Pubblicato il 07/02/2017 N. 00541/2017REG.PROV.COLL. N. 04587/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4587 del 2011, proposto da: contro MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VICENZA, non costituito in giudizio; nei confronti di ELENA REZZARO, non costituita in giudizio; per la riforma: della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III n. 06028/2010 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Massimo Di Nezza in delega dell’avv. Paolo Fiorilli; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO I. La prof.ssa Martina Poli, titolare di Educazione Musicale presso la Scuola media statale di Lonigo (VI), inoltrava richiesta di trasferimento nell’ambito della provincia e domanda di passaggio di cattedra, dando la precedenza a quest’ultima. In data, 02.07.2010, l’USP di Vicenza pubblicava i movimenti delle operazioni di mobilità (trasferimenti, passaggi di ruolo e di cattedra). Ritenendo illegittimo l’esito delle anzidette operazioni di mobilità, l’appellante proponeva ricorso avanti il TAR del Veneto, il quale con la sentenza impugnata lo dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I.1. La prof.ssa Poli ha proposto appello, sostenendo in via pregiudiziale che la fattispecie in esame rientrerebbe nella fattispecie di cui all’art. 63 comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2001. Nel merito, afferma che le operazioni di mobilità sarebbero illegittime per: - violazione dell’allegato C punto d) del CCNL 16.02.2010, del D.M. 25.10.2002 e della nota 25.06.2010, n. 6232, in quanto dovrebbero essere previamente accertato lo stato di esubero; - violazione dell’art. 5 punto 9 del CCNI 15.07.2010, in quanto la sussistenza dell’esubero dovrebbe essere poi confrontata con l’organico di fatto come da nota 1053 del 2009; c) violazione dell’art. 23, comma 2 del CCNL 16.02.2010 in quanto la «soprannumerarietà» dovrebbe essere accertata nell’anno scolastico precedente ed essere già stata utilizzata in un altro istituto. I.2. L’amministrazione intimata e il controinteressato non si sono costituiti in giudizio. I.3. All’esito dell’odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva. II. Secondo la giurisprudenza della Corte regolatrice, le controversie in materia di mobilità sono devolute alla giurisdizione ordinaria, in quanto si tratta di una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti (vedi Cass., sezioni unite, n. 5077 del 2015). II.1. L’appello in epigrafe deve quindi essere respinto, in quanto la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali di cui all’art. 11, comma, c.p.a. III. Residua la questione delle spese di lite, per le quali è opportuno provvedere alla compensazione integrale tra le parti, avuto riguardo alle incertezze interpretative che, da sempre, accompagnano l’applicazione dei criteri di riparto degli affari tra le diverse giurisdizioni. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata che dichiara la giurisdizione ordinaria, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese del presente grado di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente Carlo Deodato, Consigliere Silvestro Maria Russo, Consigliere Oreste Mario Caputo, Consigliere Dario Simeoli, Consigliere, Estensore
IL SEGRETARIO |