Saturday 11 February 2017 06:43:57
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
nota del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 3.2.2017
« In tema di contenzioso tributario, la circostanza che la trattazione della controversia sia tenuta nella forma della discussione in pubblica udienza, con l'intervento del difensore della parte privata, in assenza della apposita istanza del contribuente, prescritta dall'art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, determina non una mera irregolarità del procedimento, bensì una vera e propria lesione del diritto di difesa dell'Ufficio finanziario, garantito dall'art. 24 Cost., con conseguente nullità dell'udienza di discussione - tenuta senza la rituale partecipazione dell'Ufficio -, nonché della sentenza emessa all'esito della stessa e di ogni altro atto conseguente » Sulla base di tale principio la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza pubblicata in data 3 febbraio 2017 ha accolto il ricorso proposto da un Comune che si doleva della violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33, nonché dell'art. 24 della Costituzione e dei principi fondamentali del giusto processo e del diritto di difesa, in quanto in grado di appello il procedimento era stato trattato in pubblica udienza, anziché in camera di consiglio, in assenza di istanza di almeno una delle parti, con la partecipazione del solo appellato contribuente. La Suprema Corte ha affermato che il legislatore della riforma del processo tributario ha previsto una tendenziale difesa tecnica ed ha assegnato alla parte il diritto di scegliere la discussione orale, senza lasciare al giudice, in presenza di una valida istanza, alcun potere di concedere o di negare la pubblica udienza. Nel caso di specie, quindi, è stata dichiarata la nullità della sentenza emessa in grado di appello in quanto la discussione era avvenuta in pubblica udienza, in assenza della correlativa istanza, ed alla presenza del solo contribuente, con violazione dei diritto di difesa del Comune. Vai alla sentenza
Corte di Cassazione - Civile Sent. Sez. 5 Num. 2887 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICORelatore: DE MASI ORONZO
Data pubblicazione: 03/02/2017
SENTENZA sul ricorso 9867-2011
proposto da: COMUNE DI POTENZA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, ricorrente
contro *; - intimato -
avverso la sentenza n. 39/2010 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA, depositata il 04/03/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI; *
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Potenza, rilevato l'omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta sull'area edificabile, inserita in zona C5A+F14 del PRG, di proprietà di *liquidava l'imposta dovuta in base ai valori unitari determinati con la delibera di approvazione dei valori di mercato delle aree fabbricabili adottata, ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. g), D.Lgs. 504 del 1992, e notificava al contribuente gli avvisi di accertamento n. 26.600/00, di C 763,41 e n. 27.601/01, di C 783,10, rispettivamente per le annualità 2000 e 2001, ai quali veniva allegata la relazione tecnica esplicativa della determinazione del valore delle aree in questione. Detti avvisi erano impugnati dall'*, innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, sul rilievo che il terreno non era utilizzabile a scopi edificatori in mancanza dei richiesti strumenti urbanistici attuativi e che l'irrogazione di sanzioni per ogni distinta annualità ed interessi, relativamente agli anni di cui sopra, era illegittima per avere l'amministrazione comunale approvato i valori delle aree edificabili soltanto con le deliberazioni n. 386 del 16/12/2003 e n. 57 del 17/3/2004, La CTP adita, in parziale accoglimento del ricorso, riteneva non corretto il valore delle aree accertato dal Comune e lo rideterminava in C 12,00/mq. in ragione dell'edificabilità solo potenziale del terreno. La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con sentenza n. 39/3/10, emessa 1'11/2/2010 e depositata il 4/3/2010, respingeva il gravame proposto dal Comune di Potenza e, condividendone le motivazioni, confermava la impugnata decisione di primo grado. Il predetto Comune ricorre per la cassazione della sentenza, con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.; il contribuente non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.p., il Comune di Potenza deduce violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33, nonché dell'art. 24 Cost. e dei principi fondamentali del giusto processo e del diritto di difesa, atteso che in grado di appello il procedimento è stato trattato in pubblica udienza, anziché in camera di consiglio, in assenza di istanza di almeno una delle parti, con la partecipazione del solo appellato contribuente.
Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.p., deduce violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, motivazione insufficiente, erronea ed illogica su punti decisivi della controversia, travisamento dei fatti ed erronea interpretazione delle risultanze acquisite agli atti del giudizio, violazione e mancata applicazione del principio generale, in materia di onere della prova, secondo cui spetta al contribuente dimostrare i fatti che legittimano l'esenzione o la riduzione del tributo, avendo il Giudice di appello dato rilievo alla edificabilità solo potenziale dell'area ed a un'erronea valutazione comparativa, senza considerare che la valutazione delle aree deve essere ancorata alle previsioni urbanistiche vigenti negli anni d'imposta (2000 e 2001) e che nella relazione tecnica posta a base della deliberazione approvativa dei predetti valori, allegata agli avvisi di accertamento, era stata considerata la circostanza che la zona C, sottozona omogenea C5A+F14 di PRG, negli anni in accertamento era priva di strumenti attuativi. Evidenzia, altresì, il ricorrente che non corrisponde al vero la circostanza che la metodologia operativa utilizzata per giungere alla valutazione finale fosse basata su un solo atto, riguardante un terreno situato sull'altro lato della strada, per di più già ricadente in piano attuativo, ricadendo l'area nella stessa sottozona C5A+F14 di PRG priva di strumentazione urbanistica attuativa, essendo stati utilizzati tutti i criteri previsti dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992. L'assorbente questione posta con il primo motivo di ricorso trova soluzione nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui « In tema di contenzioso tributario, la circostanza che la trattazione della controversia sia tenuta nella forma della discussione in pubblica udienza, con l'intervento del difensore della parte privata, in assenza della apposita istanza del contribuente, prescritta dall'art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, determina non una mera irregolarità del procedimento, bensì una vera e propria lesione del diritto di difesa dell'Ufficio finanziario, garantito dall'art. 24 Cost., con conseguente nullità dell'udienza di discussione - tenuta senza la rituale partecipazione dell'Ufficio -, nonché della sentenza emessa all'esito della stessa e di ogni altro atto conseguente » (Cass. n. 14392/2011; conforme n. 3792/2013). Orbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti del giudizio di merito (imposto dalla natura della censura), risulta che, in grado di appello, la discussione è avvenuta in pubblica udienza, in assenza della correlativa istanza, ed alla presenza del solo contribuente, "avv. *, procuratore di se stesso", con violazione dei diritto di difesa del Comune di Potenza e conseguente nullità sia dell'udienza di discussione, che della sentenza emessa all'esito della stessa.
Non v'è dubbio, infatti, che il legislatore della riforma del processo tributario ha previsto una tendenziale difesa tecnica ed ha assegnato alla parte il diritto di scegliere la discussione orale, senza lasciare al giudice, in presenza di una valida istanza, alcun potere di concedere o di negare la pubblica udienza. Il ricorso, dunque, va accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale, anche per le spese del giudizio di legittimità. L'accoglimento del primo motivo è assorbente rispetto all'ulteriore motivo di doglianza.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2017.
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