Monday 12 May 2014 16:32:03

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Processo elettorale: inammissibile l'appello depositato oltre le ore 12:00 del secondo giorno dalla pubblicazione della sentenza

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9.5.2014

Nella vicenda giunta all'attenzione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato l’oggetto del giudizio è costituito dal provvedimento di ricusazione di una lista dalla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Algua. L’impugnata sentenza ha accolto il ricorso presentato dalla lista esclusa. Le ricorrenti amministrazioni hanno proposto appello con atto depositato presso la segreteria della V sezione, in formato cartaceo, il giorno 8 maggio 2014 alle ore 16,10. Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’irricevibilità dell’appello per essere stato tardivamente depositato, in formato cartaceo, in data 8 maggio 2014, oltre il termine perentorio di 2 giorni sancito dall’art. 129, co. 8, lett. c), cod. proc. amm. atteso che, anche nello speciale rito elettorale preparatorio, il deposito da eseguirsi a pena di decadenza è quello in formato cartaceo, deposito che deve avvenire, giusta la norma sancita dall’art. 4, commi 1, 3 e 4, disp. att. cod. proc. amm., in conformità all’orario di apertura al pubblico della segreteria del Consiglio di Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 83 del 20 settembre 2010 fermo restando, in ogni caso, l’onere di <<…depositare gli atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito>> (cfr., negli esatti termini, fra le tante Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2013, n. 2570; sez. V, 11 febbraio 2013, n. 787, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74 e 129, co. 6 e 9, cod. proc. amm.). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale* del 2014, proposto da:

U.T.G. - Prefettura di Bergamo Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bergamo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

contro

Pier Angelo Acerbis, , Raffaella Bordogna, Luigi Marconi, Giacomo Milesi, Maria Nella Marcori, Nicole Merelli, Andrea Bonini, Catia Ghirardi, Sara Micheli e Sirio Grigis, rappresentati e difesi dall’avv. Gabriele Pafundi, presso lo stesso elettivamente domiciliati in Roma, alla viale Giulio Cesare , n. 14a/4;; 

nei confronti di

Comune di Algua; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00474/2014, resa tra le parti, concernente ammissibilità candidatura di Pier Angelo Acerbis alla carica di sindaco e della relativa lista progetto comune - elezioni amministrative del 25 maggio 2014 presso il Comune di Agua;

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pier Angelo Acerbis;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Visto l’art. 129, co. 6 e 9, c.p.a. in base al quale il giudizio, anche in sede di appello, avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni regionali <<…è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie>>;

Preso atto che:

a) l’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento di ricusazione di una lista dalla competizione elettorale prevista nel giorno 25 maggio 2014 per il rinnovo del consiglio comunale di Algua;

b) l’impugnata sentenza ha accolto il ricorso presentato dalla lista esclusa, compensando fra le parti le spese di lite;

c) le ricorrenti amministrazioni hanno interposto appello con atto depositato presso la segreteria della V sezione, in formato cartaceo, il giorno 8 maggio 2014 alle ore 16,10;

Considerato che:

e) il Collegio deve rilevare d’ufficio l’irricevibilità dell’appello per essere stato tardivamente depositato, in formato cartaceo, in data 8 maggio 2014, oltre il termine perentorio di 2 giorni sancito dall’art. 129, co. 8, lett. c), cod. proc. amm. atteso che, anche nello speciale rito elettorale preparatorio, il deposito da eseguirsi a pena di decadenza è quello in formato cartaceo, deposito che deve avvenire, giusta la norma sancita dall’art. 4, commi 1, 3 e 4, disp. att. cod. proc. amm., in conformità all’orario di apertura al pubblico della segreteria del Consiglio di Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 83 del 20 settembre 2010 fermo restando, in ogni caso, l’onere di <<…depositare gli atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito>> (cfr., negli esatti termini, fra le tante Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2013, n. 2570; sez. V, 11 febbraio 2013, n. 787, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74 e 129, co. 6 e 9, cod. proc. amm.);

f) sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Alessandro Pajno, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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