Monday 15 October 2012 09:03:26
Provvedimenti Regionali Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
TAR Basilicata
Nel giudizio in esame si controverte delle legittimità dell'ordinanza di demolizione e ripristino di tutte le opere realizzate in difformità della concessione edilizia adottata dal Comune nei confronti del proprietario e dell'usufruttuario di un immobile i quali ritengono di non essere responsabili degli eventuali abusi edilizi affliggenti l’intero fabbricato in quanto lo avrebbero acquistato nell’attuale stato di fatto con la conseguenza che l’unico soggetto autore degli abusi sarebbe invece il costruttore venditore. Il Giudice ha rigettato il ricorso in quanto per costante giurisprudenza (p.e. fra le recenti cfr. TAR Liguria, I, 18/5/2012, n.705) la demolizione, quale misura volta a garantire il ripristino della legalità violata, non opera solo quale sanzione rivolta contro il responsabile dell'abuso, ma legittimamente può essere irrogata nei confronti del proprietario dell'immobile, anche qualora non responsabile dell'abuso, proprio perché il proprietario in tale veste trovasi in una relazione giuridica qualificata con l'immobile oggetto di abuso, che gli consente di attivarsi onde renderlo conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente (T.A.R. Campania-Napoli, VIII, 6.4.2011, n. 1945; T.A.R. Lombardia, IV, 9.3.2011, n. 644; T.A.R. Campania-Salerno, II, 15.2.2006, n. 96; T.A.R. Veneto, II, 9.12.2003, n. 6064). Inoltre, la prevalente giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 27 ottobre 2011 n. 5758; id. 12 aprile 2011, n. 2266; sez. V, 31 marzo 2010, n. 1878; TAR Lombardia, Milano, II, 14/6/2012 n.1656) è incline a ritenere legittimamente applicabili le sanzioni demolitorie nei confronti del proprietario dell'immobile abusivo, non avendo l'amministrazione alcun obbligo di compiere accertamenti giuridici circa l'esistenza di particolari rapporti interprivati, ma solo l'onere di individuare il proprietario catastale (cfr. sulla natura riparatoria - ripristinatoria delle sanzioni amministrative correlate all'abusivismo edilizio, come tali prive del carattere esclusivamente punitivo proprio dei procedimenti sanzionatori considerati dalla L. 689/1981: Cons. di Stato, sez. II, 13 novembre 1996, n. 1026 secondo cui: "la sanzione pecuniaria per abuso edilizio non è retributiva di un comportamento illecito, bensì ripristinatoria dell'ordine urbanistico violato, seppure per equivalente" e pertanto non prevede l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la realizzazione dell’abuso). Ugualmente infondata è poi stata ritenuta la censura sollevata dai ricorrenti in ordine al difetto di motivazione inficiante l’atto impugnato con riferimento al lungo lasso temporale trascorso dalla realizzazione degli abusi e in riferimento all’affidamento degli istanti. E’ “ius receptum” di questo Tribunale che l'ordine di demolizione di opera abusiva, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione e correlativa esplicazione delle ragioni di interesse pubblico attuale e concreto alla demolizione né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, poiché non è ravvisabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il trascorrere del tempo non può legittimare (T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 06 aprile 2011 , n. 159; T.A.R. Basilicata Potenza, 15 febbraio 2006 , n. 96; T.A.R. Basilicata Potenza, 17 luglio 2002 , n. 518).
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