Thursday 26 January 2012 09:23:50
Provvedimenti Regionali Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
TAR Lazio
Anche se la normativa edilizia non prevede l’istituto della concessione edilizia a termine, tuttavia, secondo un consolidato orientamento nella materia, il rilascio di tale titolo può essere vincolato a specifiche prescrizioni e condizioni; si tratta, pertanto, di verificare, da un lato, se sia possibile che la condizione riguardi il termine finale di efficacia del provvedimento, e, dall’altro, se, in caso contrario, dalla violazione dell’eventuale divieto consegua la nullità della detta clausola temporale, ma con salvezza per il residuo del provvedimento concessorio da ritenersi a validità ed efficacia a tempo indeterminato. Il Collegio ritiene che quando la condizione della temporaneità sia apposta alla concessione edilizia riguardi in realtà opere precarie che, per varie e diversificate ragioni, possano essere erette soltanto in alcuni periodi dell’anno o soltanto per un arco temporale limitato, allora si è in presenza di un provvedimento atipico di per sé non illegittimo; si tratta, nella sostanza, di concessione avente ad oggetto opere per loro natura e destinazione di carattere precario e quindi durata limitata e predeterminata. In passato vi sono state aperture al riguardo (T.A.R. Puglia – Bari, sez. II, sent. n. 1281 del 28 settembre 1994) essendosi affermato che la “concessione edilizia in precario” costituisce provvedimento atipico utilizzato dalle amministrazioni comunali per assentire opere per loro natura e destinazione di durata limitata e predeterminata, non conformi alla destinazione urbanistica della zona, giustificabile solo proprio in relazione al carattere di precarietà dell’opera ed alla sua modesta consistenza, sì da non assurgere a vera e propria modificazione del territorio; peraltro, l’istituto della concessione in precario andrebbe ritenuto ammissibile solo se previsto dalle norme di piano regolatore, nei limiti, con i presupposti e nei termini che tali norme pongono, salvo i casi che la precarietà stessa costituisca giudizio di non rilevanza urbanistica dell’opera. Nel caso di specie nulla è detto al riguardo della compatibilità (o, al contrario, dlel’eventuale contrasto) con le prescrizioni di piano e deve, pertanto, ritenersi che non vi fossero ostacoli in tal senso; l’amministrazione comunale, nel caso in esame, ha autorizzato la realizzazione di una scala per un arco temporale puntualmente limitato al solo fine di venire incontro alle esigenze manifestate dall’interessato ma con la riserva di potere effettuare un ripensamento al riguardo, avendo espressamente previsto modalità costruttive tali da consentire l’agevole ed immediata rimozione della stessa. Peraltro, anche a seguire la tesi che esclude la configurabilità di concessione edilizie temporanee deve, comunque, concludersi che la eventuale prescrizione nello specifico apposta non sarebbe nulla ai sensi degli invocati articoli 1354 e 1355 c.c. per contrarietà con norme imperative - e, in quanto tale, ab origine improduttiva di effetti e da considerarsi come mai apposta alla concessione stessa -, in quanto la stessa giurisprudenza in materia, richiamata dalla difesa della ricorrente, riconosce come, in tal caso, si tratti di condizioni appunto illegittime, e non nulle; con la conseguenza che, nella specie, una tale condizione illegittima e direttamente lesiva avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata da parte dell’interessata.
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