N. 01891/2016REG.PROV.COLL. N. 07670/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 116 e 74 cod. proc. amm.; contro Comune di Calasetta, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Cossu, con domicilio eletto presso l’avvocato Maria Stefania Masini, in Roma, via Gramsci 24; nei confronti di Sulcis Network S. s.r.l.; per la riforma della sentenza del T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE II, n. 848/2015, resa tra le parti, concernente un’istanza di accesso agli atti del Comune di Calasetta Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Calasetta; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Massimiliano Cappa e Umberto Cossu; Premesso che: - con messaggio di p.e.c. del 27 gennaio 2014 il sig. Marino Barzaghi, tramite il proprio legale di fiducia, avvocato Massimiliano Cappa, rappresentava al Comune di Calasetta di essere ivi proprietario di alcuni immobili e di un’azienda agricola, e di avere in ragione di ciò interesse a visionare sul sito web istituzionale dell’amministrazione i dati concernenti i provvedimenti di indirizzo politico, non visibili nella sezione “amministrazione trasparente”. - con successivo ricorso al Tribunale amministrativo per la Sardegna l’istante, dolendosi del mancato accesso, chiedeva l’accertamento del suo diritto ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 4 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), nonché il risarcimento dei danni conseguentemente subiti. - con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito dichiarava il ricorso inammissibile nella parte relativa al diritto d’accesso, in virtù della circostanza che l’istanza di accesso non era sottoscritta personalmente dalla parte; - pertanto, il giudice di primo grado respingeva la consequenziale domanda risarcitoria; - l’appellante censura la pronuncia di primo grado: a) evidenziando che a differenza del diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il citato art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 è riconosciuto riconosce una legittimazione generalizzata («a chiunque») ad accedere a dati ed informazioni relativi all’attività dell’amministrazione, non essendo pertanto necessario che la relativa istanza provenga dal diretto interessato; b) sottolineando lo stesso Comune di Calasetta aveva espressamente riscontrato l’istanza di accesso, mediante la nota n. 11462 di prot. del 17 dicembre 2014, nella quale aveva fornito il link attraverso visionare gli atti, sebbene ciò non sia stato concretamente possibile, e quindi sull’implicito presupposto dell’ammissibilità dell’istanza medesima, invece negato dal giudice di primo grado. Considerato che: - l’istanza di accesso da cui origina il presente giudizio è stata testualmente formulata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”) e non già richiamando l’istituto dell’accesso civico introdotto con il citato d.lgs. 4 marzo 2013, n. 33; - il diritto di accesso ai documenti dell’amministrazione sancito dalla prima delle leggi ora richiamate non si sostanzia in un’azione popolare e neppure può tradursi in un controllo generalizzato sulla legittimità dell’azione amministrativa, ma deve essere strumentale alla tutela di un interesse personale di chi lo richiede (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2015, n. 5502). - infatti, l’art. 22 della l. n. 241 del 1990 prevede che l’interesse all’accesso debba essere «diretto, concreto ed attuale»; - in ragione di ciò, l’incontrastata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato afferma che «l’istanza di accesso sia sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico nesso» (Sez. VI, 19 gennaio 2010 n. 189); - nel caso di specie nulla di ciò è stato prospettato dal sig. Barzaghi. Considerato pertanto che l’appello deve essere respinto per questa assorbente ragione, dovendosi confermare la sentenza di primo grado, sia pure con le correzioni motivazionali finora esposte, e che in punto spese del presente grado di giudizio non sono ravvisabili ragioni per derogare al criterio della soccombenza, rinviandosi al dispositivo per la relativa liquidazione. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Calasetta le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente Salvatore Cacace, Consigliere Claudio Contessa, Consigliere Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/05/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) |