Friday 12 April 2013 22:46:34

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

E' legittima la sottoposizione di un intero territorio comunale a vincolo paesaggistico, quando il relativo provvedimento si basa su concreti e specifici indici “dell’interesse paesistico dominante”, che riguardi la specificità dei luoghi

Consiglio di Stato

Nel giudizio in esame il Ministero per i Beni e le attività culturali impugna la sentenza del giudice di primo grado che n accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Irsia ha annullato il decreto n. 10 del 7 marzo 2011, del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici che dichiarava l'intero territorio del Comune di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, lettera d), del d. Lgs. 42 del 2004, sottoponendolo ai vincoli ed alle previsioni contenute nella parte terza del predetto decreto. Il consiglio di Stato ha accolto l'appello rilevando che ai sensi del combinato disposto dell’art.117, secondo comma, lettera s), e dell’art. 9, secondo comma, della Costituzione, la tutela del paesaggio è affidata alla competenza esclusiva della Stato mentre è attribuita alla legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) la valorizzazione dei beni ambientali (per tutte, vedi la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2001, nonché Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 535). La giurisprudenza costituzionale ha rilevato, altresì, che “il paesaggio non dev’essere limitato al significato di bellezza naturale, ma va inteso come complesso dei valori inerenti al territorio” (Corte Cost., 7 novembre 1994, n. 379) e conseguentemente come bene “primario” ed “assoluto” (Corte Cost., 5 maggio 2006, nn. 182 e 183) necessitante di una tutela unitaria e supportata pure da competenze regionali, sempre nell’ambito di standard stabiliti a livello statale (Corte Cost., 22 luglio 2004, n. 259). Nel contesto normativo così delineato si inserisce la disposizione di cui all’art. 138, comma 3, del d. Lgs. n. 42 del 2004 (nel testo introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.Lgs. n. 63 del 2008), in applicazione del quale si è svolto il procedimento in esame, secondo cui “è fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata, che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136”. Le Amministrazioni appellanti rilevano, innanzitutto, che non è condivisibile la decisione del giudice di prime cure che, accogliendo il terzo motivo del ricorso di primo grado proposto dal Comune di Irsina, ha ritenuto che il decreto di apposizione del vincolo sull’intero territorio comunale non si baserebbe “argomenti e valutazioni” idonee a giustificare una scelta di tal fatta, ravvisando nello stesso una motivazione insufficiente ed illogica. Il motivo d’appello è fondato, sicché vanno respinte le corrispondenti censure di primo grado. Per la pacifica giurisprudenza, che il Collegio condivide e fa propria, è legittima la sottoposizione di un intero territorio comunale a vincolo paesaggistico, quando il relativo provvedimento si basa su concreti e specifici indici “dell’interesse paesistico dominante”, che riguardi la specificità dei luoghi (cfr.Cons. Stato, Sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4429). Nel caso in esame, il decreto di apposizione del vincolo n. 10 del 2011 ed i documenti ad esso allegati - con una motivazione ampia, puntuale ed articolata - hanno evidenziato l’esistenza di caratteri unitari e del tutto singolari sotto il profilo naturalistico-ambientale, tali da far ragionevolmente rientrare l’intero territorio comunale di Irsina in un ambito complessivamente meritevole della protezione di cui all’art. 136, lettera d), del d. Lgs. n. 42 del 2004. Infatti, con una motivazione approfondita, gli atti impugnati in primo grado hanno evidenziato le caratteristiche complessive della zona da sottoporre a vincolo, la natura omogenea ed inalterata del paesaggio agrario lucano ivi riscontrabile ed alla “scenografia paesisticamente unitaria” del territorio comunale irsinese, in tutte le sue parti, sia meridionali che settentrionali. I riferimenti all’abitato di Irsina, alle case coloniali della Riforma Fondiaria, al Borgo Taccone ed all’antico tracciato ferroviario e cioè a situazioni ricomprese nella parte settentrionale del territorio, contenute nei citati documenti, confermano le caratteristiche unitarie del territorio stesso. L’Amministrazione competente alla imposizione del vincolo paesaggistico - nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica - ben può individuare l’intero territorio comunale come meritevole di protezione, sulla base di una adeguata motivazione, senza isolare singole aree: la relativa valutazione, in quanto tale, è insindacabile da parte del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4429 e Cons. Stato, Sez. IV, 20 marzo 2006, n. 1470).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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