Wednesday 10 October 2012 12:12:52
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Consiglio di Stato
Nella controversia in esame giunge alla decisione del Consiglio di Stato il ricorso proposto dall'appellante la quale era risultata prima classificata nel concorso per un posto da dirigente indetto dall’Autorità portuale di Cagliari avverso la sentenza del T.A.R. della Sardegna con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla seconda classificata nell’ambito del medesimo ricorso e, per l’effetto, sono stati annullati gli atti con cui l’appellante era stata ammessa al concorso in questione. In particolare per quanto qui interessa viene in considerazione il motivo di appello con il quale viene dedotta la carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo in considerazione della natura di enti pubblici economici delle Autorità portuali. Il Consiglio di Stato ha sul punto, per contro, affermato la natura di enti pubblici non economici delle autorità portuali, con la conseguenza che le procedure concorsuali da esse indette rientrino nell’ambito della giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi del comma 4 dell’articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Al riguardo, militano nel senso di escludere la natura di enti pubblici economici un elemento di carattere formale e uno di carattere sostanziale. Quanto al profilo formale, mette conto richiamare la previsione di cui al comma 993 dell’articolo 1 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, la quale afferma expressis verbis la natura giuridica di enti pubblici non economici delle Autorità portuali. Ora, è noto che, dal momento che l’individuazione di un soggetto quale Ente pubblico economico postula un’operazione qualificatoria talvolta estremamente complessa e nel cui ambito occorre operare una sintesi fra elementi spesso eterogenei e di carattere non univoco, la qualificazione formale contenuta in atti aventi forza di legge assume un valore determinante al fine di ammettere o di escludere l’effettiva natura del soggetto di cui si discute. Quanto, poi, ai profili sostanziali della questione, si osserva che, pur nella varietà ed eterogeneità degli indici rivelatori che nel corso degli anni sono stati enucleati al fine di individuare la natura di ente pubblico economico, appare condivisibile – e meritevole di applicazione nel caso in esame – il decisivo criterio in base al quale tale natura può essere affermata solo laddove l’attività del soggetto di cui si discute venga svolta per fini di lucro e in regime di concorrenza con soggetti privati, e non anche in tutti i casi in cui il soggetto in questione operi sulla base di un (sostanzialmente indeterminato) criterio di imprenditorialità, ovvero sulla base di criteri di oggettiva economicità. Ebbene, impostati in tal modo i termini concettuali della questione, si ritiene di escludere il carattere di enti pubblici economici in capo alle Autorità portuali sul decisivo rilievo per cui esse operano – sì – in base a criteri di oggettiva economicità, ma non perseguono istituzionalmente alcun fine di lucro, né operano – a ben vedere – su mercati contendibili. Al contrario, ai sensi della l. 28 gennaio 1984, n. 94 tali autorità svolgono attività di affidamento e controllo delle attività finalizzate alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale. Inoltre, i compiti istituzionalmente demandati alle autorità portuali ai sensi della richiamata norma primaria (es.: indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali) risultano più agevolmente ascrivibili a funzioni di regolazione e controllo sull’attività di erogazione di servizi contendibili sul mercato, che non ascrivibili essi stessi all’ambito delle attività volte alla produzione e allo scambio di beni e servizi. Deve, conseguentemente, essere riconfermata la natura di enti pubblici non economici delle Autorità portuali e, conseguentemente, riaffermata la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla vicenda di causa.
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