Wednesday 04 September 2013 13:22:22

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione: il Consiglio di Stato chiarisce i casi nei quali l’interessato può reiterare l’istanza di accesso già tacitamente disattesa o respinta dalla p.a.

a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti nota a sentenza del Consiglio di Stato

Nella sentenza da ultimo depositata dal Consiglio di Stato viene evidenziato come in base ai princìpi di diritto sanciti dal Cons. Stato, Ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6, il processo in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi ha struttura impugnatoria e il termine di trenta giorni (dalla conoscenza del provvedimento di diniego dell’accesso, ovvero dalla formazione del correlativo silenzio significativo, ivi legalmente previsto) dell’art. 25, comma 5, l. 7 agosto 1990 n. 241, per l’esercizio dell’azione giudiziaria ha natura decadenziale, ne consegue l’inammissibilità di un ricorso interposto avverso una seconda (o ulteriore) determinazione amministrativa negativa, che si presenta come meramente reiterativa della prima, cioè di quella già a suo tempo assunta dalla p.a. e non tempestivamente impugnata. In questo ordine, l’interessato può risultare legittimato a reiterare l’istanza di accesso tacitamente disattesa o respinta dalla p.a. (con determinazione non tempestivamente impugnata), solo in presenza cumulativa o alternativa di:a) fatti nuovi, sopravvenuti o anche solo successivamente conosciuti, non rappresentati nell’istanza originaria;b) una diversa e fondata prospettazione della consistenza dell’interesse giuridicamente rilevante ovvero della posizione legittimante l’accesso invocato.Ma in assenza di siffatti nuovi elementi (come è nella fattispecie), anche per esigenze di certezza dei rapporti e di efficienza della funzione amministrativa, l’amministrazione non si può considerare obbligata a riesaminare l’istanza (pur potendo procedervi). Ne consegue che l’ulteriore determinazione sfavorevole quanto all’accesso ha valore meramente confermativo della precedente, ed è inidonea alla riapertura del termine (decadenziale, non prescrizionale) per il ricorso, che non può, dunque, trovare accoglimento.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex artt. 74 e 116, Cod. proc. amm.;

sul ricorso r.g.a.n.***/2013, proposto da

Bucci Michele Rosario, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;

 

contro

l’I.n.p.s. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Gestione ex I.n.p.d.a.p. - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica), n.c.; 

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sezione II, n. 01912/2012, resa tra le parti e concernente il diniego di accesso ai documenti in rapporto alla revoca dell’assegno per il nucleo familiare.

 

 

Visti il ricorso ed i relativi allegati, con tutti gli atti ed i documenti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed udito, per la parte attuale appellante, l’avvocato Fortunato, per delega dell’avvocato Francesco Muscatello.

 

 

A) L’appello è infondato e va respinto, dovendosi condividere le argomentazioni correttamente esposte dal Tribunale amministrativo territoriale, per le ragioni che il Collegio riassume come segue.

B) Esponeva l’originario ricorrente (nonché attuale appellante, Michele Rosario Bucci) di aver richiesto all’I.n.p.s., con nota del 23 marzo 2012, l’esibizione degli atti e documenti che avevano condotto l’Istituto alla revoca dell’assegno per il suo nucleo familiare, a decorrere dal gennaio 2011, e al recupero coattivo della somma percepita, a tale titolo, dal gennaio 2000 al dicembre 2010, nonché la copia dell’estratto conto mensile dal 1° gennaio 2005 in poi e dei cedolini mensili di pensione dal mese di gennaio 2005 in poi: il tutto giustificato dal suo interesse a poter individuare le ragioni della revoca dell’assegno per detto nucleo familiare, nonché delle variazioni della rendita vitalizia, al fine di esercitare eventuali azioni in sede giudiziaria, a tutela delle proprie situazioni soggettive ritenute indebitamente lese.

L’I.n.p.s. non aveva esibito gli atti sopra indicati né manifestato un diniego esplicito e per questo l’interessato si era rivolto al Tribunale amministrativo per la Puglia, per ottenere il reclamato ordine di esibizione documentale.

C) Nella comparsa di costituzione in giudizio l’ente resistente aveva eccepito, in primo luogo,l’inammissibilità del ricorso per essere già decorsi i termini decadenziali d’impugnazione avverso atti (taciti) conseguenti ad identiche istanze del 24 maggio 2011 e del 15 gennaio 2012, rimaste parimenti inevase, ma non seguite da alcuna pertinente reazione in sede giurisdizionale.

Tale eccezione preliminare appariva fondata al primo giudice.

In effetti, il ricorrente Bucci non contestava l’identità delle istanze già proposte, ma ne deduceva in certo qual modo la diversità, in quanto presentate all’I.n.p.d.a.p., ente ormai soppresso (e confluito nell’I.n.p.s.).

Ciononostante, il Tribunale amministrativo considerava pacifica l’identità, anche contenutistica, tra le istanze già sopra indicate, come pure la circostanza che il diniego tacito rispetto ad entrambe fosse rimasto comunque inoppugnato.

Il fatto che i due enti ai quali le stesse erano state rivolte fossero diversi risultava irrilevante in prime cure, stante la successione legale tra i due soggetti, con il subentro di uno dei due in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all’altro (trattandosi di una fattispecie di successione tra enti pubblici).

Il ricorso veniva, quindi, respinto dal primo giudice, mentre gli oneri processuali di prima istanza seguivano la soccombenza e venivano liquidati in dispositivo, con sentenza breve. Questa sentenza veniva impugnatacon successivo appello proposto dal Bucci, soccombente in primo grado, che riprospettava le argomentazioni già ivi dedotte, insistendo per il loro accoglimento.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio, la controversia passava in decisione sulle sole conclusione dell’appellante Michele Rosario Bucci, non essendosi costituito in giudizio l’ente appellato.

D) Applicando i princìpi di diritto di cui a Cons. Stato, Ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6, secondo cui il processo in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi ha struttura impugnatoria e il termine di trenta giorni (dalla conoscenza del provvedimento di diniego dell’accesso, ovvero dalla formazione del correlativo silenzio significativo, ivi legalmente previsto) dell’art. 25, comma 5, l. 7 agosto 1990 n. 241, per l’esercizio dell’azione giudiziaria ha natura decadenziale, ne consegue l’inammissibilità di un ricorso – come il presente - interposto avverso una seconda (o ulteriore) determinazione amministrativa negativa, che si presenta come meramente reiterativa della prima, cioè di quella già a suo tempo assunta dalla p.a. e non tempestivamente impugnata.

E) In questo ordine, l’interessato può risultare legittimato a reiterare l’istanza di accesso tacitamente disattesa o respinta dalla p.a. (con determinazione non tempestivamente impugnata), solo in presenza cumulativa o alternativa di:

a) fatti nuovi, sopravvenuti o anche solo successivamente conosciuti, non rappresentati nell’istanza originaria;

b) una diversa e fondata prospettazione della consistenza dell’interesse giuridicamente rilevante ovvero della posizione legittimante l’accesso invocato.

F) Ma in assenza di siffatti nuovi elementi (come è nella fattispecie), anche per esigenze di certezza dei rapporti e di efficienza della funzione amministrativa, l’amministrazione non si può considerare obbligata a riesaminare l’istanza (pur potendo procedervi). Ne consegue che l’ulteriore determinazione sfavorevole quanto all’accesso ha valore meramente confermativo della precedente, ed è inidonea alla riapertura del termine (decadenziale, non prescrizionale) per il ricorso, che non può, dunque, trovare accoglimento.

G) L’appello va dunque respinto con la presente sentenza in forma semplificata (ex art. 116 Cod. proc. amm.) e con salvezza dell’impugnata pronuncia, mentre nulla deve disporsi per gli oneri processuali di secondo grado, non essendosi costituito in giudizio l’istituto appellato.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI (r.g.a.n. 3527/2013) respinge l’appello e nulla dispone per gli oneri processuali di secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013, con l'intervento dei giudici:

 

 

Giuseppe Severini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere, Estensore

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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