Wednesday 10 April 2013 19:13:01
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
Consiglio di Stato
Ai sensi dell’art. 83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, aggiunto dall’art. 2 L. 23 dicembre 1966 n. 1147 (le cui norme procedurali sono state tenute ferme dall’art. 19, ultimo comma, L. 6.12.1971 n. 1034, per i giudizi in materia di operazioni elettorali comunali, provinciali e regionali) – poi abrogato dal d.lgs. n. 104/2010 - può proporre impugnazione contro le operazioni per l’elezione dei consiglieri comunali “qualsiasi cittadino elettore del Comune o chiunque altro vi abbia diretto interesse”. La disposizione è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che l’impugnazione può essere proposta non solo dai cittadini elettori, in quanto portatori dell’interesse generale del corpo elettorale, ma anche dai candidati non eletti che hanno un personale e diretto interesse alla modifica del risultato elettorale (Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 1996, n. 259). Ma la posizione del candidato è indubbiamente diversa da quella del cittadino elettore sia per legittimazione che per interesse ad agire, in quanto il primo fa valere l’interesse proprio a ricoprire l’incarico elettivo mentre il secondo esercita una vera e propria azione popolare di tipo correttivo nell’interesse generale. In materia di contenzioso elettorale è affermato il principio secondo cui l’attore popolare ha facoltà di proporre gravame anche quando non sia stato parte nella precedente fase di giudizio, proprio perché colui che sperimenta l’azione popolare agisce uti civis e non uti singulus, ossia nell’interesse generale del buon andamento della P.A., onde si giustifica la fungibilità processuale dei soggetti legittimati all’appello ai sensi degli artt. 82/2 e 83/12 D.P.R. n. 570/1960 e successive modificazioni (Cons. Stato, Sez. V, nn. 4001/2001, 1150/1996, 790/1996, 92/1994, 912/1991, 526/1989 e 861/1966).
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