Saturday 23 February 2013 20:50:46
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
Consiglio di Stato
In base all’indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia di accordi di programma, qualora questi comportino varianti urbanistiche, l’accordo di programma sottoscritto dal Sindaco non acquista efficacia se non è approvato dal competente Consiglio Comunale nel termine di decadenza di trenta giorni ex art. 34, d.lgs. nr. 267 del 2000; con la conseguenza che, essendo nelle more dell’approvazione l’accordo di programma inefficace e non esecutivo, il termine per la sua impugnazione decorre, ove non sia necessaria la notifica individuale, dalla pubblicazione della delibera consiliare, ferma restando la necessità di impugnare contestualmente anche l’accordo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2005, nr. 6467; id., 9 ottobre 2002, nr. 5365). Da questi principi ben potrebbe desumersi la carenza di autonoma lesività nel mero verbale di una Conferenza di servizi istruttoria, dovendo le relative determinazioni essere recepite nell’accordo di programma e nei successivi atti amministrativi di approvazione di esso. E, difatti, l’orientamento largamente prevalente – anche in relazione all’assetto normativo anteriore alle modifiche intervenute dal 2005 in poi sugli artt. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, nr. 241 (non applicabili ratione temporis alla fattispecie che qui occupa) – attribuisce alle determinazioni della Conferenza natura meramente endoprocedimentale, desumendone che esse vanno impugnate unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento in cui si inseriscono (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, nr. 5921; id., 31 gennaio 2011, nr. 712; id., 9 novembre 2010, nr. 7981; id., 3 dicembre 2009, nr. 7570; id., 11 novembre 2008, nr. 5620). Parte appellata contesta siffatte conclusioni, appellandosi a un pur esistente (ancorché minoritario) indirizzo che riconosce il carattere autonomamente lesivo, e quindi l’autonoma impugnabilità, del verbale conclusivo della Conferenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, nr. 3361); e tuttavia, anche a voler seguire questa impostazione le conclusioni non mutano se non sul piano nominalistico, dovendo addivenirsi a declaratoria di improcedibilità del ricorso, piuttosto che di sua inammissibilità. E difatti, anche a convenire sull’autonoma lesività delle determinazioni della Conferenza di servizi, non v’ha dubbio, per quanto si è fin qui osservato, che la loro definitività è condizionata dal loro recepimento negli atti conclusivi del procedimento (id est, nell’accordo di programma e nei relativi atti approvativi), ben potendo accadere che per qualsiasi motivo l’accordo non venga sottoscritto, o comunque che il deliberato della Conferenza non sia recepito in un formale ed efficace provvedimento conclusivo. Ne discende, per converso, che laddove tale provvedimento vi sia esso va necessariamente a sua volta impugnato, comportando l’omissione di tale adempimento l’improcedibilità della precedente impugnativa (alla stessa stregua di quanto avviene, ad esempio, per l’impugnativa dell’aggiudicazione provvisoria di una gara d’appalto che non sia seguita da quella dell’aggiudicazione definitiva).
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