Sentenze della Corte costituzionale e della Corte dei conti.
Corte costituzionale, sentenza n. 4 del 23 gennaio 2014
La Corte stabilisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2 della legge n. 23/2014 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale) della regione autonoma Friuli–Venezia Giulia. La norma suddetta stabiliva che ai direttori generali che decadono dall’incarico venisse corrisposto un compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dell’incarico, ponendosi in contrasto con l’art. 81 Cost. che stabilisce che ogni legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Infatti, per la maggiore spesa derivante dalla disposizione contestata, non vi è nella legge alcuna disposizione che consenta di individuarne le modalità di copertura.
Corte costituzionale, sentenza n. 17 del 31 gennaio 2014
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge n. 71/2012 della regione Abruzzo. In particolare dell’art. 2 comma 5 che prevede che i dirigenti delle aziende regionali per il diritto allo studio universitario (Aziende DSU) ai quali non sia stato rinnovato o attribuito l’incarico, vengano considerati in esubero. Conseguentemente, con autonoma disciplina, la Regione regola il passaggio diretto di tale personale dalla azienda regionale alla Regione stessa. Trattasi di un trasferimento unilaterale di personale dirigente e la norma incide su un istituto, la mobilità, che afferisce alla disciplina del rapporto di lavoro, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in tale materia, come disposto dall’art. 117 comma 2 lett. l) della Carta costituzionale. Ugualmente illegittimi sono i commi 6 e 7 dell’art. 2 che dispongono che, in caso di assenza o impedimento del dirigente, le relative funzioni siano attribuite al funzionario in grado più elevato, con anche l’attribuzione del trattamento economico spettante al dirigente. Si tratta, dicono i giudici, di una ipotesi di assegnazione di personale ad altre mansioni, con modificazione temporanea del contenuto della prestazione lavorativa. Pertanto si rientra nuovamente nella materia del rapporto di lavoro e quindi dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.
Sentenza Corte cost. n.17-2014
Corte costituzionale, sentenza n. 19 dell’11 febbraio 2014
La sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 comma 9 della l. n. 10/1992 della Provincia autonoma di Bolzano che prevede, per il personale che svolge funzioni dirigenziali a titolo di reggenza, il raddoppio della misura prevista per la trasformazione dell’indennità di funzione in assegno personale pensionabile. La disposizione si pone infatti in contrasto con l’art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010, norma di coordinamento della finanza pubblica. Parimenti incostituzionale viene dichiarato l’art. 7 comma 1 della l. n. 1/2011 che prevede che per gli enti pubblici di cui all’art. 79 del DPR n. 670 del 31/8/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) la denuncia alla Corte dei conti, relativamente ad ipotesi di responsabilità amministrativa del personale pubblico, non vada effettuata fino al raggiungimento della soglia valoriale prescritta in tale legge. A tale proposito dicono i giudici: “Questa Corte ha chiarito, con ragionamento valevole anche per le Regioni ad autonomia speciale, che, con riferimento alla responsabilità amministrativa e contabile, nessuna fonte regionale potrebbe introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia non disciplinata dagli istituti di autonomia speciale e riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell’art. 11 comma secondo, lett. l) Cost.”.
Sentenza Corte cost. n.19-2014
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, sentenza n. 9 del 14 gennaio 2014
Pubblico impiego – dirigenti regionali - indennità coordinamento dirigenti – illegittimità.
La Corte interviene sulla indebita corresponsione a dirigenti regionali di somme a titolo di “indennità di coordinamento”, evidenziando l’illiceità della spesa sostenuta dalla Regione risultando palesemente contra legem, in quanto non trova fondamento in alcuna norma di legge, o di contratto collettivo, dato che le figure di coordinamento, così come delineate dalla delibera di Giunta, non implicano il raggiungimento di risultati, ma lo svolgimento di mere attività già ricomprese nelle ordinarie mansioni dirigenziali per le quali vige il principio della onnicomprensività del trattamento economico e contestualmente il divieto di corrispondere ulteriori remunerazioni per funzioni già ricomprese in quelle dirigenziali. Pertanto i giudici opportunamente ribadiscono i consolidati principi che governano il sistema retributivo della dirigenza pubblica, sussunti nella disciplina concernente la contrattazione collettiva relativa alla dirigenza riferita al quadriennio 1998/2001 quali il principio della omnicomprensività della retribuzione dirigenziale, i principi della tipicità e della tassatività dell’indennità volte a remunerare le prestazioni accessorie come definite dalla contrattazione collettiva nazionale ed il principio della retribuzione di risultato all’esito di processi di valutazione dei risultati dell’attività dirigenziale, in relazione ad obiettivi stabiliti chiari e concreti misurabili sulla base di specifici indicatori di performance.
Sentenza Corte conti Emilia Romagna n. 9-2014
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 61 del 10 febbraio 2014
Enti locali non rispettosi patto stabilità - obbligo assunzioni categorie protette.
La Corte si esprime in relazione all’obbligo, cui sono tenuti anche gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, di effettuare assunzioni di lavoratori appartenenti a categorie protette, limitatamente alla quota di legge. Ribadisce una posizione favorevole in base ad un consolidato orientamento (ex plurimis deliberazione n. 168/2012 stessa sez.) che sottolinea la particolare tutela del diritto del disabile, connotata dall’essere anche presidiata da una sanzione in caso di violazione dell’obbligo di assunzione, e ad un recente intervento legislativo (art. 7,comma 6, d.l. 101/2013 convertito con modificazioni dalla l. 125/2013) in base al quale “le amministrazioni procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente”.
Parere Corte conti Lombardia n.61-2014
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, sentenza n. 26 del 21 gennaio 2014
Affidamento incarichi esterni – illegittimità per mancanza dei requisiti.
La Corte è chiamata a valutare i profili di responsabilità in relazione all’affidamento di un incarico esterno di collaborazione coordinata e continuativa; nel caso di specie condanna i dirigenti responsabili per violazione dei principi normativi e giurisprudenziali vigenti e contestualmente ribadisce l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato della magistratura contabile. Rileva la violazione dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 che, come è stato ripetutamente affermato, attribuisce la facoltà per le pubbliche amministrazioni di affidare il perseguimento di determinate finalità all’opera di soggetti esterni dotati di “particolare e comprovata specializzazione” e conferisce all’istituto natura di eccezionalità, potendovi ricorrere solo in presenza di situazioni particolari e contingenti, nel rispetto di tutti i presupposti imposti dalla legge quali “la straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare, la carenza di strutture e/o di personale interno idoneo a soddisfare il carattere limitato nel tempo, l’oggetto circoscritto della consulenza, la conformità ai criteri di economicità dell’azione amministrativa e ai principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost.(Corte conti sez. III centrale appello n. 306/2010; n. 263/2008; sez I centr. appello n. 263/2008; sez. Veneto n. 471/2010). Inoltre il dettato normativo di riferimento aggiunge un ulteriore requisito, che l’incaricato esterno sia un esperto della materia la cui competenza deve risultare provata ovvero emergente da dati oggettivi”.
Pertanto, alla luce dei principi della consolidata giurisprudenza contabile formatasi in materia, che ha fornito un indubbio supporto ermeneutico, i giudici deducono che solo in situazioni straordinarie è possibile ricorrere ad incarichi esterni di alta professionalità e tali condizioni vanno valutate caso per caso attraverso l’esame della motivazione del provvedimento, che deve essere congrua ed esauriente (rinvio a Corte conti sez. controllo Toscana 6/2005).
Sentenza Corte conti Veneto n.26-2014
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