N. 05427/2015 REG.RIC.

N. 01898/2016REG.PROV.COLL.

N. 05427/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 5427 del 2015, proposto da:
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;

contro

Confindustria Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iofrida, con domicilio eletto presso l’avv. Simone Ciccotti in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62;
Regione Calabria, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Lucio Maria Giovanni Dattola, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Panuccio e Silvio Dattola, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Panuccio in Roma, via Sistina, 121;
Andrea Cuzzocrea, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 00444/2015, resa tra le parti, concernente il verbale per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Confindustria Reggio Calabria e di Lucio Maria Giovanni Dattola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Mario Sanino, Domenico Iofrida e Paola Salvatore, su delega dell'avvocato Silvio Dattola;


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Reggio Calabria, con la sentenza 6 maggio 2015, n. 444, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata Confindustria Reggio Calabria, disponendo l’annullamento del verbale n. 3 e della delibera n. 5 del Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria in data 3 ottobre 2014, concernenti l’elezione del sig. Lucio Maria Giovanni Dattola a presidente.

Il TAR ha rilevato sinteticamente che:

- la ratio della norma di cui all’art. 16, comma 3, l. n. 580 del 1993 è stata sempre quella di limitare la durata del mandato del Presidente con la previsione, sin dalla sua originaria versione, del divieto di svolgere più mandati consecutivi;

- nell’originaria versione la rielezione era consentita per una sola volta;

- la l. n. 140 del 1999 non ha inciso sul divieto di rielezione ma sulla sola durata del mandato, estesa da quattro a cinque anni;

- con la modifica apportata dalla legge n. 80 del 2005 la possibilità di rielezione è stata ampliata a due sole volte;

- il d. lgs. n. 23 del 2010 non ha minimamente inciso sulla norma de qua, limitandosi a riscrivere il testo previgente (ossia quello in vigore dal 2005) che contemplava, come contempla oggi, la durata del mandato per 5 anni e la possibilità di rielezione per due sole volte;

- alcun effetto abrogativo può invece essere riconosciuto alla norma posta dall’art. 1, comma 17, d. lgs. n. 23 del 2010, norma che si è limitata, con riguardo al divieto di rielezione, a riprodurre il disposto normativo entrato in vigore sin dal 2005;

- nessun dubbio può sussistere sul fatto che la norma del 2005, nel prevedere il divieto di rielezione alla carica di presidente trascorso il terzo mandato, sia rimasta inalterata nel testo contenuto all’art. 1, comma 17, d. lgs. n. 23 del 2010 e da ciò consegue l’assoluta inconferenza del richiamo alla disciplina transitoria posta dall’art. 3, d.lgs. n. 23 del 2010;

- dunque, vigente la norma originaria (dall’entrata in vigore della l. n. 580 del 1993 alla l. n. 80 del 2005) il presidente della Camera di Commercio poteva essere rieletto una sola volta e, al compimento del secondo mandato, il soggetto in carica diveniva, per ciò solo, ineleggibile;

- il dott. Dattola, nel periodo di vigenza della norma originaria, ha ricoperto due mandati: il primo, nel 1998, il secondo nel 2004 (elezione del 26 febbraio 2004);

- al momento dell’entrata in vigore del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, come convertito con modifiche dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, il dott. Dattola era oramai divenuto soggetto ineleggibile alla carica di presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, per essere stato già rieletto per una volta dopo la sua prima elezione nel 1998, così come previsto dall’art. 16, comma 3, l. n. 580 del 1993.

- l’effetto abrogativo della originaria norma si è verificato solo con la sopravvenienza della norma del 2005 che ha introdotto un regime di maggior favore estendendo a due volte la possibilità di rielezione per il presidente della Camera di Commercio a fronte dell’unica volta consentita dalla norma precedente;

- al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione del 2005, nei confronti del dott. Dattola si era oramai già perfezionata la fattispecie della sua ineleggibilità alla carica di presidente della Camera di Commercio per essere stato già rieletto una volta, secondo il disposto dell’allora vigente art. 16, comma 3, l. n. 580 del 1993;

- essendosi perfezionato, nei suoi confronti, il divieto di rielezione ai sensi dell’art. 16, comma 3, l. n. 580 del 1993, prima dell’entrata in vigore della l. n. 80-2005, deve reputarsi allora illegittima la sua rielezione (seguita a quella del 2009, mai impugnata), avvenuta il 3 ottobre 2014.

L’appellante Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria ha contestato la sentenza del TAR, chiedendo l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio Confindustria Reggio Calabria appellata, chiedendo il rigetto dell’appello.

Si è costituito altresì il cointeressato all’appello Lucio Maria Giovanni Dattola, anch’egli chiedendo l’accoglimento dell’appello.

Con ordinanza di questa Sezione 30 luglio 2015, n. 3480 è stata respinta la domanda di sospensione della sentenza appellata.

Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Rileva il Collegio che con la citata ordinanza cautelare di questa Sezione 30 luglio 2015, n. 3480 è stato ritenuto che la norma limitativa del numero di mandati per la carica di Presidente della Camera di Commercio, lungi dal ritenersi retroattiva, non solo ribadisce principi già stabiliti dalle disposizioni in materia di Camere di Commercio, non solo detta una regolamentazione valente per il futuro (poiché le elezioni contestate sono successive alla normativa contestata), ma stabilisce una condizione di eleggibilità (o ineleggibilità) che, come tale, si applica fisiologicamente ed immediatamente per le elezioni successive.

Inoltre, la predetta ordinanza ha affermato che comunque la normativa contestata non regola affatto situazioni già concluse, ma si limita a prendere atto per il futuro di un requisito di eleggibilità (il limite del numero di mandati) da valutarsi al momento delle elezioni quale mero presupposto di fatto.

2. La Sezione deve confermare l’avviso espresso in sede cautelare, pienamente condivisibile, anche per la mancanza di nuovi e diversi elementi da valutare, potendosi dunque prescindere sia dalla preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza d’interesse formulata dall’appellata Confindustria Reggio Calabria nella propria memoria conclusiva, asseritamente derivante dal fatto che non vi è stata l’impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’aspirante Presidente Lucio Maria Giovanni Dattola; sia dall’eccezione di improcedibilità dell’appello per omessa notifica dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado al Ministero delle Attività Produttive.

Si deve infatti rilevare che i motivi di appello si basano sull’erroneo presupposto, già confutato in sede cautelare da questa Sezione, secondo cui sarebbe stata applicata, in modo inammissibilmente retroattiva, la disciplina che determina l’ineleggibilità di chi ha già assunto la carica di Presidente della Camera di Commercio per tre mandati.

Nel caso in esame, la norma sopravvenuta (art. 16, comma 3, l. n. 580 del 1993, così come modificata dal d.lgs. n. 23 del 2010), non modifica in nessun modo retroattivamente le situazioni di diritto già determinatesi, ma indica per il futuro, e quindi, anche per l’elezione successiva alla sua entrata in vigore, contestata in questo giudizio, i requisiti necessari per essere eletti e, tra questi, la condizione soggettiva di non essere già stati rieletti per più di due volte.

In questo caso non si pone pertanto un problema di retroattività, poiché la norma agisce sulla candidabilità per il futuro, imponendo che, al momento dell’elezione, il candidato debba avere tutti i requisiti previsti dalla legge vigente per essere eletto.

Il dott. Dattola è stato eletto la prima volta nel 1998, rieletto nel 2004 e nel 2009; infine, rieletto, con gli atti impugnati, nel 2014; all’atto dell’elezione del 2014 non aveva dunque il requisito prescritto dalla norma succitata (non essere già stato rieletto per più di due volte), con la conseguenza che il medesimo non era all’evidenza candidabile a tale elezione.

L’art. 10, comma 1, lett. f) della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 non ha peraltro inciso sulla necessità normativa del limite dei mandati che possono essere svolti dai componenti gli organi elettivi, così come stabiliti dalla norma vigente.

3. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante e la parte cointeressata all’appello Dott. Lucio Maria Giovanni Dattola, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5000,00, oltre accessori di legge, a favore della Confindustria Reggio Calabria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)