Saturday 23 February 2013 10:18:57

Provvedimenti Regionali  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Monopoli di Stato: E' illegittimo il diniego all'accesso agli atti amministrativi anche se l’interessato non può più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale in quanto l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio

TAR Lazio

Nel giudizio in esame la British American Tobacco Italia s.p.a si duole del diniego opposto dai Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) all'accesso dei "documenti di accompagnamento accise” (c.d. modello DAA), relativi alle merce oggetto di furto, richiamati nella nota n. 5252/2004 impugnata innanzi al TAR con giudizio tutt'ora pendente. Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che l’interesse all’accesso ai documenti amministrativi, così come è disegnato dall’art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, anche successivamente alle modifiche intervenute nel 2005 (per effetto della legge 11 febbraio 2005 n. 15) e nel 2009 (per effetto della legge 18 giugno 2009 n. 69) è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo; cosicché la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti del procedimento oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti. Il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve quindi ritenersi consentito anche se l’interessato non può più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio (Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2006 n. 6440). Con l’introduzione dell’azione a tutela dell’accesso, il legislatore ha, infatti, inteso assicurare all’amministrato la trasparenza della Pubblica amministrazione, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo; l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi viene elevato a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l’attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo. Ove poi il diritto di accesso sia strumentale alla tutela della propria situazione giuridica o finalizzato a far valere in sede amministrativa i propri interessi attraverso la partecipazione al procedimento (cfr., al riguardo, Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3147), l’amministrazione cui è richiesto l’accesso documentale non ha alcuna facoltà di scrutinio sulla fondatezza o meno dell’eventuale giudizio già intrapreso o da intraprendersi ad iniziativa della parte richiedente l’accesso (cfr. TAR Lazio, Sez. III-quater, 12 agosto 2009 n. 8176). Come pure è irrilevante che la richiesta sia preordinata all'utilizzazione degli atti in un giudizio nel quale sussistono comunque i poteri istruttori del giudice (Consiglio Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5752). E’ stato infatti da tempo osservato che poiché il diritto di accesso gode di un sistema autonomo di protezione giurisdizionale, rispetto ad esso, la pendenza di un altro giudizio, avente ad oggetto principale la “situazione legittimante”, lungi dall’essere fattore preclusivo, è piuttosto indice sintomatico della correttezza dell’interesse ad agire (Cass., SS.UU., 28.5.1998, n.5292), dovendo ritenersi conclamata la sussistenza di una posizione qualificata ai fini dell’accesso alla documentazione richiesta. Sulla scorta di tali coordinate interpretative, nel caso di specie, debbono ritenersi del tutto irrilevanti le affermazioni, contenute nel diniego impugnato, relative al carattere, asseritamente definitivo, del provvedimento del 2004, come pure quelle relative al venir meno dell’attualità dell’interesse all’accesso per effetto del pagamento dell’imposta dovuta. Del pari inconferenti sono le argomentazioni della difesa erariale circa inammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo incardinato nel 2004 (tuttora pendente), sulla pretesa infondatezza della successiva istanza di rimborso, nonché quelle relative alla asserita inammissibilità del ricorso attualmente pendente innanzi alla competente Commissione tributaria. Per converso, il Collegio reputa che Bat abbia un interesse personale “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata” ad accedere alla documentazione richiesta. Tale interesse, risulta invero sufficientemente differenziato, nonché qualificato, sotto diversi e concorrenti profili derivanti: - dal rapporto, rilevante ai fini amministrativi e tributari, intercorrente tra Bat e AAMS, ; - dalla documentata esistenza di un contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa e tributaria; - dall’inerenza della documentazione richiesta a tale rapporto e al contenzioso che ne è successivamente scaturito. Nel provvedimento di rigetto, si legge poi che “gli atti ai quali si chiede l’accesso, in quanto documenti amministrativi di accompagnamento di spedizioni di tabacchi lavorati da codesta società, in gran parte nel corso dell’anno 2002, sono atti formati da codesta società medesima ai sensi dell’art. 15 del d.m. 22 febbraio 1999, n. 67, soggetti quindi all’obbligo di conservazione previsto dall’art. 12, comma 2, del medesimo decreto, per i dieci anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario”. Al riguardo, nel ricorso, non vengono svolte specifiche censure. L’inesistenza di uno specifico mezzo di gravame, tuttavia, non preclude al Collegio di scrutinare anche siffatta motivazione, essendo noto che il rimedio giurisdizionale oggi disciplinato dall’art. 116 del Codice del processo amministrativo, si configura come una vera e propria azione di accertamento del diritto (cfr. Cons. St., A.P. n. 6/2006), affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett. a) n. 6 del c.p.a.). Come noto, non solo l’attività puramente autoritativa, ma tutta l’attività funzionale alla cura di interessi pubblici è sottoposta all’obbligo di trasparenza e di conoscibilità da parte degli interessati, inclusi gli atti disciplinati dal diritto privato (Cons. St., A.P., 22.4.1999, n. 4). Tuttavia, per quanto concerne gli atti provenienti (anche) dai privati, l’accesso in tanto è consentito in quanto si tratti di atti utilizzati ed in qualche modo rilevanti nell’iter del procedimento e non già di atti solo occasionalmente detenuti dall’amministrazione (Cons. St, sez. V, 11 marzo 2002, n. 1443, nonché sez. VI, sentenza n. 191 del 22.1.2001). Peraltro, nell’ambito degli atti privati utilizzati ai fini dell’attività amministrativa occorre distinguere quelli che sono gli atti di soggetti terzi, da quelli che sono atti propri del soggetto richiedente l’accesso. Per questi ultimi, dopo un iniziale orientamento propenso a negare l’accesso (cfr. la sentenza n. 1443/2002, cit.), il Consiglio di Stato ha affermato il diverso principio secondo cui il diniego di accesso risulta “inutilmente penalizzante per la parte e contrario ai doveri di collaborazione che comunque devono sussistere fra i diversi soggetti coinvolti nell’esercizio della funzione pubblica. E ciò anche quando la richiesta di accesso (o di copia degli atti), evidentemente ritenuta dalla parte necessaria, risulti dovuta ad eventuale negligenza nella conservazione di copia degli atti presentati”. Il Consiglio ha soggiunto che, in tale evenienza, l’amministrazione può comunque richiedere al privato i costi sostenuti per l’attività ostensiva, la quale - pur non essendo stata la parte pienamente diligente - risulta comunque necessaria per la cura degli interessi di quest’ultima (Cons. St., sez. IV, sentenza 7.2.2011, n. 810).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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