Sunday 10 January 2021 06:54:28
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 11.12.2020
E’ legittimo il giudizio di non idoneità nell'ambito della procedura selettiva per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, reso per la presenza di un “tatuaggio (in fase di rimozione) su parte del corpo non coperta dall’uniforme”, a nulla rilevando che era stato intrapreso un percorso di rimozione chirurgica, e ciò in quanto l’esame del possesso dei requisiti, ai fini dell’applicabilità delle fattispecie cd “escludenti”, è sottoposto al principio del tempus regit actum a garanzia della par condicio dei partecipanti alla procedura selettiva.
Ha chiarito la Sezione che la tabella 1, punto 2, lett. b), allegata all’art. 3 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198 prevede che i tatuaggi (anche in fase di rimozione) e gli esiti cicatriziali in genere (derivanti da qualunque causa se “estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche” della cute) sono sempre causa di inidoneità, qualora: a) indipendentemente dalla dimensione o dal soggetto rappresentato, si trovino “nelle parti del corpo non coperte dall'uniforme” (dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate o utilizzabili nell'ambito del servizio); b) a prescindere dalla collocazione in parti del corpo non coperte dall’uniforme, “per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”. Si tratta di un approdo esegetico coerente, per altro, con gli orientamenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato formatisi prima della riforma del 2019 (cfr. ex plurimis sez. IV, 10 giugno 2013, n. 3153; sez. II, parere 18 aprile 2013, n. 2080/11; sez. IV, 24 gennaio 2012, n. 316; sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 504).
Nel caso sottoposto alla Sezione la Commissione ha verbalizzato che il tatuaggio era in corso di rimozione, ma probabilmente la relativa attività chirurgica, al momento in cui la candidata veniva esaminata, si trovava ad uno stadio tale da non impedire la corretta visuale del figurato ritratto sulla pelle. Altrimenti opinando, i componenti della Commissione medica non avrebbero potuto descrivere esattamente cosa vedevano in quel preciso momento davanti ai loro occhi. La maglietta della candidata lasciava scoperta l’area del braccio interessata dal tatuaggio. Anche in questo caso, la circostanza è stata ammessa dalla stessa ricorrente e risulta dalla sentenza impugnata, ove si precisa che in effetti il tatuaggio fuoriesce dall’uniforme estiva, anche se a seconda della posizione del braccio lo stesso quasi non si intravede. Il verbale è un atto pubblico, assistito da fede pubblica fino a querela di falso; non risulta (o almeno di ciò non vi è prova in atti) che sia stata proposta la querela di falso, pertanto le descrizioni e le affermazioni ivi contenute, che il pubblico ufficiale afferma essere avvenute o compiute in sua presenza da egli stesso o dai terzi ivi presenti, devono essere considerate come ‘verità storica’, non contestabile quanto all’effettivo loro accadimento fenomenico.
Infine, non è decisivo che sia stato intrapreso un percorso di rimozione chirurgica: l’esame del possesso dei requisiti, ai fini dell’applicabilità delle fattispecie cd “escludenti”, è sottoposto al principio del tempus regit actum a garanzia della par condicio dei partecipanti alla procedura selettiva; non ammette ripetizioni nel tempo, se non stricto sensu sul presupposto della certezza della immodificabilità della situazione: nella procedura chirurgica di rimozione del tatuaggio, tale immodificabilità è assente per definizione, essendo le sedute preordinate a conseguire il risultato finale della sua elisione.
Non si ravvisa alcuna contraddizione logica tra la (scrupolosa) affermazione verbalizzata dalla Commissione medica circa la rimozione in atto del tatuaggio e la (altrettanto scrupolosa) verbalizzazione delle dimensioni di cm 8,5, visibile dalla uniforme estiva di servizio indossata dalla candidata, perché le due sedute di rimozione non sono state sufficienti ad eliminare la figura.
Se hai già aderito:
altrimenti per accedere ai servizi:
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Sunday 23 November 2025 22:21:28
La Settima Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 21 novembre 2025 ribadisce che con riferimento al tempo intercorso...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 21/11/2025 Pres. Marco Lipari - Est. Marco Morgantini, n. 9128
Giustizia e Affari Interni - Sunday 23 November 2025 22:11:24
Costituisce un’ipotesi di nullità della sentenza, che giustifica l'annullamento con rinvio, il difetto assoluto di motivazione che ric...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 21/11/2025 Pres. Rosanna De Nictolis - Est. Sebastiano Zafarana, n. 9134
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Sunday 23 November 2025 22:03:14
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nella fascia di rispetto autostradale il vincolo...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 21/11/2025 Pres. Vincenzo Neri - Est. Maurizio Santise, n. 9108
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Sunday 23 November 2025 21:51:14
Ai membri delle commissioni di concorso si applica l’elenco tassativo di cause di astensione obbligatoria di cui all’art. 51 c.p.c.. La...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 21/11/2025 Pres. Michele Corradino - Est. Nicola D’Angelo, n. 9121
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Sunday 23 November 2025 21:18:18
Interessante sentenza é stata pubblicata dal Consiglio di Stato che procede ad analizzare il paradigma normativo di riferimento su cui verte...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 21/11/2025 Pres. Rosanna De Nictolis - Est. Angelo Roberto Cerroni, n. 9101
Giustizia e Affari Interni - Sunday 23 November 2025 21:03:22
In tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 l’Amministrazione gode di un ampio...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 21/11/2025 Pres. Michele Corradino - Est. Raffaello Scarpato, n. 9124
Giustizia e Affari Interni - Sunday 23 November 2025 20:53:27
In ordine alla produzione documentale il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 25 novembre 2025 ha ribadito che, pur dovendo in via...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21/11/2025 Pres. Giancarlo Montedoro - Est. Gudrun Agostini, n. 9078
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Sunday 23 November 2025 20:29:19
La questione centrale sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato concerne l’interpretazione della legge 17 agosto 1942 n. 1150, a...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 21/11/2025 Pres. Vincenzo Neri - Est. Emanuela Loria, n. 9114
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Sunday 23 November 2025 19:56:09
“La giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione hanno chiarito che costituisce “credito di lavoro” non solo...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21/11/2025 Pres. Giancarlo Montedoro - Est. Lorenzo Cordí, n. 9084
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Sunday 23 November 2025 19:44:02
La Terza Sezione del Consoglio nella sentenza depositata in data 21 novembre 2025 ha statuito che “Nel corso del procedimento di verifica del...
segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 21/11/2025 Pres. Rosanna De Nictolis - Est. Angelo Roberto Cerroni, n. 9120