N. 04242/2015REG.PROV.COLL. N. 08484/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8484 del 2011, proposto da: contro -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Claudia Bordoni, Marina Baldassarri e Fulvio Zardo, con domicilio eletto presso l’avv. Claudia Bordoni in Roma, via Carlo Mirabello n. 25; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00344/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO TRASFERIMENTO - MCP Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Zardo e dello Stato Mario Antonio Scino; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Nel 2010 l’assistente capo di P.S. -OMISSIS-, da 14 anni in servizio presso il commissariato di P.S. di Gioia Tauro, ha richiesto nuovamente, dopo vari dinieghi, il trasferimento presso altre sedi da lui indicate; ciò ai sensi dell’art. 55, co. 4, del d.P.R. n. 335 del 1982 per gravissime ed eccezionali situazioni personali, costituite dalla necessità di assistere i due figli minori affetti da rara malattia genetica. Intervenuto il provvedimento di diniego 14 ottobre 2010 del Capo della Polizia, con ricorso proposto davanti al TAR per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, l’interessato ne ha chiesto l’annullamento unitamente al disporsi dell’ordine al Ministero dell’interno di trasferirlo. Con sentenza in forma semplificata 20 aprile 2011 n. 344 il ricorso è stato accolto, ritenendosi sottovalutate le pur ampiamente documentate le ragioni di parte ricorrente ed apodittica la motivazione del diniego, richiedente invece un giudizio di valore; annullato perciò il provvedimento impugnato, è stato disposto che il Ministero dell’interno proceda al trasferimento richiesto. Con atto notificato i giorni 24 e 27 ottobre 2011, depositato in quest’ultima data, il Ministero dell’interno ha appellato detta sentenza, avverso la quale ha dedotto: 1. Violazione dell’art. 134 della legge n. 104/10. Sindacato di merito del giudice amministrativo. 2. In subordine, violazione dell’art. 55 del d.P.R. 335/82. 3. Motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In data 9 novembre 2011 l’appellato si è costituito in giudizio e con memorie del 15 seguente e del 22 aprile 2015 ha svolto controdeduzioni. In quest’ultima data anche parte appellante ha prodotto memoria, con la quale, esposto che nelle more l’appellato è risultato vincitore del concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente ed al termine del corso è stato assegnato alla Sezione di Polizia stradale di Livorno, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. A tanto si è opposto il -OMISSIS-, in mancanza dell’emissione di successivo provvedimento satisfattivo delle proprie pretese e nella sussistenza del proprio interesse alla pronuncia di merito. Ciò posto, sull’appello in esame, chiamato all’udienza pubblica del 4 giugno 2015, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendo sopraggiunto un provvedimento incidente sulla situazione sostanziale preesistente, idoneo a soddisfare l'interesse finale dedotto in giudizio. Neppure può essere dichiarata l’improcedibilità del medesimo appello, giacché a tal fine occorre che entrambe le parti concordino sia sull'esistenza di un evento la cui portata possa essere tale da rendere superflua la prosecuzione del processo, sia sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice, mentre nella specie da tanto dissente espressamente l’appellato. Nel merito, peraltro, l’appello è fondato. L’art. 55, co. 4, del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato, consente di prescindere dalle ordinarie procedure di mobilità a domanda e di disporre il trasferimento del dipendente “anche in soprannumero” quando, tra l’altro, ricorrano “gravissime ed eccezionali situazioni personali”. La norma attribuisce, dunque, all’Amministrazione un potere eccezionale e derogatorio, come tale caratterizzato da ampia discrezionalità, il cui esercizio, com’è noto, può essere sindacato nei limiti della sussistenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità ed illogicità o di travisamento dei fatti, nonché a fronte del quale sono ovviamente configurabili unicamente situazioni soggettive di interesse legittimo del dipendente. Nella specie, il Capo della Polizia ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di trasferimento avanzata dall’assistente capo -OMISSIS- osservando che la situazione rappresentata dal medesimo nelle note del 9 e 23 giugno 2010 “non consente valutazioni in deroga ai criteri ordinari che disciplinano la mobilità a domanda”; pertanto “l’aspirazione dell’interessato, alla luce delle motivazioni e delle necessità evidenziate, è stata acquisita agli atti al fine di essere esaminata, comparativamente alla posizione di pariqualifica”. In tal modo l’Amministrazione ha chiaramente espresso il motivo del diniego, che consiste nel mancato apprezzamento come “gravissime ed eccezionali” delle ragioni esposte e documentate dal dipendente. Tale valutazione si dimostra esente dai palesi vizi di cui innanzi, come del resto rilevato dalla Sezione in sede cautelare (cfr. ord. 18 novembre 2011 n. 5089). Invero, la patologia dei due figli del richiedente, così come documentata e pur oggettivamente di una certo livello di gravità, non era stata riconosciuta in via ufficiale particolarmente grave, cioè “gravissima”. L’appellato ha difatti comprovato in questa sede che solo in date 5 luglio 2012 e 4 febbraio 2013 le competenti commissione medica per l’accertamento dell’handicap e commissione medica per l’accertamento delle invalidità hanno riconosciuto uno dei due figli “portatore di handicap in situazione di gravità” e, rispettivamente, “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”, peraltro in entrambi i casi assoggettando il responso a futura revisione. Oltretutto, neanche tali sopravvenuti giudizi medico-legali attestano una situazione “gravissima” sotto il profilo clinico. Né avrebbe potuto condurre ad un diverso apprezzamento, da un lato, la circostanza dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, che compete ai cittadini affetti da una o più patologie croniche previste dal decreto ministeriale n. 296/2001, non necessariamente gravi e tanto meno gravissime; dall’altro lato, il parere favorevole del Questore della sede di provenienza, atteso che, come giustamente addotto da parte appellante, l’Amministrazione centrale, in una visione estesa a tutti i reparti della Polizia di Stato, deve basarsi su criteri ben più ampi, avuto riguardo anche alle istanze di altri operatori richiedenti per problemi similari le sedi a cui aspira l’originario ricorrente. Infine, poiché le puntuali ragioni di fatto del diniego ed il conseguente iter logico seguito emergono compiutamente dal mero raffronto tra l’anzidetta motivazione del diniego e la documentazione prodotta dall’interessato a sostegno della richiesta di trasferimento, non può propriamente parlarsi di difetto di motivazione, Per le considerazioni sin qui esposte deve ritenersi che erroneamente il TAR, pur dando atto che in materia residua al giudice un controllo limitato alla ragionevolezza dei parametri utilizzati ed alla coerenza dell’operazione ermeneutica condotta, si è sostanzialmente sovrapposto all’Amministrazione nel giudizio da questa espresso. Anzi, nel rilievo della sussistenza di giurisdizione esclusiva è pervenuto persino a disporre che il Ministero trasferisca anche in soprannumero il ricorrente presso una delle sedi da lui indicate, senza però considerare che siffatta tipologia di giurisdizione (vale a dire anche sulle controversie in cui si faccia questione di diritti nelle materie di cui all’art. 133 co. proc. amm., sempreché la controversia non ricada comunque, come nella specie, nella giurisdizione generale di legittimità) non si traduce nella diversa tipologia della giurisdizione estesa al merito di cui all’art. 134 cod. proc. amm.. In conclusione, l’appello dev’essere accolto. Conseguentemente la sentenza appellata va riformata nel senso della reiezione del ricorso di primo grado. Tuttavia la natura della controversia consiglia la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione, con riferimento anche alle generalità, agli altri dati identificativi o altri dati dell’appellato. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente Carlo Deodato, Consigliere Bruno Rosario Polito, Consigliere Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore Massimiliano Noccelli, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/09/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) |