Sunday 10 March 2013 15:55:16

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: per individuare la soglia di sbarramento del 3% di cui al comma 7 dell’art. 73 D.lgs n. 267/2000 devono intendersi per “voti validi”, tutti i voti validi espressi per l’elezione a sindaco e non solo quelli ottenuti delle liste

Consiglio di Stato

La questione sottoposta all’esame del Consiglio di Stato concerne la esatta interpretazione ed applicazione del comma 7 dell’art. 73 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, disciplinando l’elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti stabilisce testualmente “Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenute al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia”. In particolare, secondo la tesi dell’appellante, i “voti validi”, in relazione ai quali deve calcolarsi la soglia del 3%, ai fini dell’ammissione delle liste all’assegnazione dei seggi, sarebbero soltanto quelli ottenuti dalle liste in competizione (voti validi di lista) e non già tutti quelli espressi per l’elezione del sindaco, come erroneamente ritenuto dall’ufficio elettorale, risultando altrimenti stravolta la logica stessa del voto disgiunto, che caratterizza in modo peculiare il sistema di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ammettendo l’espressione da parte dell’elettore, su di un’unica scheda, di due voti, non necessariamente coerenti (per il candidato sindaco e per una lista ad esso collegata); sempre secondo l’appellante, infatti, dovrebbe distinguersi tra scheda valida (quella che contiene almeno un voto valido) e voti validi di lista, solo questi ultimi utilizzabili per l’assegnazione dei seggi, tanto più che, diversamente opinando (cioè aderendo alle conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici), nel caso di voto espresso solo per un candidato sindaco, ma per una lista ad esso non collegata, la volontà dell’elettore sarebbe macroscopicamente disattesa, perché il suo voto sarebbe comunque conteggiato tra i voti di lista e sarebbe considerato ai fini della distribuzione dei seggi. La Sezione ha osservato che tale tesi non trova alcun fondamento normativo ed anzi è smentita dal tenore letterale e dalla ratio delle disposizioni che regolano la fattispecie in esame. Al riguardo occorre evidenziare che, sebbene effettivamente, quanto ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) disciplini separatamente l’elezione del sindaco (art. 72) da quella del consiglio comunale (art. 73), è anche vero che il terzo comma dell’art. 72 dispone testualmente che “ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste”, aggiungendo immediatamente dopo che “ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo” e che il terzo comma dell’art. 73 altrettanto puntualmente stabilisce che “il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3, dell’art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta”. In effetti la necessità di disciplinare separatamente l’elezione del sindaco da quella del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti risiede nelle evidenti peculiarità dei relativi procedimenti, ma a ciò non consegue che l’elezione del sindaco e quella del consiglio comunale diano luogo a due diversi e separati “momenti elettorali”: esse, al contrario, traggono origine da un “unico fatto”, cioè dall’esercizio del diritto di voto da parte dell’elettore, che avviene nella stessa unità di tempo e di luogo e che è “unico” (art. 72, comma 3; art. 73, comma 3), ancorché possa concretamente esplicitarsi in due particolari manifestazioni di “voto congiunto” e di “voto disgiunto”. Dal tenore letterale delle ricordate disposizioni e dalla unicità del voto, pur essa normativamente sottolineata, emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, che è stato lo stesso legislatore che, nel prevedere la possibilità del voto disgiunto (art. 72, comma 3) e nel precisare (art. 73, comma 3) le modalità di espressione del “voto di lista”, ai sensi dell’art. 72, a far coincidere i “voti validi”, tutti quelli espressi per l’elezione del sindaco, con quelli cui fa riferimento il settimo comma dell’articolo 73 per la determinazione della soglia del 3% per l’ammissione delle liste all’assegnazione dei seggi: ciò in definitiva è la logica e necessaria conseguenza dell’unicità del voto e dell’unicità della modalità di esercizio del diritto di voto da parte dell’elettore. Sotto altro concorrente profilo aggiunge il Collegio che non può sottacersi che, anche a voler prescindere dalla considerazioni svolte in ordine alla rilevanza del tenore letterale delle disposizioni normative in questione, la necessità di intendere per “voti validi”, in relazione ai quali individuare la soglia di sbarramento del 3% di cui al comma 7 dell’art. 73, tutti i voti validi espressi per l’elezione a sindaco (e non solo quelli ottenuti delle liste) è del tutto coerente con l’esigenza di evitare la frammentazione della rappresentanza politica all’interno dei singoli consigli comunali, favorendo la governabilità degli enti stessi, atteggiandosi pertanto come strumento di concreta attuazione del principio maggioritario cui è ispirato il sistema elettorale delineato nel testo unico degli enti locali. Considerare infatti rilevanti ai fini dell’individuazione della soglia di sbarramento in questione i soli voti riportati dalle singole liste (indipendentemente dall’obiettiva problematicità della sua corretta determinazione e dalla macroscopica contraddittorietà che gli effetti di una simile operazione sul relativo tessuto normativo, in cui, come si è avuto modo di accennare, per le liste si fa riferimento, ex art. 73, comma 5, alla cifra elettorale), abbassando evidentemente l’entità dei voti di cui tener conto, favorirebbe proprio la frammentazione della rappresentanza politica fra le singole liste in competizione, incidenza sulla forza e sul valore dell’elezione (diretta) del sindaco e menomando la stessa governabilità dell’ente, valori invece prevalenti secondo il legislatore. Ciò senza contare che la ricostruzione fornita dall’appellante dimentica, come opportunamente sottolineato dalla difesa dell’amministrazione comunale, che a ciascun candidato sindaco non eletto spetta un seggio di consigliere comunale (a condizione che la lista o il gruppo di liste a lui collegate abbiano ottenuto almeno un seggio, C.d.S., 17 aprile 2002, n. 2009; 4 maggio 2001, n. 2519), il che conferma ulteriormente l’intimo collegamento che sussiste tra l’elezione del sindaco e quella del consiglio comunale, fondato proprio sull’unicità del voto.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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