Monday 04 August 2014 16:37:10

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi: nell'impugnazione delle decisioni della Commissione la determinazione della competenza territoriale del TAR va individuata con riferimento al provvedimento in ordine al quale e' stato proposto ricorso alla Commissione e non alla decisone di quest'ultima

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 31.7.2014

Nella sentenza in esame la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha evidenziato come la giurisprudenza, in tema di impugnative delle decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (in particolare, T.A.R. Veneto, 13 ottobre 2011 n. 1557), abbia individuato il criterio per la determinazione della competenza territoriale in analogia a quanto valevole in altri casi di procedimento giustiziale interno alla stessa amministrazione (e in particolare, facendo perno sulla giurisprudenza resa nei casi di impugnazione di decisione su ricorsi gerarchici, come in Consiglio di Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5920; id., sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 723; id., sez. IV, 28 novembre 1994, n. 973). Nel dettaglio, si è ritenuto che la competenza territoriale del T.A.R. vada ritenuta con riferimento al provvedimento avverso il quale è stato proposto ricorso alla Commissione per l'accesso, e non con riferimento alla decisione di quest'ultima, che non costituisce l'atto conclusivo del procedimento, ma un rimedio di tipo giustiziale cui seguono ulteriori fasi procedimentali. Pertanto, essendo fondante il provvedimento amministrativo a monte, il riferimento normativo applicabile è dato dall’art. 13, recante “Competenza territoriale inderogabile” del codice del processo amministrativo che, al secondo periodo del primo comma, recita: “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.” Nel caso in esame, peraltro, il primo giudice, pur avendo cognizione della su indicata giurisprudenza, ha ritenuto di non doverne fare uso in quanto “tale principio non può trovare applicazione laddove – come nella fattispecie in esame – viene in rilievo non già un profilo relativo al rapporto sostanziale dedotto (accesso rispetto ad un determinato atto emanato dalla Autorità locale) quanto, piuttosto, un vizio proprio del procedimento dinanzi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che si è riverberato sull’atto conclusivo del procedimento stesso.” Osserva tuttavia la Sezione come la soluzione adottata sia assolutamente incompatibile con il piano ordinamentale. Dal punto di vista del rispetto della norma di legge, non è dato rinvenire nella disciplina processuale un aggancio argomentativo che consenta di radicare la competenza in funzione della tipologia di vizio lamentato, in quanto il sistema costruito nel capo IV del libro I del codice si fonda su elementi dell’atto gravato (autorità emanante, luogo degli effetti, soggetti destinatari) oggettivamente percepibili e non condizionati dalle scelte difensive delle parti. Dal punto di vista dell’efficienza del sistema, la modalità usata dal T.A.R. si presta ad una indicazione della competenza territoriale a geometria variabile, in quanto collegata all’accoglimento o meno delle istanze della parte ricorrente, che non si concilia con le esigenze di certezza e di celerità del rito dell’accesso. Conclusivamente, va accolta l’eccezione, ritualmente proposta a norma dell’art. 15, comma 1 secondo periodo, del codice del processo amministrativo, di incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. del Lazio, dovendosi indicare come giudice di prime cure competente il T.A.R. della Lombardia. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso in appello n. *del 2014, proposto da

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

 

contro

Chopard Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Elisa Burlamacchi, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso l’avv. Giuseppe Pecorilla in Roma, via della Scrofa n. 64, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta _;

nei confronti di

Automobil Club di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 10330 del 2 dicembre 2013, resa tra le parti e concernente il diniego di accesso ai documenti amministrativi e al contratto di concessione d'uso del marchio Freccia rossa / Mille miglia

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Chopard Italia s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Fedeli e l'avv. Burlamacchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 262 del 2014, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 10330 del 2 dicembre 2013 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Chopard Italia s.r.l. per l'annullamento della decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 18/04/13, con cui è stato accolto il ricorso avverso il diniego sulla domanda di accesso ai documenti presentata dal sig Butturini.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso che, con lettera raccomandata A/R del 1 febbraio 2013, pervenuta all’Automobile Club di Brescia (AC Brescia) in data 8 febbraio 2013, il socio Eligio Buttarini aveva richiesto di poter estrarre copia ovvero prendere visione del contratto stipulato da AC Brescia e Chopard Italia S.r.l. in data 6 maggio 2010 ed avente ad oggetto la concessione d’uso del marchio Freccia Rossa/Mille Miglia.

In particolare, nella lettera il socio specificava che la visione e l’acquisizione del suddetto documento sarebbe stata necessaria al fine di ottenere una completa informazione in vista dell’Assemblea dei soci relativa all’approvazione del bilancio 2012.

Con nota dell’11 marzo 2013, AC Brescia, in persona del Direttore, comunicava al sig. Buttarini il proprio diniego all’accesso, sulla base della carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo al socio richiedente.

In data 5 aprile 2013, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri riceveva il ricorso ex art. 25, comma 4, L. n. 241/1990 presentato dal sig. Buttarini avverso il diniego opposto da AC Brescia, provvedendo a darne comunicazione del ricorso ad AC Brescia in data 9 aprile 2013.

Con lettera protocollata in data 2 maggio 2013, pervenuta ad AC Brescia in data 13 maggio 2013, la Commissione trasmetteva in allegato al socio istante e ad AC Brescia, la decisione adottata nella seduta del 18 aprile 2013, nella quale la medesima ha ritenuto applicabile al capo di specie il capo V della L. n. 241/1990 ed aveva riconosciuto in capo al sig. Buttarini, in quanto socio al quale è sottoposta l’approvazione del bilancio, un interesse qualificato ad acquisire la documentazione oggetto dell’accesso. La Commissione, pertanto, invitava AC Brescia a riesaminare la vicenda.

Nella nota di comunicazione della decisione, la Commissione, altresì, chiedeva all’AC Brescia di informare la Commissione stessa circa le determinazioni assunte ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990 e dell’art. 12, comma 9, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Con lettera del 28 maggio 2013, AC Brescia comunicava a Chopard di dover procedere con l’accesso sulla base dell’intervenuta decisione della Commissione.

Il giorno seguente, 29 maggio 2013, AC Brescia, pertanto, comunicava al sig. Buttarini il proprio consenso all’accesso, dandone comunicazione nello stesso giorno anche alla Commissione.

In data 3 giugno 2013, Chopard inviava una lettera A/R ad AC Brescia, nella quale ribadiva la propria opposizione all’accesso alla luce della clausola di riservatezza inserita dalle parti nel contratto dalle stesse sottoscritto. Nella lettera si specificava che, oltre al fatto che la Commissione non ha ordinato ad AC Brescia di procedere con l’accesso, ma unicamente di “riesaminare la questione”, verificando la sussistenza di situazioni idonee ad escludere l’accesso ex art. 24 L. n. 241/1990, non poteva ritenersi prevalente l’interesse del socio rispetto agli interesse delle parti contrattuali salvaguardati dalla clausola di riservatezza. Nella stessa sede, quindi, Chopard diffidava AC Brescia dal porre in essere attività che comportino la divulgazione di tale documentazione.

A sua volta il sig. Buttarini diffidava AC Brescia, chiedendo di potere esercitare il diritto di accesso entro il 18 giugno 2013.

Con lettera protocollata del 19 giugno 2013, AC Brescia, pertanto, comunicava al proprio socio ed a Chopard di accogliere l’istanza di accesso del sig. Buttarini in quanto il diritto di accesso esercitato da costui “trova diretto fondamento nella norma di legge” ed ancora poiché questi “non può, in virtù del rapporto associativo, essere considerato terzo rispetto alle parti del contratto”.

A seguito, tuttavia, della proposizione da parte di Chopard del ricorso introduttivo del presente giudizio, AC Brescia ha ritenuto opportuno, con nota del 28 giugno 2013, “rinviare ogni determinazione definitiva in merito all’istanza di accesso del sig. Buttarini all’esito della decisione del TAR Lazio sul ricorso presentato da Chopard”.

Deduce il ricorrente in primo grado la illegittimità della decisione della Commissione per l’accesso ai documenti resa in data 18 aprile 2013 e le conseguenti note dell’AC Brescia per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Costituitesi in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi e l’AC Brescia deducendo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del TAR Lazio e, nel merito, la infondatezza del ricorso, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure proposte, sottolineando l’illegittimità dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione alla mancata corretta instaurazione del contraddittorio.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, ribadendo la propria posizione in merito all’incompetenza territoriale del T.A.R. del Lazio e alla infondatezza nel merito.

Nel giudizio di appello, si è costituita Chopard Italia s.r.l. Automobil Club di Brescia, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Dopo un primo rinvio dato all’udienza del giorno 1 aprile 2014, all’udienza in camera di consiglio del 6 maggio 2014, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello è fondato e merita accoglimento nei limiti della proposta eccezione d’incompetenza territoriale.

2. - Occorre evidenziare come la giurisprudenza, in tema di impugnative delle decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (in particolare, T.A.R. Veneto, 13 ottobre 2011 n. 1557), abbia individuato il criterio per la determinazione della competenza territoriale in analogia a quanto valevole in altri casi di procedimento giustiziale interno alla stessa amministrazione (e in particolare, facendo perno sulla giurisprudenza resa nei casi di impugnazione di decisione su ricorsi gerarchici, come in Consiglio di Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5920; id., sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 723; id., sez. IV, 28 novembre 1994, n. 973).

Nel dettaglio, si è ritenuto che la competenza territoriale del T.A.R. vada ritenuta con riferimento al provvedimento avverso il quale è stato proposto ricorso alla Commissione per l'accesso, e non con riferimento alla decisione di quest'ultima, che non costituisce l'atto conclusivo del procedimento, ma un rimedio di tipo giustiziale cui seguono ulteriori fasi procedimentali. Pertanto, essendo fondante il provvedimento amministrativo a monte, il riferimento normativo applicabile è dato dall’art. 13, recante “Competenza territoriale inderogabile” del codice del processo amministrativo che, al secondo periodo del primo comma, recita: “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.”

Nel caso in esame, peraltro, il primo giudice, pur avendo cognizione della su indicata giurisprudenza, ha ritenuto di non doverne fare uso in quanto “tale principio non può trovare applicazione laddove – come nella fattispecie in esame – viene in rilievo non già un profilo relativo al rapporto sostanziale dedotto (accesso rispetto ad un determinato atto emanato dalla Autorità locale) quanto, piuttosto, un vizio proprio del procedimento dinanzi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che si è riverberato sull’atto conclusivo del procedimento stesso.”

Osserva tuttavia la Sezione come la soluzione adottata sia assolutamente incompatibile con il piano ordinamentale. Dal punto di vista del rispetto della norma di legge, non è dato rinvenire nella disciplina processuale un aggancio argomentativo che consenta di radicare la competenza in funzione della tipologia di vizio lamentato, in quanto il sistema costruito nel capo IV del libro I del codice si fonda su elementi dell’atto gravato (autorità emanante, luogo degli effetti, soggetti destinatari) oggettivamente percepibili e non condizionati dalle scelte difensive delle parti. Dal punto di vista dell’efficienza del sistema, la modalità usata dal T.A.R. si presta ad una indicazione della competenza territoriale a geometria variabile, in quanto collegata all’accoglimento o meno delle istanze della parte ricorrente, che non si concilia con le esigenze di certezza e di celerità del rito dell’accesso.

Conclusivamente, va accolta l’eccezione, ritualmente proposta a norma dell’art. 15, comma 1 secondo periodo, del codice del processo amministrativo, di incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. del Lazio, dovendosi indicare come giudice di prime cure competente il T.A.R. della Lombardia.

3. - L’appello va quindi accolto, nei limiti dell’eccepita incompetenza territoriale. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa (così da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l’appello n. 262 del 2014 e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 10330 del 2 dicembre 2013, dichiara l’incompetenza territoriale del T.A.R. per il Lazio e indica come giudice competente il T.A.R. della Lombardia, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

 

 

Goffredo Zaccardi, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Michele Corradino, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08

Area Funzioni locali – Segretari comunali e provinciali - Trattamento economico – Retribuzione di posizione Segretari comunali e provinciali

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su quantificazione della retribuzione di posizione spettante al segretario collocato in posizione di disponibilità.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48

Balneari: il Consiglio di Stato annulla la sospensione del Bando del litorale romano

Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31

AREA SANITA’ 2019-2021 - Quesito su ricostituzione del rapporto di lavoro e corretta applicazione dell’art. 18 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su casistiche e presupposti che consentono il superamento dei valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:03:19

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:46:37

RELAZIONI SINDACALI – Quesito su individuazione dei soggetti titolati ad indire l’assemblea sindacale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:45:40

AREA FUNZIONI LOCALI – Quesito su attuale applicabilità del cd. “galleggiamento”

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:33:32

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top