Sunday 28 October 2012 11:56:58

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Nel processo amministrativo la legittimazione all'appello va individuata in base al criterio della soccombenza

Consiglio di Stato

La giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis, Sezione VI, 31 maggio 2008, n. 2624), ha più volte affermato, con indirizzo che il Collegio condivide, che nel processo amministrativo la legittimazione all'appello va individuata in base al criterio della soccombenza, nel senso che essa deve essere riconosciuta alle parti che dalla sentenza di primo grado ricevono un effetto giuridico sfavorevole; per conseguenza, nel caso di pronuncia di accoglimento del ricorso di primo grado e di annullamento dell'atto impugnato, la detta legittimazione spetta non solo all'Autorità emanante, ma anche a chi è portatore di una posizione sostanziale differenziata, diretta a sostenere l'atto annullato, anche in assenza dei presupposto per qualificare tale parte come controinteressato (negli stessi termini C. di S., III, 6 giugno 2011, n. 3372; V, 12 ottobre 2009, n. 6258). Secondo l’orientamento sopra richiamato, quindi, è legittimato all’appello chiunque abbia subito la lesione, giuridicamente qualificata, ad un bene della vita da parte della sentenza di primo grado. Ovviamente, è onere dell’appellante dimostrare l’esistenza di tale presupposto. Di conseguenza, ove la legittimazione ad appellare non emerga con immediata evidenza ed in ogni caso in cui questa, come nella presente controversia, sia contestata, spetta all’appellante l’onere di dimostrare su quali elementi questa si basi.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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