Wednesday 23 May 2012 09:34:34

Provvedimenti Regionali  Giustizia e Affari Interni

Condanne della P.A. ex art. 114 c.p.a.: confermato l'orientamento giurisprudenziale che nega l’applicazione della penalità di mora nell’ipotesi in cui l’esecuzione del giudicato consista nel pagamento di una somma di denaro

TAR Lazio

Sin dalle prime applicazioni dell'art. 114 c.p.a., con il quale e' stato introdotto nel processo amministrativo l’istituto della“penalità di mora” (o astreinte, per affinità con l’istituto regolato dall’art. 911 del Code de justice administrative francese) si va formando un orientamento giurisprudenziale, il quale nega l’applicazione della penalità di mora nell’ipotesi in cui l’esecuzione del giudicato consista nel pagamento di una somma di denaro (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater 31 gennaio 2012, n. 1080). Tale soluzione fa riferimento all’inciso, contenuto nell’art. 114, c.p.a., per cui la sanzione de qua si applica “salvo che ciò sia manifestamente iniquo”, “e se non sussistono ragioni ostative”: proprio facendo leva sulla “manifesta iniquità”, si afferma come l’obbligo, oggetto di domanda giudiziale di adempimento, è esso stesso di natura pecuniaria, e, in caso di ritardo nel suo adempimento, è già assistito per legge dall’obbligo accessorio degli interessi legali.Orbene, ritiene il Collegio di confermare tale orientamento, rinviando per ulteriori puntualizzazioni, alla sentenza 29 dicembre 2011, n. 10305, di questa Sezione: interpretazione più convincente, allo stato, della diversa ricostruzione dell’istituto, per cui la somma stabilita a titolo di penalità di mora non andrebbe corrisposta al ricorrente-creditore, poiché ciò non è affatto previsto dalla disposizione, la quale si limita a stabilire che il giudice la fissa su richiesta di parte, senza nulla aggiungere sul beneficiario. Trattandosi di sanzione pecuniaria (l’inosservanza della sentenza –a fortiori di quella divenuta irrevocabile – costituisce un vulnus per l’ordinamento giuridico, attentando ai principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa), si applicherebbe invece l’art. 15 delle norme di attuazione del c.p.a., intitolato alla devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie, e secondo il quale il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice è versato al bilancio dello Stato: il creditore-ricorrente si avvantaggerebbe comunque, sia pure indirettamente, della penale, destinata ad esercitare pressione sull’Amministrazione inadempiente, affinché questa dia esecuzione alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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