Friday 02 November 2012 13:22:07
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Consiglio di Stato
La sentenza in esame viene attenzionata in quanto si premura di enunciare i principi giurisprudenziali consolidati elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo sez. V, 8 giugno 2011, n. 3460; sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8935; sez. II, 11 luglio 2007, n. 624/05, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), secondo cui: a) allorquando viene presentata la domanda di sanatoria, diventano inefficaci i precedenti atti sanzionatori (ordini di demolizione, inibitorie, ordini di sospensione dei lavori); b) conseguentemente, sul piano procedimentale, il comune è tenuto innanzi tutto a esaminare ed eventualmente a respingere la domanda di condono, effettuando, comunque, una nuova valutazione della situazione; c) dal punto di vista processuale, infine, la documentata presentazione di istanza di condono comporta la improcedibilità del ricorso per carenza di interesse avverso i provvedimenti repressivi sopra indicati. Inoltre richiama il Collegio anche i seguenti principi (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79; sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2086; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5232; ad. plen., 22 luglio 1999, n. 20): a) nel processo di impugnazione del diniego di concessione edilizia in sanatoria sono inammissibili le censure che contestino il carattere abusivo del manufatto, atteso che il procedimento per condono, ai sensi della l. n. 47 del 1985, è ad istanza di parte e richiede una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa alla descrizione e collocazione temporale dell’abuso che s’intende sanare, la quale assume carattere e natura di atto confessorio per ciò che concerne la realizzazione dell’abuso e la sua collocazione temporale; b) il diniego di sanatoria delle opere abusive per incompatibilità ambientale è notoriamente frutto di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, tipica manifestazione del potere autoritativo dell’amministrazione che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta abnormità ovvero macroscopico travisamento dei fatti; nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non emerge che sulle aree in questione, già all’epoca della realizzazione degli interventi costruttivi, non vi fossero vincoli; è risultata al contrario, la presenza ab imis di vincolo idrogeologico e ambientale sulle aree di sedime e su quelle immediatamente circostanti come accertato dal verificatore e comprovato da debita certificazione comunale – fidafecente – e dalla stessa documentazione esibita dai ricorrenti (in particolare v. nota Soprintendenza del 1989 cit. – che non appare affatto univoca dal punto di vista oggettivo e soggettivo in quanto si riferisce a generiche aree in proprietà della ditta Italsud e non del signor Santoro, ubicate nella medesima località vallone Cernicchiara -; v. autorizzazione delle opere a sanatoria n. 6022-A del 5 settembre 1990 rilasciata dall’autorità preposta alla gestione del vincolo idrogeologico); c) sui rapporti tra provvedimento di sanatoria edilizia e parere dell’autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico è stato chiarito che l’autorità preposta alla tutela del vincolo deve verificarne la sussistenza con riferimento al momento in cui valuta la domanda di sanatoria poiché oggetto del giudizio è l’attuale compatibilità dei manufatti realizzati abusivamente; tanto anche in relazione ad una domanda di concessione edilizia in sanatoria d’immobile costruito anteriormente all’imposizione del vincolo e, comunque, nell’ipotesi di intervento della determinazione vincolistica in un torno di tempo successivo all’entrata in vigore della legge sul condono; d) il parere negativo espresso dall’autorità preposta alla tutela del vincolo ha valore dirimente impedendo il rilascio del provvedimento di condono.
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