Friday 26 October 2012 16:17:41
Provvedimenti Regionali Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
TAR Calabria
Con il ricorso la ricorrente impugnava gli atti con cui il Comune intimava il pagamento di una serie di somme relative agli oneri ed alle connesse sanzioni relativi alla concessione edilizia, in particolare nella parte in cui vengono irrogate sanzioni. A sostegno della domanda veniva eccepita la prescrizione quinquennale delle somme dovute a titolo di sanzione, intimate nel 2010 e relative a concessione del 2001. Il Giudice rileva che la a determinazione dell'an e del quantum del contributo concessorio non ha natura autoritativa, giacché si tratta di un mero accertamento dell'obbligazione contributiva, effettuato dalla p.a. in base a rigidi parametri prefissati dalla legge e dai regolamenti in tema di criteri impositivi, nei cui riguardi essa è sfornita di potestà autoritative; conseguentemente, la posizione del soggetto nei cui confronti è richiesto il pagamento è di diritto soggettivo, non di interesse legittimo e l'impugnazione del provvedimento del Comune è soggetta all'ordinario termine di prescrizione. Per un altro verso, ai sensi dell'art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689, applicabile ex art. 12 della stessa legge a tutte le sanzioni amministrative di tipo affittivo, il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è di cinque anni, e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr., tra le altre, T.A.R. Basilicata, 39/4/08 n. 141; T.A.R. Campania, Salerno, Sez, II, 22 aprile 2005 n. 647; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 ottobre 2001 n. 1514; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 8 maggio 2006 n. 701 e 8 marzo 2012, n. 600). Applicando tali coordinate al caso di specie, dove pacificamente la intimazione della somma è avvenuta ben oltre il termine quinquennale suddetto, risultano fondati i rilievi formulati da parte ricorrente in merito alla sopravvenuta prescrizione del credito di somme dovute a titolo di sanzioni.
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