
In questo caso, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale andrebbe determinato in misura corrispondente al valore venale del bene, a norma del comma terzo dell’art. 42-bis, mentre quello non patrimoniale andrebbe forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
Inoltre, per il periodo di occupazione illegittima è computato, a titolo risarcitorio, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore di mercato del bene.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Treviso per la somma determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina l’ottemperanza della sentenza n. 259/2011 del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia e nomina il Commissario ad acta e prescrive le relative modalità ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione comunale appellata alla refusione delle spese ed onorari della presente fase, che liquida complessivamente in euro 2.000,00; pone sin d’ora a carico del Comune le competenze del Commissario ad acta, che verranno liquidate una volta adempiuto all’incarico.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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