Sunday 06 March 2016 12:14:35

Provvedimenti Regionali  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Notificazioni degli atti del processo amministrativo: è nulla la notificazione alla persona giuridica se effettuata presso un ufficio che non è sede legale

segnalazione della sentenza del TAR Basilicata sentenza del 3.3.2016 n. 169

Il TAR Basilicata con sentenza del 3.3.2016 n. 169 ha affermato che "ai sensi dell’art. 39, n. 2, cod. proc. amm., le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile." Sulla base di tale premessa il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso gli atti afferenti l'aggiudicazione di una gara comunale per nullità della notificazione in quanto non effettuata presso la sede legale della controinteressata aggiudicataria. Più precisamente, trattandosi di notificazione a persone giuridiche, - precisa il TAR - trova applicazione l’art. 145 cod. proc. civ., secondo cui essa va eseguita presso la “loro sede” mentre nel caso di specie, alla data di spedizione per la rinotificazione del ricorso in questione, la sede legale della società controinteressata era già stata trasferita, per atto pubblico rogato presso la nuova sede legale. Tale variazione di sede è stata iscritta al registro delle imprese. A fronte di ciò, il Collegio ha rilevato come il ricorso risulta essere stato notificato presso una “unità locale” della società ove risulta essere presente un ufficio. Inoltre, dalla relata risulta che l’atto non è stato notificato a persona addetta all’ufficio, bensì “al portiere dello stabile, in assenza del destinatario e delle persone abilitate”. Corollario conseguente è, per il giudicante, la nullità della notificazione, posto che la sede legale della controinteressata è ubicata in luogo differente. Sul punto, il Collegio ha richiamato il costante orientamento secondo il quale le notificazioni alle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 145 c.p.c. deve avvenire nel luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’Ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accertamento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente, non essendo sufficiente il luogo in cui essa abbia un proprio stabilimento e vengano svolte altre attività inerenti all’oggetto sociale (cfr. C.d.S., sez. II, par. 16 novembre 2005 n. 1777; id., sez. V, 20 dicembre 2001, n. 6319; Cass. civ. 28 luglio 2000, n. 9978; id. 18 gennaio 1997 n. 497). Inoltre, in giurisprudenza si è altresì affermato che, ove la notifica venga eseguita in un luogo diverso da quello in cui la società destinataria dell’atto ha la sede legale, quale risultante dalla visura della locale Camera di commercio, e non risultando dalla relata in alcun modo che in tale luogo la società abbia la sua sede effettiva e che colui che ha ricevuto l’atto sia stato incaricato dalla società di riceverlo, è onere della parte attrice, quale soggetto interessato, dimostrare che tale luogo costituisce la sede effettiva della società (cfr. Cass., sez. II civ., 17 dicembre 2012, n. 23200).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 00179/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00778/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 778 del 2015, proposto da: 
- *, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Tripputi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860, n. 2; 

contro

- Comune di Filiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni F. Nicodemo, da intendersi domiciliato, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a) cod. proc. amm., presso la Segreteria di questo Tribunale; 

nei confronti di

- *. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- * s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv, Antonio Donnarumma, da intendersi domiciliata, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale; 

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della determinazione del Comune di Filiano n. 630/2015;

- nel limite dell’interesse, dei verbali della Commissione di gara;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, in quanto ostativo all’accoglimento del ricorso, ivi compreso l'eventuale contratto di appalto, da ritenere, ove stipulato, inefficace ex art.121, lett. c) e d) cod. proc. amm..

- nonché per l’accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara stessa, con espressa richiesta, ove occorra, di subentro all’aggiudicatario.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Filiano e della * s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, n. 1, e 85, n. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il referendario Benedetto Nappi e uditi per le parti gli avvocati Raffaella Donadio per dichiarata delega dell’avv. Tripputi, Giovanni Francesco Nicodemo e Antonio Donnarumma;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con atto spedito per la notificazione in data 4 settembre 2015, depositato il successivo 11 di settembre, la società ricorrente è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti l’aggiudicazione in favore della controinteressata * s.r.l., della “gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo dal 2 marzo 2015 al 30 giugno 2018”.

1.1. In diritto, parte ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del bando di gara e l’eccesso di potere (erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità).

2. Si è ritualmente costituito il Comune di Filiano, eccependo, in rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, nonché, nel merito, la sua infondatezza.

2.1. Le società * s.r.l. e * s.r.l. non si sono costituite in giudizio.

3. Alla camera di consiglio svoltasi il 23 settembre 2015 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato il mancato perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti dell’aggiudicataria, essendo la stessa risultata irreperibile presso il recapito ove è stata dichiarata la sede legale, ed ha chiesto un rinvio al fine di procedere alla rinnovazione della notificazione. Il Presidente, pertanto, ha differito la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 7 ottobre 2015. 

4. Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2015 è stato disposto un ulteriore rinvio, essendo dichiaratamente in corso la nuova notificazione alla * s.r.l..

5. Con ordinanza n. 137/2015, emanata all’esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2015, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata, ritenendosi prevalente, nella comparazione dei contrapposti interessi, quello della stazione appaltante al regolare svolgimento del servizio di refezione, essendo ormai avviato l’anno scolastico.

5.1. Nel contempo il Collegio ha rilevato che il ricorso è stato rinotificato alla predetta * s.r.l. presso un recapito differente rispetto a quello risultante dal provvedimento di aggiudicazione. Pertanto, col medesimo provvedimento è stato disposto un incombente istruttorio a carico della Camera di Commercio di Potenza, al fine di acquisire la c.d. “visura storica” della predetta società * s.r.l. e la copia degli atti concernenti l’eventuale trasferimento della sede legale.

6. L’Ente camerale potentino ha ottemperato a quanto innanzi in data 26 ottobre 2015. 

7. In data 2 dicembre 2015 si è costituita la controinteressata * s.r.l., eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

8. All’udienza pubblica svoltasi il 13 gennaio 2016 il Collegio ha indicato la questione dell’inammissibilità del ricorso per la nullità della notificazione di esso alla società Sistesi s.r.l.. Quindi i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.

9. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.

9.1. Osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 39, n. 2, cod. proc. amm., le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

9.2. Nel caso di specie, trattandosi di notificazione a persone giuridiche, trova applicazione l’art. 145 cod. proc. civ., secondo cui essa va eseguita presso la “loro sede”.

9.3. Ora, dalla documentazione acquisita all’esito del disposto incombente istruttorio si evince che, alla data di spedizione per la rinotificazione del ricorso in questione (25 settembre 2015), la sede legale della ripetuta società * era già stata trasferita, per atto pubblico rogato in data 24 settembre 2015, presso la nuova sede legale di *. Tale variazione di sede è stata iscritta al registro delle imprese in data 16 ottobre 2015, risultando presso il predetto registro, fino a tale ultima data, la sede legale sita *.

9.4. A fronte di ciò, il ricorso risulta essere stato notificato presso una “unità locale” della società * s.r.l. sita in * alla via * n. 120, ove risulta essere presente un ufficio. Inoltre, come si evince dalla relata, l’atto non è stato notificato a persona addetta all’ufficio, bensì “al portiere dello stabile, in assenza del destinatario e delle persone abilitate”.

9.5. Trattasi, quindi, di notificazione nulla, posto che la sede legale della controinteressata è ubicata in luogo differente. Sul punto, il Collegio richiama il costante orientamento secondo il quale le notificazioni alle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 145 c.p.c. deve avvenire nel luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’Ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accertamento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente, non essendo sufficiente il luogo in cui essa abbia un proprio stabilimento e vengano svolte altre attività inerenti all’oggetto sociale (cfr. C.d.S., sez. II, par. 16 novembre 2005 n. 1777; id., sez. V, 20 dicembre 2001, n. 6319; Cass. civ. 28 luglio 2000, n. 9978; id. 18 gennaio 1997 n. 497).

9.6. Peraltro, in giurisprudenza si è già condivisibilmente affermato che, ove la notifica venga eseguita in un luogo diverso da quello in cui la società destinataria dell’atto ha la sede legale, quale risultante dalla visura della locale Camera di commercio, e non risultando dalla relata in alcun modo che in tale luogo la società abbia la sua sede effettiva e che colui che ha ricevuto l’atto sia stato incaricato dalla società di riceverlo, è onere della parte attrice, quale soggetto interessato, dimostrare che tale luogo costituisce la sede effettiva della società (cfr. Cass., sez. II civ., 17 dicembre 2012, n. 23200). Onere che nel caso di specie risulta del tutto disatteso.

10. Dalla nullità della rinnovata notificazione discende l’inammissibilità del ricorso.

11. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016, con l’intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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