Monday 12 May 2014 20:33:35
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9.5.2014
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l'appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Prime cure ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Sassari che ha disposto, con riferimento all'elezione del Consiglio comunale di Sassari indetta per il giorno 25 Maggio 2014 di ricusare la lista denominata " Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro - UDC Sardegna”, collegata al candidato sindaco Rosanna Arru. Il provvedimento impugnato è stato adottato in ragione della tardiva presentazione, da parte di tutti i candidati presenti nelle liste, delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 12 del d.lgs n. 235/2012. Le valutazioni che hanno determinato il rigetto dell'appello sono le seguenti: - le autodichiarazioni relative all’insussistenza di condizioni di incandidabilità, prescritte dall’art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, sono state prodotte in data 27 aprile 2014, separatamente dalle dichiarazioni di accettazione depositate il precedente 26 aprile, ultimo giorno assegnato dall’ art. 32 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 per la presentazione delle liste e dei relativi allegati; -le autodichiarazioni in esame risultano quindi prodotte in violazione sia della prescrizione formale che ne impone la presentazione “unitamente” alle dichiarazioni di accettazione delle candidature sia del termine fissato dall’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 per la presentazione delle liste e dei relativi allegati (“ore dodici del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione”); - detto ultimo termine va considerato perentorio in quanto assolve alla fondamentale funzione di consentire la corretta organizzazione dell’attività preordinata allo svolgimento della competizione elettorale, garantendo che la documentazione indispensabile ai fini della partecipazione sia depositata per tempo onde consentire alla Commissione un corretto e tempestivo governo delle operazioni preliminari alle elezioni; - l’obbligo di esclusione dei candidati per i quali non siano state prodotte dette dichiarazioni è vieppiù corroborato dall’esplicita previsione recata in tal senso dall’art. 12, comma 2, del d.lgs n. 235/2012; - non risulta suscettibile di condivisione la tesi secondo cui le dichiarazioni de quibus potrebbero essere presentate, ai sensi dell’art. 12, comma 2, cit, entro il termine previsto per l’ammissione delle liste, in quanto la norma riferisce il termine in esame all’esercizio, da parte della competente Commissione elettorale, del potere di esclusione, non già all’attività imposta ai presentatori della lista ai fini della produzione dei documenti in esame; -non è utilmente invocabile neanche la facoltà di integrazione contemplata dall’ultimo comma del citato art. 33 del d.lgs. n. 570/1960, riferibile alle sole ipotesi di mere irregolarità relative a documenti comunque presentati in termini e non estensibile alla mancata produzione di documenti richiesti, a pena di esclusione, in sede di presentazione delle liste (cfr., con riguardo all’analogo caso dell’ omessa produzione della dichiarazione di cui all’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, Consiglio Stato, Sez. V 17 maggio 1996, n. 574, secondo cui detta lacuna implica la nullità insanabile della candidatura incompleta; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 1994, n. 410); -non depone, infine, a sostegno delle doglianze articolate dagli appellanti il richiamo alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23, relativa all’omessa allegazione alla lista dei certificati elettorali dei presentatori, posto che la ratio del decisum, incentrata sul’autonoma acquisibilità di documenti già in possesso dell’amministrazione, non è estensibile al diverso caso della tardiva produzione di un documento che, sulla scorta di un’attività non surrogabile e priva di equipollenti, deve essere formato dal privato e indirizzato all’amministrazione entro un termine perentorio. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale* del 2014, proposto da:
Antonio Mario Salvatore Aiello, Pasqualino Federici, Bettino Arru e Ottaviano Canalis, rappresentati e difesi dagli avv.ti Bettino Arru, Andrea Manzi, Pasqualino Federici, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri 5;
contro
U.T.G. - Prefettura di Sassari;
nei confronti di
Commissione Elettorale Circondariale di Sassari Per Le Elezioni Amministrative del 25/05/2014;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n. 00316/2014, resa tra le parti, concernente ricusazione della lista "Unione dei democratici cristiani e democratici di centro udc Sardegna" - elezioni amministrative per il Comune di Sassari
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 9 maggio 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Bettino Arru, Andrea Manzi e l'avvocato dello Stato Massimo Santoro;
Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Sassari di cui al verbale n. 10 del 26/28 Aprile 2014, comunicato il 28 Aprile 2014, che ha disposto, con riferimento all'elezione del Consiglio comunale di Sassari indetta per il giorno 25 Maggio 2014 di ricusare la lista denominata " Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro - UDC Sardegna”, collegata al candidato sindaco Rosanna Arru;
Rilevato che il provvedimento impugnato è stato adottato in ragione della tardiva presentazione, da parte di tutti i candidati presenti nelle liste, delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 12 del d.lgs n. 235/2012;
Ritenuto che l’appello non è meritevole di positiva valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:
- le autodichiarazioni relative all’insussistenza di condizioni di incandidabilità, prescritte dall’art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, sono state prodotte in data 27 aprile 2014, separatamente dalle dichiarazioni di accettazione depositate il precedente 26 aprile, ultimo giorno assegnato dall’ art. 32 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 per la presentazione delle liste e dei relativi allegati;
-le autodichiarazioni in esame risultano quindi prodotte in violazione sia della prescrizione formale che ne impone la presentazione “unitamente” alle dichiarazioni di accettazione delle candidature sia del termine fissato dall’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 per la presentazione delle liste e dei relativi allegati (“ore dodici del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione”);
- detto ultimo termine va considerato perentorio in quanto assolve alla fondamentale funzione di consentire la corretta organizzazione dell’attività preordinata allo svolgimento della competizione elettorale, garantendo che la documentazione indispensabile ai fini della partecipazione sia depositata per tempo onde consentire alla Commissione un corretto e tempestivo governo delle operazioni preliminari alle elezioni;
- l’obbligo di esclusione dei candidati per i quali non siano state prodotte dette dichiarazioni è vieppiù corroborato dall’esplicita previsione recata in tal senso dall’art. 12, comma 2, del d.lgs n. 235/2012;
- non risulta suscettibile di condivisione la tesi secondo cui le dichiarazioni de quibus potrebbero essere presentate, ai sensi dell’art. 12, comma 2, cit, entro il termine previsto per l’ammissione delle liste, in quanto la norma riferisce il termine in esame all’esercizio, da parte della competente Commissione elettorale, del potere di esclusione, non già all’attività imposta ai presentatori della lista ai fini della produzione dei documenti in esame;
-non è utilmente invocabile neanche la facoltà di integrazione contemplata dall’ultimo comma del citato art. 33 del d.lgs. n. 570/1960, riferibile alle sole ipotesi di mere irregolarità relative a documenti comunque presentati in termini e non estensibile alla mancata produzione di documenti richiesti, a pena di esclusione, in sede di presentazione delle liste (cfr., con riguardo all’analogo caso dell’ omessa produzione della dichiarazione di cui all’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, Consiglio Stato, Sez. V 17 maggio 1996, n. 574, secondo cui detta lacuna implica la nullità insanabile della candidatura incompleta; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 1994, n. 410);
-non depone, infine, a sostegno delle doglianze articolate dagli appellanti il richiamo alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23, relativa all’omessa allegazione alla lista dei certificati elettorali dei presentatori, posto che la ratio del decisum, incentrata sul’autonoma acquisibilità di documenti già in possesso dell’amministrazione, non è estensibile al diverso caso della tardiva produzione di un documento che, sulla scorta di un’attività non surrogabile e priva di equipollenti, deve essere formato dal privato e indirizzato all’amministrazione entro un termine perentorio;
Ritenuto, in definitiva, che, alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso debba essere respinto e che, tuttavia, ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spesse di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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